Glossario assicurativo - ASSIBORGO SAS DI BONELLI MIRKO Agenzia di assicurazioni

Agenzia di Assicurazioni dal 1965

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Glossario













Terminologia assicurativa raccolta e organizzata per consentirti di capire immediatamente il significato di molti vocaboli tecnici che puoi leggere o di cui puoi sentire parlare.
A B C D E F G I K L M N O P Q R S T V W
Abbuono (divieto di)
E’ vietato agli operatori del mercato assicurativo abbuonare agli assicurati sulla vita le provvigioni, o concedere altri abbuoni (anche sotto forma di doni, eccetto quelli di irrilevante valore) nell’ambito del ramo Vita. La norma vuole evitare la concorrenza esasperata. L. 990/69 (art. 16), D.P.R. 973/70 (art. 65)

Accessori (del premio)
E’ una maggiorazione del premio netto, espressa in percentuale e/o in cifra assoluta, che pur essendo indicata separatamente, forma parte integrante del premio stesso e con esso costituisce il premio imponibile.

Addizionali
vedi Accessori del premio

Addetti
Per i liberi professionisti e le ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori. Per le società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori.Per le società di capitale: amministratori e dipendenti iscritti nei libri paga.

Adeguamento delle somme assicurate (Leeway Clause)
Le somme assicurate previste in garanzia alle partite….vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo…% (percento) delle stesse.

Aggravamento del rischio
Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravità ed intensità del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui l’aggravamento si è verificato. L’assicuratore, tuttavia, ha la facoltà di recedere immediatamente dall’assicurazione se l’aggravamento è tale che non avesse consentito l’assicurazione, mentre ne ha la facoltà dopo 15 giorni se la nuova situazione avesse comportato un maggior premio. Se non si trattasse di circostanze sopravvenute dopo la stipulazione del contratto il rischio sarebbe stato diverso sin dall’origine. Vedi anche Dichiarazioni inesatte o reticenti

Albo broker
E’ istituito presso il Ministero dell’Industria; la sua tenuta è affidata alla Direzione Generale delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. E’ diviso in due sezioni: la prima per l’iscrizione delle persone fisiche, la seconda per l’iscrizione delle società. Tanto in una sezione, quanto nell’altra, vengono tenuti distinti i soggetti che esercitano il brokeraggio assicurativo da quelli che esercitano il brokeraggio riassicurativo o entrambi. Il brokeraggio, ossia la mediazione assicurativa e/o riassicurativa, può essere esercitato solo da chi abbia ottenuto l’iscrizione all’Albo. L’iscrizione all’Albo presuppone il possesso di determinati requisiti tra cui in particolare l’idoneità morale (assenza di condanne per determinati delitti) e l’idoneità tecnica, accertata attraverso un esame di stato o la sussistenza di determinati titoli equipollenti (svolgimento, per un certo periodo, di determinate incombenze presso imprese assicuratrici, agenzie o società di brokeraggio). Nel caso di società, sono previsti requisiti specifici per le stesse, mentre i requisiti predetti debbono sussistere in relazione ai legali rappresentanti ed ai responsabili delle sedi secondarie. L. 792/84 (artt. 2 e 3).  

Aliquota di retrocessione
È una percentuale, determinata in polizza, che viene applicata al tasso di rendimento della gestione finanziaria separata, per determinare il rendimento che viene attribuito all'assicurato. Ad esempio se il fondo (gestione finanziaria separata) ha reso il 10% nel corso dell'esercizio e all'assicurato, così come da polizza, viene retrocesso l'80%, il suo rendimento risulta dell'8%.

Alluvione
Inondazione provocata da piogge eccezionali.

Amministrazione straordinaria
E’ il regime cui viene sottoposta l’impresa assicuratrice a carico della quale sono satte rilevate dall’I.S.V.A.P. gravi irregolarità. L. 576/82 e L. 20/91.  

Ammortamento (assicurazione vita)
E’ il rimborso graduale di un prestito in cui il debitore, oltre a pagare periodicamente gli interessi sul debito ancora da estinguere, rimborsa una parte della somma prestata, estinguendo così gradualmente il prestito.

Annullabilità e risoluzione (contratti in violazione di legge)
Le polizze non gestite a norma di legge sono annullabili; quelle assunte da imprese operanti in violazione di legge o del divieto di assumere nuovi affari sono risolute su semplice denuncia del contraente.

Approvazione (delle tariffe)
Attuata con decreto ministeriale in ordine ai rami Vita e R.C. obbligatoria auto e natanti (prima che ne intervenisse la liberalizzazione).

Arbitrato
E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Arretrato (premio)
Premio o rata di premio relativo a contratto di assicurazione perfezionato e non incassato.

Assicurazione di capitalizzazione
E’ un’assicurazione sulla vita nella quale l’obbligo dell’assicuratore non dipende dalla probabilità di vita o di morte dell’assicurato, ma garantisce solamente l’ammontare dei premi pagati più gli interessi maturati. Trattasi quindi di operazione finanziaria e quindi il premio viene determinato in funzione del capitale da pagare e della durata contrattuale, senza quindi tener conto dell’età dell’assicurato. L. 742/86.  

Assicurazione sulla vita
Si configura quando l’assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana: morte o esistenza in vita ad una certa data. Art. 1882 C.c. e L. 742/86.  

Assistenza stragiudiziale
E' quella attività che viene svolta con una mediazione tra le parti, al fine di comporre una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Atti di volontaria giurisdizione
Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittoorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.

Avviso
E’ in sostanza un obbligo contrattuale che deve rispettare l’assicurato, notificando all’impresa, nei termini previsti dalle norme, ogni situazione che interessi la validità del contratto, primo fra tutti l’avviso di un sinistro. Il termine di notifica varia a seconda della natura dell’evento ed è sancito dalle condizioni di polizza.

Acconto (sulla liquidazione definitiva del danno)
E´ la somma concessa dal Giudice istruttore civile o dal Magistrato inquirente in sede penale, al danneggiato, nei limiti dei 4/5 dell´ammontare presumibile del danno di responsabilità civile, ove sussistano lo stato di bisogno del danneggiato stesso e l´accertamento (sia pure sommario) di gravi elementi di colpa a carico del responsabile. L. 990/69 (art. 24).  

Agente di Assicurazione
L´agente di assicurazione è colui che, iscritto all´Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l´incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia´´. Tale definizione evidenzia: - il requisito legale dell´iscrizione all´Albo nazionale degli agenti di assicurazione; - lo svolgimento professionale di tale attività, esclusa quindi la marginalità, l´occasionalità e l´accessorietà; - il rischio di impresa; - la gestione e l´incremento degli affari assicurativi dell´agenzia.

Agenzia di assicurazione
E´ agenzia di assicurazione la struttura periferica di un´impresa di assicurazione funzionalmente organizzata per gestire ed acquisire affari assicurativi. Si ha agenzia di assicurazione ´´in appalto´´ o ´´in gestione libera´´, quando la relativa gestione è contrattualmente affidata ad uno o più agenti di assicurazione. Si ha agenzia di assicurazione ´´in economia´´ o ´´in gestione diretta´´, quando vi è preposto personale subordinato dell´impresa di assicurazione.

Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione
La legge 7 febbraio 1979, n. 48 ha istituito l´Albo nazionale degli agenti di assicurazione, stabilendo che l´attività di tali intermediari non può essere esercitata senza la loro preventiva iscrizione. Per l´iscrizione all´Albo occorre essere in possesso di alcuni requisiti soggettivi (cittadinanza, godimento dei diritti civili, assenza in ambiti definiti di condanne penali) ed aver superato una prova scritta ed orale di idoneità. Quest´ultima può essere surrogata dal possesso di un titolo equipollente fra quelli identificati dalla legge, come ad esempio l´aver svolto per almeno due anni continuativi attività di dirigente alle dipendenze di un´impresa di assicurazione o per almeno tre anni continuativi attività di assunzione, produzione o trattazione di affari assicurativi alle dipendenze di un´impresa o di un´agenzia di assicurazione. L´Albo è suddiviso in due sezioni: - alla prima sono iscritti gli agenti di assicurazione in attività, ovvero coloro ai quali siano stati conferiti da impresa autorizzata all´esercizio dell´assicurazione uno o più incarichi agenziali, ovvero siano legali rappresentanti di società titolari di incarico agenziale o da queste ultime delegati allo svolgimento attività connessa con tale incarico; - alla seconda sono iscritti coloro che non hanno incarico agenziale o siano cessati da precedente incarico, esclusi fra questi ultimi i cessati per avvenuta cancellazione dall´Albo. La legge ha istituito presso il Ministero dell´Industria una Commissione nazionale e, perifericamente, presso ogni Camera di Commercio, una Commissione provinciale con funzioni di conservatoria, di controllo e di disciplina degli iscritti all´Albo. La commissione nazionale è altresì organo consultivo per tutte le questioni concernenti la tenuta dell´Albo.

Alea
Incertezza. L´assicurazione è un classico contratto aleatorio.

All Risks
Termine inglese che significa, letteralmente, tutti i rischi. Lo si adotta generalmente per indicare polizze che prevedono la coesistenza di più garanzie prestate con unico contratto (ad es. all risks costruttori, gioiellieri, ecc.). Il termine di uso comune, anche se viene attribuito a polizze di ampia portata, ha tuttavia un significato più commerciale che tecnico, dato che non esistono, di fatto, polizze che garantiscono contro ogni e qualsiasi rischio.

Altre Assicurazioni
Il contraente e l'assicurato sono tenuti a dichiarare l'esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi per i quali viene stipulato il contratto, come pure la loro successiva stipulazione, cosicché ogni assicuratore possa essere messo a conoscenza di tutte le assicurazioni esistenti per tali rischi. L'omissione dolosa della dichiarazione comporta la perdita del diritto all'indennità pattuita.
Anticipata Risoluzione (del Contratto Assicurativo)
può avvenire consensualmente oppure ad iniziativa di una delle parti: dell'assicurato (che comunica all'assicuratore la cessazione del rischio), dell'assicuratore che si avvale di norme di legge (sulle dichiarazioni inesatte o reticenti oppure sull'aggravamento di rischio o sulla diminuzione di questo) o della clausola di recesso dopo ogni denuncia di sinistro.

Assicuratore
Il termine indica (impropriamente) chi è a contatto con la clientela (agente, subagente, produttore, broker).

Assicurazione (contratto di)
E´ il contratto mediante il quale l´assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l´assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Tanto nel codice civile quanto nelle leggi speciali il legislatore suddivide le assicurazioni in due grandi categorie: contro i danni e sulla vita. Tanto nel codice civile quanto nelle leggi speciali (D.P.R. 449/59, L. 295/78 e L. 742/86) il legislatore suddivide le assicurazioni in due grandi categorie: contro i danni e sulla vita. Art. 1882 C.c.  

Assicurazione (definizione)
Attività economica in base alla quale l'assicuratore, applicando determinati principi tecnici (matematico-statistici e giuridici), raccoglie dagli assicurati, attraverso i premi, un complesso di mezzi finanziari che se, opportunamente gestiti, gli consentono di fronteggiare gli impegni assunti con gli assicurati medesimi.

Assicurazione (di secondo rischio)
E' la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza a quella di primo rischio; essa opera infatti a partire dal limite previsto per l'assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.

Assicurazione a favore di un terzo
E´ il contratto di assicurazione sulla vita a favore di una terza persona e non del contraente. Art. 1920 C.c.  

Assicurazione caso morte a vita intera
Garantisce il pagamento di un capitale ai beneficiari designati al momento della morte dell'assicurato.

Assicurazione caso vita
Garantisce il pagamento di un capitale o la corresponsione di una rendita se l'assicurato è in vita al termine del differimento. In caso di premorienza dell'assicurato alcune forme prevedono la restituzione dei premi netti versati rivalutati.

Assicurazione con visita medica
E' un'assicurazione sulla vita che, prevedendo il pagamento di un capitale in caso di morte dell'assicurato, viene stipulata solo sulla base degli esiti di un'apposita visita medica.

Assicurazione del T.F.R.
Sono assicurazioni collettive stipulate dai datori di lavoro per accantonare il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti, da corrispondere in caso di interruzione del rapporto di lavoro stesso.

Assicurazione mista
Riunisce le caratteristiche della tariffa per il caso vita e di quella per il caso morte.

Assicurazione obbligatoria (degli aeromobili)
L´aeromobile non può circolare se non è assicurato per danni a terzi sulla superficie, secondo le disposizioni di cui al codice della navigazione. L´assicuratore deve rilasciare all´esercente dell´aeromobile, oltre alla polizza, anche un´opportuna ´´nota´´ contenente gli estremi dell´assicurazione. Oltre alla predetta assicurazione R.C., tale codice prevede altre due assicurazioni obbligatorie Infortuni: una per il personale navigante ed una per i passeggeri. Artt. 798, 935, 941 e 1010 C.d.n.  

Assicurazione obbligatoria (dei veicoli a motore e dei natanti)
La legge 24/12/1969 n. 990 ha introdotto anche in Italia l'obbligo della assicurazione per i veicoli senza guida di rotaie che ha subito poi profonde modificazioni per effetto della legge 26/2/1977 n. 39.Il recepimento delle Direttive Comunitarie, inoltre, ha comportato la totale liberalizzazione delle tariffe a partire dal 1994. Per effetto di tale recepimento non è venuto meno l'obbligo della assicurazione, mentre viene a cessare l'obbligo per l'impresa di prestare l'assicurazione.

Assicurazione presso diversi assicuratori
La polizza italiana di assicurazione sopra merci stabilisce che le norme previste dal codice civile trovino applicazione anche nel caso in cui i contraenti risultino diversi (mittente, ricevitore, intermediario della transazione commerciale, ecc.).

Assicurazione senza visita medica
E' un'assicurazione che, prevedendo il pagamento di un capitale in caso di morte, viene stipulata in base alle dichiarazioni scritte dell'assicurando e non necessita degli esiti di un'apposita visita medica.

Assicurazione sulla vita di un terzo
E´ l´assicurazione sulla Vita in cui il contraente assicura la vita di una terza persona, sia nell´interesse ed a favore di questa, sia nell´interesse proprio che di un altro terzo, sia a beneficio proprio che di un altro terzo. La legge richiede il preventivo assenso della persona sulla cui vita è stipulata l´assicurazione, se questa è operante per il caso morte. Art. 1919 C.c.  

Assicurazione sulla vita propria
E' l'assicurazione Vita stipulata sulla vita propria nell'interesse proprio o di un terzo a beneficio proprio o di un terzo.

Assicurazione temporanea per il caso morte
Garantisce il pagamento di un capitale ai beneficiari designati in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo (e, comunque, prima della scadenza del contratto).

Assicurazioni mutue
Sono imprese assicuratrici costituite in forma mutua, la cui principale caratteristica consiste nel fatto che gli assicurati sono, allo stesso tempo, soci della mutua stessa. Esistono anche soci non assicurati, denominati "sovventori", che versano il contributo sociale.

Assicurazioni obbligatorie
Trattasi di assicurazioni prestate da assicuratori privati (e non sociali come ad esempio l'I.N.A.I.L.) ma stipulate obbligatoriamente dai soggetti indicati dal legislatore. Generalmente tali assicurazioni riguardano la Responsabilità Civile (la più nota è la R.C. auto e natanti, ma ve ne sono numerose altre previste dalle leggi: aeromobili, cacciatori, campeggi, funivie, ecc.), mediante le quali il legislatore si propone di tutelare la vittima incolpevole sostituendo al debitore naturale (responsabile) un più solvibile debitore legale (assicuratore). Tuttavia, vi sono anche assicurazioni obbligatorie Infortuni come quelle previste dal codice della navigazione per i passeggeri e per il personale navigante.

Assicurazioni previdenziali
Sono contratti di assicurazioni collettive stipulati, di norma, nelle forme di rendita differita, di assicurazione mista o di temporanea decrescente. Le prime due forme vengono utilizzate per integrazioni di trattamenti pensionistici o di indennità di fine rapporto; la terza si presta a garantire, in caso di mutui accesi da cooperative edilizie, il pagamento del debito residuo.

Assicurazioni sociali
Sono costituite da prestazioni, intese a garantire la sicurezza sociale, erogate da enti pubblici.

Assicurazioni sulla morte
Sono assicurazioni di capitale che garantiscono il versamento di una somma al beneficiario, alla morte dell'assicurato. Sono definite a Vita intera o temporanee. Sono a Vita intera se il capitale sarà pagato in qualunque epoca avvenga il decesso, mentre sono temporanee se il pagamento avrà luogo solo se il decesso si verificherà entro un periodo determinato.

Associazione italiana brokers di assicurazione e riassicurazione
Definita anche A.I.B.A. Organismo costituito tra intermediari di assicurazione iscritti al relativo Albo professionale in forma individuale o societaria.

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - Definita anche A.N.I.A.
Associazione di categoria cui aderiscono imprese italiane e estere operanti in Italia, quali soci effettivi o soci corrispondenti. Da essa promanano le sezioni tecniche dei vari Rami, legale, tributaria, per i rapporti di intermediazione, contabilità e bilanci, per le relazioni esterne, per i sistemi informativi, ecc. Aderisce a Confindustria.

Assuntore
E' colui che, nell'ambito dell'impresa, ha il compito di esaminare i rischi da assumere alla luce dei principi della tecnica assicurativa e delle condizioni normative e tariffarie da applicare nel quadro della politica assuntiva dell'impresa.

Assunzione del rischio
Operazione mediante la quale gli uffici tecnici di un'impresa provvedono a valutare il rischio, determinarne il premio, emettere successivamente il documento contrattuale o autorizzarne l'emissione da parte dell'agenzia.

Attuario
Esperto di indagini attuariali. E´ colui che effettua calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche di tipo matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale e le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario.

Auto Rischi Diversi
Definita anche A.R.D., è la denominazione che comunemente viene riservata alle garanzie accessorie alla R.C. auto; esse sono incendio, furto, guasti accidentali, ecc. Rientra in ambito A.R.D. anche l'assicurazione relativa alla sospensione della patente di guida. La garanzia guasti accidentali viene anche definita KASKO.

Abbuono per assenza di sinistri
Particolarmente adottata in alcune forme di riassicurazione non proporzionale, questa clausola indica che, in assenza di sinistri a carico della copertura, il riassicuratore rimborserà alla cedente una quota del premio ricevuto.  

Accadimento
Termine usato per indicare che l´assicuratore o il riassicuratore sono responsabili in base alla data di accadimento del danno, piuttosto che alla data di decorrenza della polizza. Il termine ricorre frequentemente riferito al Ramo Trasporti, ma giuridicamente non è limitato ad esso.  

Accessori del veicolo
Il termine ricorre frequentemente nel Ramo Auto Rischi Diversi e specificatamente nella garanzia Furto. Con esso si identificano alcuni componenti delle autovetture (audioriproduttori, condizionatori d´aria, antinebbia, ecc.). Molte imprese distinguono i c. d. optionals (forniti e installati dal costruttore) dagli accessori aggiunti successivamente all´acquisto. Spesso la presenza di accessori o optionals comporta tassazioni di premio più elevate, applicazione di scoperti e/o franchigie. Vedi SCOPERTI, FRANCHIGIE  

Accidentalità
Concetto tipico delle assicurazioni rientranti nella R.C. Generale, per cui non sono accidentali (e sono quindi esclusi dall´assicurazione) quei comportamenti formalmente colposi ma ripetitivi e, come tali, forieri di un risultato altamente prevedibile. Trattasi di un concetto da chiarire con un esempio. Un imbianchino inizia a dipingere una parete e qualche goccia di colore sporca il pavimento. Sin qui siamo nell´accidentalità. Ma se l´imbianchino continua a lavorare senza preoccuparsi di coprire il pavimento (con cartoni, vecchi giornali, ecc.), l´ulteriore sgocciolamento non può più essere considerato accidentale.  

Accordo nazionale imprese-agenti di assicurazione
È il contratto collettivo con il quale gli organismi rappresentativi delle imprese e degli agenti di assicurazione hanno finora definito le condizioni minime del contratto di agenzia di assicurazione prevalentemente sotto il profilo normativo, ma, in parte, anche sotto il profilo economico. Storicamente vanno registrati due tipi di Accordo: - uno destinato a regolare i rapporti fra imprese autorizzate all´esercizio dell´assicurazione e gli agenti professionisti di assicurazione (a partire dall´entrata in vigore della Legge 7.2.79, n. 48, purché iscritti all´Albo nazionale); - l´altro destinato a regolare i rapporti fra le gestioni in economia (vedi GERENZA) delle stesse imprese e gli agenti non professionisti o sprovvisti di ufficio autonomo. Dopo la seconda guerra mondiale assume rilevanza l´accordo del 10 ottobre 1951, stipulato fra l´Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.) e l´Associazione Nazionale Agenti (A.N.A.), accordo che, in quanto recepito e pubblicato in allegato al D.P.R. 18 marzo 1961, n. 387, ha valore ´´erga omnes´´, ossia fissa i minimi legali normativi ed in parte economici del contratto di agenzia di assicurazioni. Il primo Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione è del 10.10.1951; l´ultimo accordo stipulato tra le parti (ANIA - Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici, da una parte e SNA - Sindacato Nazionale Agenti e UNAPASS - Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione dall´altra) è stato stipulato il 28/7/1994, con decorrenza dal 1° agosto 1994 e scadenza al 31/12/1997. L´accordo, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente di due anni in due anni. La precedente denominazione di S.N.A. (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione) era A.N.A. (Associazione Nazionale Agenti).  

Acqua condotta
Si ha fuoriuscita di acqua condotta quando, a seguito di rottura o guasto accidentale di impianti idrici, igienici e termici esistenti nel fabbricato, si verificano danni materiali alle cose assicurate. Forma oggetto di garanzia in polizza Incendio e globale fabbricati. Vedi INCENDIO, GLOBALE FABBRICATI. Possono essere comprese o meno in garanzia le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione (normalmente entro limiti contenuti e con l´applicazione di una franchigia).  

Acqua di mare
Danneggiamento della merce per effetto della penetrazione dell´acqua nella stiva. Spesso, nel dubbio, un campione di merce viene sottoposto ad analisi chimica.  

Acqua piovana
Danneggiamento della merce a causa di intemperie quali pioggia, neve, grandine, nel corso delle operazioni d´imbarco, trasbordo e sbarco che in genere si presenta esteso uniformemente su tutta la superficie dell´imballo.  

Acque territoriali
Spazi di mare chiamati anche ´´mare territoriale´´ sui quali i singoli Stati esercitano la loro sovranità. La loro estensione varia da Stato a Stato; in Italia sono comprese entro 24 miglia dalla costa. Art. 2 C.d.n.  

Aggressioni
Possono determinare infortuni dovuti ad atti violenti subiti dall´assicurato a seguito di tumulti, scioperi o semplicemente atti di teppismo o rapina. Perché siano compresi in garanzia gli infortuni sofferti a seguito di aggressioni non ci dovrà essere stata parte attiva dell´assicurato agli stessi atti violenti. Egli deve, in buona sostanza, essere vittima incolpevole di tali manifestazioni.  

Ammortamento delle provvigioni
Le provvigioni relative all´acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale (Rami Danni) e di assicurazione sulla vita, sono ammortizzabili di norma in 3 anni, in base a quanto disposto dal T.U. delle imposte sui redditi (Titolo II, capo II, art. 103). Se iscritte tra gli elementi dell´attivo a copertura delle riserve tecniche, sono ammortizzabili, nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi, in un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a 10 anni. D.P.R. 22/12/1986 n. 917, L. 22/10/1986 n. 242.  

Annullabilità e risoluzione
Le polizze non gestite a norma di legge sono annullabili; quelle assunte da imprese operanti in violazione di legge o del divieto di assumere nuovi affari sono risolute su semplice denuncia del contraente. L. 295/78 (art.71) e L. 742/86 (art. 67), R.D. 63/25 (art. 129), D.P.R. 449/59 (art. 75).  

Appendice
Atto contrattuale rilasciato posteriormente all´emissione della polizza a mezzo del quale, su richiesta di una delle parti, si procede alla modifica di uno o più termini originari oppure a semplice precisazione. può anche comportare aumento o diminuzione del premio. Con analogo atto si procede al calcolo del premio dovuto dall´assicurato per i contratti che prevedono un premio provvisorio assoggettabile a conguaglio.  

Assenso
E´ richiesto all´assicurato per la polizza stipulata sulla sua vita da un altro soggetto. Art. 1919 C.c.  

Assicurato
In termini generali, l’assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni contro i danni, in particolare, l’assicurato è il titolare dell’interesse economico protetto (ad esempio, il proprietario dell’immobile assicurato contro l’incendio); nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende l’obbligo per l’assicuratore di pagare un capitale o una rendita. L’assicurato non coincide necessariamente con il contraente, che è colui che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio; nelle assicurazioni sulla vita, può anche essere diverso dal beneficiario che è il soggetto al quale l’assicuratore corrisponde le somme dovute.  

Assicurazione a primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.  

Assicurazioni a primo rischio relativo
Forma di assicurazione per la quale devono essere indicati in polizza sia il valore assicurato, che rappresenta il massimo dell’indennizzo ottenibile dall’assicuratore, sia il valore delle cose assicurate (valore assicurabile). Se, al momento del sinistro, il valore dei beni assicurati risulta superiore al valore a questo titolo dichiarato in polizza, l’indennizzo viene ridotto secondo la regola proporzionale.  

Assicurazione a valore intero
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo si ha sottoassicurazione, si applica la regola proporzionale, per cui l’assicuratore indennizza il danno solo in parte in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.

Assicurazione in nome altrui
E´ l´assicurazione stipulata da un contraente che non ha il potere di impegnare il soggetto per il quale stipula e che agisce, quindi, come ´´falso´´ procuratore di quest´ultimo. In tal caso, l´interessato (nel cui nome è stata fatta l´assicurazione) può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro, ma fino alla ratifica o al rifiuto di questa il ´´falso´´ procuratore è obbligato personalmente nei confronti dell´assicuratore e, in particolare, gli deve i premi in corso all´atto del rifiuto della ratifica. Procuratore ´´falso´´ in termini meramente concettuali, prescindendo cioè da qualsiasi valutazione etica. può trattarsi, infatti, del parente di una persona assente che stipula il contratto in nome di questa proprio per farle un favore, per evitarle cioè di subire un sinistro, con relativo danno, non coperto da assicurazione. Art. 1890 C.c.  

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
E´ l´assicurazione stipulata da un soggetto per conto di un altro soggetto individuato (es. dipendente assicurato contro gli Infortuni, per patto sindacale, dal datore di lavoro) o individuabile al momento del sinistro (es. conducente del veicolo nel momento in cui si verifica l´incidente stradale: la responsabilità civile di detto conducente, non individuato, è stata assicurata, insieme con la propria, dal proprietario del veicolo stesso). Nell´assicurazione sulla vita, è il contratto in cui il contraente assicura la vita di una terza persona, nell´interesse ed a favore della stessa. Gli obblighi derivanti dal contratto (salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti solo dall´assicurato) gravano sul contraente, mentre i diritti spettano all´assicurato e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l´espresso consenso di detto assicurato. Art. 1891 C.c.  

Assicurazione presso diversi assicuratori
Quando il medesimo rischio viene assicurato presso diversi assicuratori, l´assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le altre assicurazioni. Pena, in caso di omissione dolosa dell´avviso, la perdita dell´indennità su tutti i contratti. Anche dell´avvenuto sinistro bisogna dare avviso a tutti gli assicuratori, ad ognuno dei quali l´assicurato può chiedere l´indennità come da contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l´ammontare del danno. Questa situazione viene chiamata, invero piuttosto impropriamente, di ´´coassicurazione indiretta´´. Quando si tratti di polizze infortuni non può ovviamente esservi alcun limite all´ammontare del danno liquidato. Art. 1910 (1, 2 e 3 co.) C.c.  

Assicurazione della nave
Si configura quando l´assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l´assicurato, entro i limiti convenuti, della perdita totale della nave (es. affondamento) o di altri danni subiti dalla stessa (incendio, incaglio, collisione ecc.).  

Assicurazione fluttuante
Assicurazione che viene prestata quando si è in presenza di elementi variabili nel corso dello stesso periodo assicurativo. La garanzia viene adeguata in base alla denuncia delle quantità da parte dell´assicurato con una regolazione finale del premio dovuto.  

Assicurazioni adeguabili
Sono forme assicurative accomunate da una fondamentale caratteristica: mentre i premi restano costanti, le prestazioni dell´assicuratore si adeguano annualmente in base all´aumento dell´indice del costo della vita, nella misura massima del 3%.  

Assicurazioni agevolate
Sono così definite le polizze contro i danni da grandine, gelo, e brina assistite da un contributo statale al pagamento del premio. Le colture ammesse a questa facilitazione vengono fissate annualmente per decreto.  

Assicurazioni collettive
Sono contratti che riuniscono una pluralità di assicurazioni su altrettante teste, con la particolarità che il gruppo degli assicurati presenti determinate caratteristiche di omogeneità. Frequentemente si tratta dei dipendenti di uno stesso datore di lavoro, o degli appartenenti ad una certa categoria professionale, o degli aderenti ad una stessa associazione.  

Assicurazioni complementari
I contratti di assicurazione Vita prevedono spesso delle prestazioni aggiuntive, tecnicamente conosciute come assicurazioni complementari. Le prestazioni aggiuntive riguardano i rischi di: invalidità totale e permanente, morte accidentale, beneficio orfani.  

Assicurazioni di gruppo
Sono assicurazioni collettive monoannuali, rinnovabili per il caso di morte o di invalidità permanente. Per essere definito gruppo un insieme di persone deve essere composto da almeno 5 unità. Queste assicurazioni prevedono, in molti casi, sconti sui premi e bonus alla scadenza contrattuale.  

Assicurazioni di interesse collettivo
Sono assicurazioni private, ma rese obbligatorie da norme di legge, a scopo di socialità, come ad esempio diverse assicurazioni R.C. (tra cui primeggia quella degli autoveicoli e dei natanti) ed alcune assicurazioni Infortuni previste dal codice della navigazione. Le assicurazioni R.C. rientranti in questo ambito mirano a sostituire al debitore naturale (responsabile) un più solvibile debitore legale (assicuratore) nell´interesse della vittima incolpevole (danneggiato) del fatto illecito. L. 990/69 Artt. 935 e 941 C.d.n.  

Assicurazioni indicizzate
Sono forme assicurative con la seguente caratteristica: premi e capitali variano annualmente in base all´aumento dell´indice del costo della vita. Le polizze indicizzate sono di due tipi: - media indicizzazione: mentre le prestazioni dell´assicuratore variano annualmente in misura pari al 50% dell´indice del costo della vita, con un massimo del 18%, i premi crescono di tre punti in meno; - alta indicizzazione: mentre le prestazioni dell´assicuratore crescono annualmente in misura pari al 50% dell´indice del costo della vita più 3 punti, con un massimo del 21%, i premi crescono nella stessa misura.  

Assicurazioni miste
Danno luogo alla prestazione dell´assicuratore alla morte dell´assicurato, se questa si verifica entro un certo termine, o al termine stesso, ove l´assicurato sia ancora in vita.  

Assicurazioni popolari
Sono le assicurazioni sulla Vita destinate alle persone meno abbienti. Caratteristiche proprie di queste assicurazioni sono: il limitato capitale garantito, il pagamento del premio in rate mensili e l´esenzione dal controllo medico (sostituito da un periodo di carenza) (vedi CARENZA).  

Assicurazioni rivalutabili
Sono forme assicurative con la seguente caratteristica: la prestazione dell´assicuratore varia annualmente in base al rendimento della riserva matematica afferente questo tipo di polizza e costituita in gestione separata. Il premio annuo può essere costante o rivalutabile.  

Assicurazioni sociali
Sono costituite da prestazioni, intese a garantire la sicurezza sociale, erogate da enti pubblici, non in base al contratto di cui all´art. 1882 C.c., ma secondo apposite norme di legge. Continuano ad essere chiamate assicurazioni perché tali erano in origine, mentre ora la caratteristica assicurativa più (es. I.N.A.I.L.) o meno (es. I.N.P.S.) presente nella gestione dell´Ente erogatore si è, comunque, sensibilmente attenuata. Art. 1886 C.c.  

Assicurazioni su più teste
Sono le assicurazioni in cui l´evento garantito (morte o sopravvivenza) riguarda un gruppo di teste assicurate, fra cui esistono legami di interdipendenza. Esempio: l´assicurazione temporanea di morte su più teste, nella quale la somma assicurata è pagabile al primo decesso, purché esso avvenga entro un determinato periodo di tempo.  

Assicurazioni tradizionali
Sono forme assicurative accomunate da una fondamentale caratteristica: quella di essere basate su tariffe in cui l´esatta entità sia dei premi dovuti dal contraente, sia delle prestazioni dell´assicuratore, è predeterminata fin dalla stipulazione del contratto.  

Attestazione (o attestato di rischio)
Nell’assicurazione obbligatoria rc auto è il documento consegnato all’assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione. Esso contiene, tra l’altro, l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, nonché, nel caso che si applichi la clausola bonus-malus, la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione e la classe di assegnazione in base all’ultima tariffa CIP approvata prima della liberalizzazione tariffaria del 1994.  

Atto di surroga
Dichiarazione dell´assicurato che, una volta ottenuto il risarcimento del danno da parte dell´assicuratore, in ossequio al disposto legislativo, gli trasferisce il diritto di ripetere la somma corrisposta nei confronti di eventuali terzi responsabili. Art. 1916 C.c.  

Assicurazione assistenza
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell’assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito (guasto meccanico all’auto, infortunio all’estero, ecc.). L’aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro.

Assicurazione cauzioni
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a indennizzare – nei limiti della somma garantita - un terzo (beneficiario) nel caso in cui l’assicurato non adempia gli obblighi previsti da un contratto o da una norma, successivamente rivalendosi verso l’assicurato stesso. L’assicurazione cauzioni svolge la medesima funzione giuridico-economica delle cauzioni in denaro e delle fideiussioni bancarie.

Assicurazione del credito
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a coprire il rischio dell’insolvenza qualora un debitore dell’assicurato non adempia al pagamento del debito alla scadenza stabilita.  

Assicurazione della responsabilità civile generale
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione. I rischi della responsabilità civile sono numerosi e possono riguardare : la proprietà di un fabbricato, l’attività professionale, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), la responsabilità per l’inquinamento, etc..  

Assicurazione della tutela giudiziaria
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a rimborsare all’assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell’assicurato stesso nei confronti di un terzo. Rientrano nelle spese rimborsabili, tra le altre, quelle di consulenza e assistenza legale nonché, se necessarie, quelle sostenute per l’intervento di un avvocato e quelle processuali.

Assicurazione di secondo rischio
Contratto di assicurazione contro i danni complementare ad altra garanzia assicurativa, nel senso che l’assicurazione di secondo rischio è operante solo per la parte di danno che supera l’indennizzo dovuto dal primo assicuratore

Assicurazione furto
Contratto di assicurazione con il quale l´assicuratore si impegna a indennizzare l´assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate.

Assicurazione incendio
Contratto di assicurazione con il quale l´assicuratore si impegna a indennizzare l´assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dall´incendio delle cose assicurate.

Assicurazione infortuni
Contratto di assicurazione con il quale l´assicuratore si impegna a garantire all´assicurato l´indennizzo dei danni conseguenti ad un infortunio, dal quale derivi un´invalidità permanente e un´inabilità temporanea a svolgere un´attività lavorativa oppure la morte.  

Assicurazione invalidità da malattia
v. Assicurazione malattia

Assicurazione Kasko
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a indennizzare l’assicurato per i cosiddetti ´´guasti accidentali´´, ossia i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada non dovuti alla responsabilità di terzi. Possono essere compresi nella garanzia anche i danni dovuti ad atti vandalici o ad eventi atmosferici.

Assicurazione malattia
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a rimborsare i costi sostenuti dall’assicurato in conseguenza di ricovero o intervento chirurgico dovuti a malattia o infortunio, ovvero in conseguenza di visite specialistiche o esami diagnostici, oppure a garantire all’assicurato l’indennizzo dei danni conseguenti ad una malattia dalla quale derivi un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea a svolgere un’attività lavorativa.

Assicurazione obbligatoria RC auto
Contratto di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore ed i natanti che garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o del natante. Nell’assicurazione obbligatoria r.c. auto , a differenza di quanto avviene generalmente nelle assicurazioni della responsabilità civile, il danneggiato può rivolgersi direttamente all’assicuratore del responsabile per ottenere il risarcimento del danno (azione diretta).

Assicurazione plurima
Si ha assicurazione plurima o presso diversi assicuratori quando per lo stesso rischio (ad esempio: incendio), sullo stesso bene (ad esempio: abitazione) e per un comune periodo di tempo, l’assicurato stipula separatamente più contratti di assicurazione presso diversecontratti di assicurazione che sono volti a garantire l’assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l’automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla persona (assicurazione infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario.  

Assicurazione trasporti
Contratto di assicurazione con il quale l´assicuratore si impegna a indennizzare l´assicurato per i danni che dovessero riguardare un particolare mezzo di trasporto (nave, aereo, treno) o le merci trasportate su di esso. Se la garanzia riguarda i danni alla merce si parla di assicurazione di corpi; se essa riguarda i danni alla merce si parla di assicurazione delle merci trasportate. L´assicurazione trasporti copre anche le responsabilità connesse al trasporto: ad esempio, r.c. del vettore terrestre per danni alle merci trasportate su autocarro, r.c. veicoli marittimi, lacustri, fluviali (compresa la responsabilità del vettore).  

Assicurazioni contro i danni
Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti di assicurazione che sono volti a garantire l´assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l´automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla apersona (assicurazione infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario.  

Assicurazioni contro i danni alla persona
Contratti di assicurazione con i quali l’assicurato si tutela contro il rischio di danni alla propria persona. Rientrano in questa categoria l’assicurazione infortuni e l’assicurazione invalidità da malattia.

Assicurazioni del patrimonio (o assicurazioni di spese)
Contratti di assicurazione con i quali l’assicurato si tutela contro il rischio di una variazione negativa del suo patrimonio, considerato nel suo complesso, sia che essa derivi dal sorgere di un debito (assicurazione della responsabilità civile) sia che essa derivi da una spesa (ad esempio: spese legali, spese di cura).

Assicurazioni di cose
Contratti di assicurazione aventi per oggetto uno o più beni determinati del patrimonio dell’assicurato, il cui valore può essere esattamente calcolato.

Assicurazioni sulla vita
Le assicurazioni sulla vita comprendono tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (ad esempio, morte o sopravvivenza ad una certa data). Nell’ambito delle assicurazioni sulla vita si possono distinguere le seguenti tipologie: polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Atti dolosi
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:
- Verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- Causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio.

Autocombustione
Combustione determinata da una serie di trasformazioni spontanee (fermentazione ossidazione) senza l’applicazione di sorgenti di ignizione.

Block policy
Viene così definita una speciale polizza “danni a beni” che contempla tutti i rischi ai quali la specifica attività è sottoposta. Normalmente si stabilisce che “sono compresi tutti gli eventi salvo quelli esplicitamente esclusi”. Viene prestata per speciali categorie di rischi quali gioiellieri, pellicciai, antiquari, etc.  
Bonus – Malus
È una forma di personalizzazione della tariffa R.C. Auto (vedi R.C.A.) che assegna classi di merito alle assicurazioni delle autovetture in base al numero di sinistri avvenuti nel "periodo di osservazione" (vedi). Se non avvengono sinistri si ottiene un bonus e l'anno successivo si è "assegnati"alla classe inferiore; se invece avvengono si è penalizzati con il malus e si sale di: - due classi, con un sinistro (ad esempio, anno 2000: classe 14; un sinistro nel 2000 - anno 2001 classe 16.) - cinque classi con due sinistri; - otto classi con tre sinistri; - undici classi con "quattro o più" sinistri. In qualunque caso la classe massima di attribuzione e la 18^ .

Broker (negligenza o errori professionali dei dipendenti)
Affinchè assicurati e/o imprese assicuratrici possano essere risarcite dei danni loro causati dal broker nell’esercizio della sua attività professionale, questi ha l’obbligo di stipulare un’apposita polizza R.C. e, per i danni non coperti dalla stessa, ad aderire ad un apposito fondo di garanzia (costituito nell’ambito del Ministero dell’industria ed amministrato da un apposito Comitato) alimentato dagli aderenti con una percentuale sulle provvigioni annue.

Banca depositaria
E' l'istituto di credito incaricato di alcuni importanti compiti di garanzia e di controllo. In particolare deve: custodire i titoli e le disponibilità liquide, regolare le operazioni di compravendita, controllare che le operazioni effettuate siano conformi al regolamento dei fondo e della legge.

Bancassicurazione
Termine utilizzato per riferirsi a quell’insieme di rapporti che possono intercorrere tra banche e imprese di assicurazione sia dal punto di vista degli assetti societari che relativamente alla creazione di sistemi distributivi integrati. Con riguardo a quest’ultimo aspetto assume spiccata rilevanza la vendita di prodotti assicurativi attraverso sportelli bancari

Beneficiario
Persona fisica o giuridica avente diritto alla prestazione garantita in polizza dall´impresa di assicurazioni (capitale, rendita o restituzione dei premi netti versati) al verificarsi degli eventi previsti nel contratto. E´ designato dal contraente, che può in qualsiasi momento - fatte alcune eccezioni - revocare o modificare tale designazione. Artt. 1891, 1920, 1921 e 1922 C.c.  
Brokeraggio
E´ un´attività che consiste nel mettere in relazione i soggetti interessati alla copertura di determinati rischi con imprese di assicurazione o di riassicurazione. Chi esercita il brokeraggio deve assistere tali soggetti nella formazione dei contratti, nonché collaborare alla gestione dei medesimi, ma non può essere vincolato da impegni di sorta alle imprese predette. L´indipendenza del broker è garantita da particolari norme di legge. Broker e brokeraggio sono termini entrati nell´uso comune, ma la legge citata qualifica la professione come ´´mediazione assicurativa e/o riassicurativa´´. L. 792/84 (artt. 1 e 8).  
Bagagli (assicurazione)
Questa tipologia contrattuale serve a garantire l´assicurato contro i rischi di furto o di smarrimento dei propri bagagli, durante l´effettuazione di un viaggio e ciò per un periodo di tempo contrattualmente stabilito e fino a concorrenza di una somma predeterminata per singolo bagaglio. Forma assicurativa abitualmente rilasciata al viaggiatore (che assume quindi la qualifica di assicurato) da una impresa specializzata per il tramite dell´organizzatore del viaggio (tour operator) o dell´Agente di viaggio. Può essere stipulata individualmente o compresa obbligatoriamente, quando si tratti di viaggi organizzati ed è spesso abbinata all´assicurazione per l´annullamento del viaggio. Anche il vettore aereo, quando aderente alla I.A.T.A. (vedi I.A.T.A.), risponde (ma in misura limitata) del furto o smarrimento del bagaglio, ma solo fintanto che gli è affidato (20 $ USA per chilogrammo di bagaglio registrato). Conv. di Varsavia, L. 1084 del 27/12/1977, Conv. CCV di Bruxelles del 23/4/1970.  
Buona fede
L´omissione o l´inesatta dichiarazione di una circostanza che potrebbe aggravare il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tale dichiarazione non sia frutto di dolo o di colpa grave e non riguardi le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio. L´assicuratore ha peraltro il diritto di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio da quando le circostanze aggravanti si sono verificate.  
Burning cost (B\C)
Termine inglese usato nella riassicurazione non proporzionale per determinare il ´´premio puro´´, prima dei caricamenti. Il B/C si ottiene con il rapporto tra sinistri a carico della copertura non proporzionale fratto l´incasso premi del rischio, massa di rischi o Ramo al quale si riferisce. B/C è il dato principale che permette di determinare il tasso tecnico di una copertura non proporzionale, con l´aggiunta del coefficiente di caricamento desiderato.  
Call Center
Il call center è un servizio che consente un rapido contatto tra assicurato e Compagnia. Ad esempio, l'assicurato che abbia avuto un incidente o abbia subito il furto del veicolo può telefonare alla Centrale Operativa utilizzando il numero verde fornito dall'impresa. L'operatore del centro controlla la posizione contrattuale dell'assicurato e, se tutto è in regola, procede all'apertura della pratica e all'eventuale erogazione del servizio di assistenza.

Captive
Questo termine inglese entrato nell’uso comune (letteralmente: prigioniero), definisce le imprese di assicurazione o di riassicurazione, il cui controllo azionario è detenuto da imprese, non assicurative (dette parents), che se ne avvalgono per stipulare con esse (o loro tramite) i contratti che garantiscono i rischi delle imprese stesse. La sede di tali imprese è spesso ubicata nei cosidetti paradisi fiscali (isola di man, Lussemburgo, ecc). Solo due grandi gruppi italiani se ne avvalgono. Analogamente si definisce captive broker il broker che gestisce gli affari assicurativi dell’impresa, non assicurativa, che detiene il controllo azionario del broker stesso.

C.A.R. (contractor’s all risks)
E’ una forma di assicurazione che significa letteralmente tutti i rischi del costruttore, nel senso che garantisce contro i danni subiti dall’opera in costruzione nonché per la responsabilità civile verso i terzi durante l’esecuzione dell’opera stessa.

Carenza (periodo di)
E’ il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della polizza e l’effettiva decorrenza della garanzia. E’ detto anche periodo di aspettativa.

C.I.D.
Vedi Consorzio per la convenzione indennizzo diretto

C.I.R.T.
Vedi Consorzio italiano per l’assicurazione vita rischi tarati

Claim Made
E’ una formula assicurativa, di concezione anglosassone, particolarmente in uso nell’assicurazione R.C. prodotti, per cui vengono accolte le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità contrattuale, indipendentemente dal periodo della messa in circolazione del prodotto e della possibilità che il danno si sia verificato, prima dell’inizio di tale validità, purchè l’assicurato non ne abbia conoscenza.

Coassicurazione (diretta)
Si ha coassicurazione (diretta) quando la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose e/o persone è ripartita tra più assicuratori per quote determinate. In tal caso ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità dovuta solamente in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori. Art. 1911 C.c.  

Coassicurazione (indiretta)
E’ l’assicurazione del medesimo rischio presso diversi assicuratori, con diverse polizze.

Commissariamento
Di fronte a gravi irregolarità amministrative o violazioni di norme (legislative, statutarie, ecc.), il Ministro dell'Industria scioglie gli organi sociali dell'impresa assicuratriceversante in tale stato disfunzionale e l'ISVAP nomina uno o più Commissari e un Comitato di Sorveglianza per l'amministrazione straordinaria che porterà al risanamento o, in difetto, alla liquidazione coatta dell’impresa stessa. Il Commissario sostituisce il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Sorveglianza il Collegio Sindacale.

Condizioni generali (di assicurazione o di polizza)
Sono le condizioni stampate dall´assicuratore che definiscono i diritti e gli obblighi legati al contratto di assicurazione Possono essere integrate da condizioni particolari, speciali e/o aggiuntive (che valgono solo se richiamate) e da condizioni dattiloscritte, aggiunte appositamente, che prevalgono su quelle stampate, anche se queste non sono state cancellate. Artt. 1341 e 1342 C.c., Dir. CEE 93/13.  

Condizioni particolari
Sono quelle che, concordate di volta in volta dalle parti in relazione al contratto da stipulare, disciplinano gli aspetti specifici del medesimo. Ad esempio, in una polizza per la casa, alcune condizioni particolari relative al caso incendio sono la rinuncia alla rivalsa (da parte della compagnia verso i responsabili), la buona fede (la si presume a proposito delle dichiarazioni fatte dall'assicurato) e la tolleranza circa le caratteristiche costruttive dell'immobile (sempre a tutela delle dichiarazioni dell'assicurato).

Condizioni speciali
Sono le condizioni stabilite dall'assicuratore riguardo ad aspetti particolari di determinate categorie di contratti. Di solito sono prestampate in aggiunta a quelle generali e tenute separate da queste, ma valgono solo se espressamente richiamate. Per le polizze vita, ad esempio, le condizioni speciali sono rappresentate dalle specifiche clausole che riguardano la tariffa utilizzata (sempre definita entro le condizioni speciali) e le modalità di riscatto anticipato (Vedi riscatto).

Consorzio italiano per l’assicurazione vita rischi tarati
Organismo, definito anche C.I.R.T., costituito fra imprese operanti in Italia nel ramo Vita. Ad esso viene delegato il compito della tariffazione dei rischi vita anomali sotto il rpofilo sanitario per consentire l’atto di previdenza alla maggior parte di coloro cui verrebbe altrimenti rifiutata l’assicurazione sulla Vita.

Consorzio per la convenzione indennizzo diretto
Organismo, detto anche CID, costituito fra imprese operanti in Italia nel Ramo R.C. Auto. Gestisce la convenzione che impegna le aderenti a risarcire, nell’interesse e nel nome di ogni impresa partecipante, gli assicurati R.C.A. di ciascuna impresa, che abbiano subito un danno provocato da un assicurato di un'altra impresa partecipante. Il regolamento prevede che la procedura abbia luogo nel rispetto di precise norme.

Constatazione amichevole o Modulo CID
È uno speciale stampato, conforme ad un apposito modello ministeriale, di denuncia di sinistro R.C. auto, che necessariamente deve essere compilato (e sottoscritto) da entrambe le parti, per rappresentare le modalità di un incidente stradale, al fine di beneficiare del sistema di liquidazione accellerato, di cui al D.L. 857/76 conv. L.39/77.

Contravvenzione
E' un reato minore che viene punito senza considerare l'elemento della volontà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. La contravvenzione viene identificata rispetto al delitto in quanto punita con l'arresto o l'ammenda. Attenzione: le violazioni al Codice della Strada, impropriamente chiamate "contravvenzioni" sono, per la massima parte sanzioni amministrative.

Convenzione Indennizzo Diretto
Detta anche C.I.D., vi aderisce la maggior parte delle imprese di assicurazione per consentire al danneggiato di ottenere, per i soli danni al veicolo, il risarcimento velocemente e direttamente dalla propria impresa di assicurazione per la R.C.Auto. Ciò vale per incidenti che coinvolgono solo due veicoli, semprechè non vi siano lesioni a persone, che i due conducenti sottoscrivano il modello di denuncia sinistri denominato constatazione amichevole e che l’entità del danno non sia superiore ai 10 milioni.

Cumulo di indennità
Locuzione che contraddistingue la norma contrattuale intesa a disciplinare il ricorrere di più prestazioni cui l’assicurato od i suoi beneficiari possono avere diritto. Nei rami Infortuni o Malattia, ad esempio, le indennità per inabilità temporanea o per ricovero, sono cumulabili con quelle previste per il caso di morte o di invalidità permanente che, tra loro, non sono cumulabili.

Capitale assicurato
E' la somma assicurata che viene dichiarata dal contraente e che assume il valore di esistenza delle cose da assicurare. Il termine, di uso comune, trova applicazione anche nei rami Infortuni e Vita. E', anche, la somma di denaro dovuta al beneficiario di un'assicurazione sulla Vita, in alternativa all'erogazione di una rendita, ad una data fissa (esistenza in vita dell'assicurato ad una certa epoca) o al verificarsi della morte dell'assicurato medesimo.

Caricamento (per casi catastrofali)
E' uno dei fattori che determinano la tassazione di una protezione riassicurativa non proporzionale, laddove è necessario prevedere un'alea di evento catastrofale, come tempeste, uragani, ecc.

Caricamento di gestione
E' la quota di premio che ha lo scopo di far fronte alle spese della gestione del contratto. Tale spesa è commisurata ad una percentuale del premio di tariffa, o ad una percentuale del capitale assicurato, oppure è formata da due componenti fissate una in relazione al premio, l'altra al capitale.

Caricamento
Percentuale del premio che le Compagnie di assicurazione utilizzano per coprire le spese relative agli oneri di acquisizione, alle spese per la liquidazione dei sinistri e agli oneri di gestione.

Carta verde
Documento che attesta la validità dell'assicurazione R.C. auto per la circolazione nei Paesi diversi da quelli aderenti alla C.E.E. Il mancato possesso di tale assicurazione impone la stipulazione di un'apposita assicurazione di frontiera che deve essere sottoscritta prima di circolare in un territorio diverso da quello per cui è stata emessa la polizza di base.

Cedola
Tagliando unito ad un certificato obbligazionario o azionario che incorpora il diritto ad incassare gli interessi (nel caso di titoli obbligazionari) o i dividendi (nel caso di titoli azionari).

Certificato di assicurazione
Nell’assicurazione obbligatoria rc auto è il documento, rilasciato dall’assicuratore, che attesta l’adempimento dell’obbligo di assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l’altro, il periodo di assicurazione per il quale l’assicurato ha pagato il premio. E’ obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo a disposizione per eventuali controlli..

Clausola compromissoria
Questa clausola riassicurativa impegna le parti a deferire ad un collegio arbitrale la soluzione di controversie contrattuali.

Clausola controllo sinistri
Questa clausola dà diritto al riassicuratore di intervenire nella perizia e valutazione di un danno.

Clausola di carenza
E' una clausola contrattuale, inserita nelle polizze senza visita medica, in forza della quale, se il decesso dell'assicurato avviene entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza, l'assicuratore corrisponde solo una somma pari ai premi netti versati. Questa clausola non vale se la morte è conseguenza diretta di malattia infettiva acuta oppure di infortunio.

Clausola di disdetta automatica
Nei trattati di riassicurazione trasporti corpi questa clausola prevede che, in caso di evento bellico, il riassicuratore possa recedere dal contratto con preavviso abbreviato (di norma 14 giorni).

Clausola di disdetta speciale
I trattati di riassicurazione obbligatoria prevedono una clausola di recesso immediato in presenza di eventi particolari che possono riguardare sia specificatamente le parti (es. liquidazione, passaggio sotto altro controllo, perdita del capitale, ecc.), sia eventi politici nazionali e/o internazionali (guerra, leggi che impediscono di fatto l'attuazione del contratto, ecc.).

Clausola di esclusione di eccesso sinistri
Se prevista, sono escluse dal contratto tutte le coperture riassicurative in eccesso danni sottoscritte dalla cedente.

Clausola di esclusione riassicurazione obbligatoria
Se prevista, sono escluse dal contratto tutte le coperture di riassicurazione obbligatoria sottoscritte dalla cedente.

Clausola di recesso
Consente all'assicuratore di recedere dal contratto con un preavviso (normalmente di 15 giorni) da darsi mediante raccomandata dopo ogni denuncia di sinistro e sino allo scadere di un certo termine (di regola 30 giorni) dalla definizione del medesimo, avvenuta col pagamento indennità o in altro modo.

Clausole vessatorie
Sono clausole particolarmente gravose per uno dei due contraenti (perché impongono decadenze, sospensioni nell´erogazione delle prestazioni, deroghe alla competenza della Autorità Giudiziaria ecc.), per cui il legislatore ha ritenuto necessario - quando dette clausole sono contenute in moduli prestampati a cura dell´altro contraente - richiamare l´attenzione di chi dovrà sottostare a tale gravosità. Il che avviene mediante il meccanismo dell´approvazione specifica delle clausole onerose. Artt. 1341 e 1342 C.c.  

Coagenzia di assicurazione
Si ha coagenzia quando una stessa agenzia è affidata a due o più agenti. Normalmente il contratto di coagenzia prevede la responsabilità solidale dei coagenti verso l´impresa di assicurazione. Il contratto di coagenzia fissa anche la quota di partecipazione di ciascun coagente alle spese ed agli utili. La coagenzia può nascere originariamente o in corso di incarico, per volontà concorde delle parti o per volontà della sola impresa di assicurazione. La variazione in aumento del numero dei titolari di un´agenzia di assicurazione è spesso espressa con il termine di ´´affiancamento dell´agente´´. Nel caso in cui l´affiancamento voluto dall´impresa sia rifiutato dall´agente o dagli agenti in carica, il contratto si risolve per fatto dell´impresa con una conseguente maggiorazione indennità di risoluzione. Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione 16/9/1981 art. 36.  

Coefficiente di riassicurazione
E' la percentuale di partecipazione del riassicuratore ad ogni singolo rischio, risultante dall'applicazione della tabella dei massimali. I coefficienti di riassicurazione vengono riuniti in gruppi, la cui distanza è regolata da una costante, comprendenti tutti i coefficienti entro una percentuale minima e massima; ogni gruppo viene ceduto al riassicuratore in base al corrispondente coefficiente medio.

Commissione di collocamento/di sottoscrizione
E' la commissione che si paga al momento della sottoscrizione delle quote di un fondo. E' incassata dal collocatore (banca o società incaricata dei collocamento) a compenso della sua attività di consulenza.

Commissione di gestione
E' la commissione che il fondo paga periodicamente alla società di gestione. Rappresenta il compenso per l'attività di "amministrazione attiva" dei patrimonio dei fondo.

Commissione di performance
E' la commissione che il fondo paga alla società di gestione nei caso in cui il rendimento registrato nel corso di un certo periodo sia superiore a certi parametri prefissati.

Commissione di rimborso/di uscita
E' la commissione che il partecipante paga nel momento in cui chiede il riscatto delle quote. E' incassata dalla società di gestione; è applicata in alternativa alle commissioni di sottoscrizione da alcuni fondi che non prevedono spese iniziali a carico dei partecipanti.

Commorienza
La legge stabilisce che, quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non importa quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento. La norma ha rilievo quando i beneficiari di una assicurazione vita o infortuni vengono indicati nelle persone degli "eredi legittimi e/o testamentari".

Concorso di colpa
E' la situazione che si determina quando un fatto dannoso non può essere riferito in via esclusiva ad un unico responsabile, perché dovuto ai comportamenti colposi (paritetici o meno) di più soggetti. Una configurazione particolare di concorso di colpa è quella legislativamente presunta in ordine alla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, per cui, in caso di scontro, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Consap
La CONSAP S.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle attività di: - Gestione delle quote di rischio cedute dalle imprese di assicurazione Vita nazionali ed estere stabilite in Italia; - Gestione del Conto Consortile R.C. Auto; - Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada; - Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia; - Gestione del Fondo di Solidarietà per le Vittime dell'Estorsione; - Gestione del Fondo di Previdenza del Personale addetto alle gestioni delle Imposte di Consumo; - Gestione del cessato Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali (CIRAS) - Riassicurazione dei Rischi Agricoli Speciali. Alla CONSAP sono stati affidati, di fatto, compiti in precedenza demandati all'I.N.A., e ciò per rispettare le normative comunitarie e per tener conto della privatizzazione dell'Ente. (Il Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali (CIRAS) è cessato il 31/12/95)

CONSOB
(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) Organo, con personalità giuridica, di diritto pubblico, composto da un presidente e quattro membri, che si avvale per l'esercizio delle sue attribuzioni di dipendenti, esperti e consulenti. La Consob, oltre a controllare il regolare funzionamento delle borse valori, vigila sulla correttezza e la completezza delle informazioni fornite dalle Società quotate ai terzi. La Consob vigila, inoltre, su tutte le attività esercitate dalle società di gestione e distribuzione di fondi comuni di investimento.

Contraente
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).

Contrassegno
Documento che evidenzia l'esistenza dell'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La legge impone che debba essere collocato in modo ben visibile sul veicolo, di norma sul parabrezza, e ciò per permettere ai terzi di accertare l'impresa che presta l'assicurazione, i termini di scadenza della garanzia e la coincidenza con la targa del veicolo.

Contratto a termine
Contratto che prevede l'impegno o l'obbligo delle parti di acquistare o vendere una determinata attività finanziaria ad una certa data e in base a condizioni di prezzo e quantità prefissati al momento della stipula dei contratto stesso.

Contratto di agenzia di assicurazione
Col contratto di agenzia, recita l´art.1742 C.c., ´´una parte assume stabilmente l´incarico di promuovere, per conto dell´altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata´´. In realtà il contratto di agenzia di assicurazione trova i propri contenuti e le proprie fonti normative: nella contrattazione collettiva (Accordo Nazionale Imprese-Agenti) e, in tempi più recenti, nella Legge 48/79, istitutiva dell´Albo nazionale agenti di assicurazione. Per la stipulazione del contratto di agenzia di assicurazione è prevista la forma scritta. E´ condizione di validità del contratto, che l´impresa sia autorizzata all´esercizio dell´assicurazione e che l´agente abbia conseguito l´iscrizione all´Albo nazionale. Il contratto di agenzia di assicurazione si scioglie: - per recesso ´´ad nutum´´ dell´impresa o dell´agente; - per giusta causa; - per cancellazione dall´Albo nazionale, per morte, per invalidità totale, per limiti d´età dell´agente. Accanto a questi casi di scioglimento, esplicitamente contemplati dall´Accordo Nazionale Imprese-Agenti, il contratto di agenzia può risolversi al venir meno, in capo all´impresa, dell´autorizzazione amministrativa all´esercizio dell´assicurazione (per revoca, rinuncia, o liquidazione coatta). Significative modifiche alla normativa vigente sono state introdotte con il D.Lvo 10/9/1991, attuativo della direttiva CEE 86/653. Vedi ACCORDO NAZIONALE IMPRESE-AGENTI, AGENZIA DI ASSICURAZIONE, ALBO NAZIONALE AGENTI. Art. 1742 C.c., L. 48/79.  

Contratto di riassicurazione
E' il documento che, firmato dalle parti, sancisce in dettaglio i termini della partecipazione del riassicuratore. Se emesso oltre la data di inizio del rapporto, il contratto è generalmente preceduto da un documento provvisorio.

Controassicurazione
Clausola contrattuale presente in alcune polizze che prevede la restituzione ai Beneficiari designati del o dei premi versati nel caso l'Assicurato muoia durante un periodo di tempo prestabilito (assicurazioni per il caso vita).

Copertura ombrello
E' una copertura che ingloba più Rami, e può essere prestata in aggiunta ad altre protezioni. Il ricorso a questa forma è essenzialmente quello di prevenire l'impatto causato da un solo evento che colpisca più categorie di rischio. Nelle assicurazioni, questa forma di copertura è particolarmente adottata da multinazionali che stipulano una solo polizza per tutte le proprie sedi, succursali e affiliate.

Copertura provvisoria
E' il documento rilasciato dall'assicuratore in alcuni Rami e per alcune tipologie di rischi, che consente di beneficiare delle prestazioni assicurative prima della emissione della polizza e del suo perfezionamento. La copertura provvisoria è considerata, per giurisprudenza consolidata, un vero e proprio contratto, anche se di breve durata.

Credito (limite del)
Nell'assicurazione dei crediti commerciali, l'assicurato è obbligato a chiedere all'assicuratore la copertura assicurativa per ogni acquirente, pari all'esposizione che intende raggiungere. L'assicuratore, espletate le indagini sulla solvibilità degli acquirenti, comunica all'assicurato il limite di credito accordato a ciascuno.

Credito (tipologie di rischio)
Le tipologie di rischio di questo Ramo sono costantemente aggiornate secondo le esigenze del mercato e dei settori di attività. Tra le principali garanzie si possono evidenziare le seguenti: - credito commerciale; - credito rateale; - leasing mobiliare/immobiliare; - credito fondiario; - credito ipotecario; - credito agrario; - revocatoria fallimentare; - titolo di proprietà; - credito edilizio.

C.E.A.
Denominato anche C.E.A. Organismo rappresentativo degli interessi dell´assicurazione privata europea. Promuove lo scambio di informazioni fra le associazioni nazionali aderenti, effettua studi, fornisce pareri qualificati agli organismi internazionali, intraprende ogni azione tendente a facilitare l´attività dell´industria delle assicurazioni. Per ogni paese può aderire al Comitato, in qualità di membro, una sola associazione nazionale (la più rappresentativa del mercato).  

Cambiamenti di professione (dell´assicurato sulla vita)
I cambiamenti di professione o di attività non fanno cessare gli effetti dell´assicurazione, qualora l´aggravamento di rischio non sia tale per cui l´assicuratore non avrebbe, ab origine, consentito l´assicurazione. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l´assicuratore avrebbe consentito l´assicurazione per un premio più elevato, l´assicuratore può decidere se far cessare gli effetti contrattuali e chiedere il maggior premio rapportato alla nuova situazione oppure ridurre, a tempo debito, entità delle prestazioni. Se l´assicurato non accetta di pagare il maggior premio o di sottostare alla prevista riduzione delle prestazioni, fermo il suo diritto al riscatto, il contratto è risolto. Per il ramo Infortuni vedi AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.  

Capitalizzazione
Contratto con il quale l’assicuratore si impegna a pagare, dopo un certo numero di anni (non meno di cinque), una somma di danaro rivalutata annualmente e quindi determinata nel suo ammontare a fronte del versamento di premi unici o premi periodici da parte del contraente. Il contratto di capitalizzazione si differenzia dalle assicurazioni sulla vita per il fatto che la prestazione dell’assicuratore non dipende dal verificarsi di eventi attinenti alla vita dell’assicurato.

Caricamento d´acquisizione
E´ la quota di premio che ha lo scopo di far fronte alle spese riguardanti la corresponsione della provvigione di acquisto, ossia della commissione corrisposta a chi procura l´assicurazione. La quota di premio relativa alla provvigione d´acquisto, rappresenta la quota di ammortamento della provvigione corrisposta all´intermediario. L´ammortamento che è immediato nel caso del premio unico, si estende, quando il premio è annuo, a tutto il periodo del pagamento dei premi. Vedi CARICAMENTI, CARICAMENTO DI INCASSO, CARICAMENTO DI GESTIONE.  

Caricamento d´incasso
E´ la quota di premio che ha lo scopo di far fronte alle spese per il servizio di esazione delle rate di premio successive alla prima. Questa provvigione è spesso trattenuta direttamente dall´agente e costituisce una spesa che viene pertanto coperta all´atto del suo verificarsi. Vedi CARICAMENTI, CARICAMENTO DI ACQUISIZIONE, CARICAMENTO DI GESTIONE.  

Caso fortuito
Si tratta di situazioni non umanamente prevedibili e quindi non ovviabili con la normale diligenza. La prova delle fortuità dell´evento libera dalla responsabilità. La giurisprudenza ha equiparato al caso fortuito il caso di forza maggiore, la colpa esclusiva della vittima e la colpa esclusiva di un terzo. Artt. 2051 e 2052 C.c.  

Casualità
Principio da seguire nella raccolta dei rischi affinché il verificarsi dell´evento garantito dipenda dal caso e non dalla volontà dell´assicurato. Vedi RISCHIO, INDIPENDENZA, STABILITA´, MASSA, OMOGENEITA´.  

Catastrofale
E´ un evento che ha la conseguenza di colpire contemporaneamente più cose o più persone.  

Clausola
Con questo termine si definiscono tutte le pattuizioni contrattuali che costituiscono l´insieme delle condizioni di assicurazione (o di polizza), siano esse prestampate o di volta in volta convenute, ad integrazione o modifica di queste, sulle quali prevalgono. Le condizioni di assicurazione si distinguono in ´´generali´´, ´´particolari´´, ´´speciali´´, ´´aggiuntive´´. Artt. 1341 e 1342 C.c.  

Clausola d´icontestabilità
Fa parte delle condizioni generali di polizza; con essa l´assicuratore, trascorsi sei mesi dall´entrata in vigore dell´assicurazione o dal suo rinnovo, rinuncia a contestare la polizza per dichiarazioni inesatte o reticenti, fornite dal contraente, purché senza dolo o colpa grave. Vedi CONDIZIONI GENERALI, CONDIZIONI SPECIALI, CONDIZIONI PARTICOLARI.  

Clausola di proroga
Clausola che estende una copertura riassicurativa oltre i 12 mesi in caso di proroga del rischio originale. La clausola permette alla cedente di estendere la durata del rischio originale senza accordo preventivo del riassicuratore. In genere viene posto un limite alla durata complessiva della polizza.  

Clausola di rimpiazzo
Pattuizione secondo la quale in caso di danno subito da un oggetto assicurato, l´assicuratore risarcirà esclusivamente le spese di riparazione e/o sostituzione della parte danneggiata, restando escluso qualsiasi deprezzamento dell´oggetto comprensivo di tale parte.  

Clausola di rinuncia
In caso di premio addizionale, aggiustamento o storno di entità insignificante, è stabilito che le parti vi rinuncino, senza alcun pregiudizio per le altre condizioni del contratto e la sua efficacia.  

Clausole abusive
Il concetto di clausola abusiva si differenzia da quello, tradizionalmente conosciuto, relativo alle clausole onerose perché non nasce dal diritto nazionale comune a tutti i contratti (relativamente all´Italia artt. 1341, 1342 e 1370 C.c.), bensì dal diritto speciale voluto dall´U.E. per tutelare i consumatori contro gli squilibri normativi contrattualmente posti in essere a loro danno. L´Unione ha dettato i principi affinché gli Stati Membri provvedano sollecitamente a dotarsi di norme speciali atte a colpire, con l´inefficacia, le clausole abusive, ossia che sono gravate da tale squilibrio, quando siano inserite nei contratti stipulati dai consumatori, ivi compresi gli utenti del servizio assicurativo (trattasi infatti di una tutela che va al di là di quella contenuta nell´Art. 1932 C.c.) e dei servizi cosiddetti parassicurativi. Vedi CLAUSOLE ONEROSE  

Coesistenza di più assicurazioni
Obbligo a carico dell´assicurato di dichiarare a ciascuna impresa l´esistenza di tutte le assicurazioni stipulate per il medesimo rischio. Vedi ASSICURAZIONE (PRESSO DIVERSI ASSICURATORI). Art. 1910 C.c.  

Colpa
Comportamento (commissivo od omissivo) caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline che dà luogo ad un fatto illecito non intenzionale, dato che l´intenzionalità del soggetto agente verte solo sull´azione e non anche sul risultato, che resta involontario anche se previsto o prevedibile. Un esempio di comportamento colposo è il seguente: un cacciatore malaccorto, agendo contro ogni norma di legge e del buon senso, spara (intenzionalità relativa all´atto) nell´abitato, causando il ferimento (risultato non intenzionale) di una persona. Vedi COLPA GRAVE.  

Colpa grave (Art. 2043 C.c. )
Sono coperti i danni anche se avvenuti con colpa grave del Contraente, o dell’ Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata. Tale nozione si ricava dall’ art. 43 del Codice Penale il quale stabilisce “…..è colposo, o contro l’ intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’ agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.  

Compagnia delegataria
E´ l´impresa che, in caso di coassicurazione, conclusa la trattativa con il contraente, provvede all´emissione del contratto assicurativo, all´incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell´interesse delle altre imprese partecipanti al rischio. Vedi COASSICURAZIONE, DELEGATARIA, CONDELEGATARIA.  

Consorzio italiano grandine
Organismo costituito fra imprese operanti in Italia. Coordina attività delle imprese che vi aderiscono. Viene definito anche C.I.A.G. Promuove anche i rapporti con enti e organizzazioni operanti in campo agricolo. L. 364 del 25.5.70 e successive modificazioni.  

Consorzio Italiano Assicurazione Grandine
Detto anche CONSAERO, vi aderiscono imprese operanti nel settore aeronautico. Sorto allo scopo di unificare e coordinare i criteri assuntivi dei rischi aeronautici e di liquidazione dei relativi danni, provvede alla loro ripartizione tra le imprese consorziate. Ha sede presso l´Unione Italiana di Riassicurazione (detta UIR o UNIORIAS).  

Consorzio per l´assicurazione dei rischi tarati
Organismo, definito anche C.I.R.T., costituito fra imprese operanti in Italia nel Ramo Vita. Ad esso viene delegato il compito della tariffazione dei rischi vita anomali sotto il profilo sanitario per consentire l´atto di previdenza alla maggior parte di coloro cui verrebbe altrimenti rifiutata l´assicurazione sulla Vita.  

Contributo ( al fondo di garanzia per le vittime della strada)
E´ la percentuale, da versare al Fondo fissata annualmente dal Ministro dell´Industria, con decreto, da calcolare sui premi dell´assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti (misura massima: 3%) Vedi FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA. L. 990/69 (art. 31).  

Costo medio dei sinistri
Si determina mettendo in relazione gli importi di tutti i sinistri pagati od ancora da pagare, relativi ad un determinato esercizio, con il numero dei sinistri stessi. Il risultato è appunto chiamato costo medio che, a sua volta, moltiplicato per la frequenza di accadimento dei sinistri, determina il fabbisogno di base per la tariffazione da adottare onde ottenere un equilibrio tecnico.  

Cumulo
Concetto assicurativo legato alla somma di più rischi che, sommati tra loro, determinano una esposizione complessiva per l´assicuratore.  

Cut-off
Accordo che implica la sospensione degli impegni del riassicuratore ad un costo convenuto. Particolarmente adottato nei Rami che comportano tempi lunghi nella liquidazione dei sinistri. Si tratta di un accordo ´´ex-gratia´´ che avviene quando il rapporto contrattuale è interrotto. La cedente prende a proprio carico i sinistri risultanti in sospeso ad una tale data, addebitando al riassicuratore la sua quota su tali sinistri, in una misura da convenire. La percentuale del riscatto dei sinistri in sospeso è stabilita in base a valutazioni sulla congruità dell´importo stanziato a riserva. A volte il CUT OFF può estinguere gli impegni del riassicuratore in forma provvisoria se le parti convengono che, oltre un dato margine di risparmio o di aggravamento, il rapporto è riaperto per una definizione contabile del sinistro specifico.  

Comunicazione commerciale
Qualsiasi forma di comunicazione destinata, direttamente o indirettamente, a promuovere beni, servizi o l´immagine di un´impresa, di un´organizzazione o di una persona che esercita attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.

Consumatore
Qualsiasi persona fisica, residente nel territorio della Comunità Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale.

Contratto di assicurazione in linea
Il contratto di assicurazione stipulato con qualunque mezzo organizzato che,senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza per tutte le fasi preliminari alla stipulazione del contratto, compresa la stipulazione medesima.

Cookie
Letteralmente ´´biscotto´´. Si tratta di un programma inviato da un server internet al browser di un computer; il cookie è in grado di registrare i comportamenti dell´utente sul web (per esmpio quali siti sono stati visitati o quali acquisti sono stati effettuati); questi dati vengono spediti al web server.Molti browser possono segnalare l´arrivo del cookie e decidere se accettarli o respingerli, a seconda delle indicazioni che vengono fornite dall´utente.
Danno extracontrattuale
E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, più di frequente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Day hospital
Sono le terapie (non di soli accertamenti) effettuate durante una degenza diurna presso istituti di cura, senza pernottamento, anche se proseguono per più giorni. Molte polizze malattia ne rimborsano il costo, a volte con franchigia o con sottomassimale Non bisogna confondere il day hospital con il check-up che è un semplice controllo sanitario, il quale, non essendo necessario, non è indennizzabile.

Delegataria
In caso di coassicurazione è la compagnia che tiene i rapporti con l'assicurato, emettendo il contratto assicurativo, incassando il premio e liquidando i danni. A sua volta, poi, verserà agli altri assicuratori le loro quote di premio e andrà a richiedere le loro quote di indennizzo.

Delitto
E' un reato più grave della contravvenzione e può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente è: doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto; preterintenzionale se le conseguenze del delitto sono più gravi di quelle previste e volute; colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia. Il delitto prevede le pene della "multa" o della "reclusione" che hanno lo stesso significato di "ammenda" e "arresto"; la diversità dei termini distingue i delitti dalle contravvenzioni.  

Designazione beneficiaria
E’ l’atto con il quale il contraente titolare dell’interesse assicurato (Vita o Infortuni) destina, non a se stesso, ma direttamente a un terzo non titolare dell’interesse assicurato, il diritto alla prestazione dell’assicuratore. La designazione beneficiaria può essere effettuata con il contratto, con successiva dichiarazione comunicata all’assicuratore, per testamento. Artt. 1920, 1921 e 1922 C.c.  

Designazione beneficiaria irrevocabile
Se il contraente rinuncia per iscritto al potere di revoca del beneficiario e il beneficiario dichiara di voler profittare del beneficio, si ha una designazione irrevocabile e le eventuali revoche non hanno effetto. Ma la designazione, anche se irrevocabile, perde efficacia ove il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato (semprechè si tratti di designazione a titolo di liberalità), per revoca basata sull’ingratitudine del beneficiario o per sopravvenienza di figli del contraente.

D.I.C. (Difference In Conditions)
E’ una particolare polizza integrativa che ricomprende in garanzia alcune condizioni particolari che sono normalmente dichiarate escluse od assicurabili a pattuizione speciale dalle polizze tradizionali.

Diminuzione del rischio
Modificazione intervenuta dopo la stipulazione del contratto, tale da permettere di determinare un premio inferiore a quello pattuito in polizza. L’assicuratore ha pertanto l’obbligo di ridurre il premio a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione del nuovo stato di cose, ma può anche rinunciare alla prosecuzione del contratto.

Diritti soggettivi
Sono i diritti di cui gode ogni persona fisica o giuridica nell'ambito dell'ordinamento in cui vive o opera. Questi diritti vengono tutelati dall'ordinamento in modo pieno e assoluto.  

Diritto amministrativo
Mentre il diritto civile e il diritto penale (v. sotto) servono a tutelare i diritti soggettivi (v. sopra), il diritto amministrativo detta le regole a cui deve attenersi la Pubblica Amministrazione nell'adempimento dei suoi compiti. Un atto compiuto in violazione di tali regole può essere impugnato da chi ritenga leso un suo interesse legittimo. Gli organi di giustizia amministrativa sono il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) e il Consiglio di Stato. Il diritto amministrativo riguarda anche le sanzioni amministrative. Contro queste ultime si può intervenire presentando ricorso gerarchico o, una volta emessa l'ingiunzione di pagamento, presentando opposizione davanti al giudice ordinario.

Diritto civile
E' il complesso di leggi che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perchè, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. Il procedimento civile può essere: di cognizione se ha lo scopo di accertare un diritto di un soggetto nei confronti di un altro; il procedimento si conclude con una sentenza che costituisce un titolo; di esecuzione che ha lo scopo di eseguire forzosamente il diritto accertato con la sentenza. Il procedimento esecutivo può aver luogo anche senza il procedimento di cognizione, sulla base di un titolo di credito (assegno, cambiale, ecc.) reso esecutivo dal protesto.

Diritto penale
Il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale, costituente il reato, può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (v. sopra) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche.Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali o lo Stato che promuove il processo stesso, poichè questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che, mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese di difesa poichè lo Stato non può essere penalizzato per aver promosso un procedimento a tutela della collettività.

Disdetta
E’ la comunicazione, inviata entro il termine prescritto, dall'assicurato all'assicuratore (o viceversa) per evitare il tacito rinnovo del contratto. E' una disdetta anche la comunicazione inviata dall'assicuratore all'assicurato e contenete il preavviso prescritto, intesa a far cessare il rapporto contrattuale dopo una denuncia di danno. Vedi (Recesso per sinistro).

Dread disease
La dread disease è una polizza vita studiata per assistere l'assicurato qualora gli venga diagnosticata una malattia grave. L'utilità di questa copertura deriva dalle necessità economiche che sempre insorgono quando viene diagnosticata una grave malattia oltre che dalla impossibilità di proseguire l'attività lavorativa e dalla necessità di sottoporsi a cure o interventi costosi. Generalmente la polizza dread disease è abbinata ad un'assicurazione caso morte.

Danni indiretti
Sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi non direttamente causati dall'evento, ma da esso derivanti. Si possono suddividere in "danni materiali" e "danni da interruzione di esercizio". Nel primo caso si inquadrano i danni ai beni che sono consequenziali all'evento dannoso, nel secondo caso si stima la perdita economica che deriva dall'impossibilità a svolgere la normale attività a seguito dell'evento stesso.

Danni per colpa comune
Pattuizione contenuta nelle polizze di carico, concernenti il trasporto di merci, in base alla quale nel caso di urto tra due o più navi, con colpa comune, ciascuna nave concorrerà al risarcimento dei danni arrecati in proporzione alla gravità della propria colpa. Gli assicuratori della merce prevedono il caso con apposita clausola.

Danno (non patrimoniale)
Riguarda, non il patrimonio, ma la sfera psichica, incidendo sulla stessa con dolori, ansie e paure per un fatto interessante la propria persona (es. lesioni personali riportate) o la persona altrui (es. morte di un congiunto), ma in presenza - in questo secondo caso - di particolari vincoli affettivi. E' risarcito solo quando il fatto contiene gli estremi di un reato. Viene detto anche danno morale o "pretium doloris".

Danno (patrimoniale)
E´ l´incisione inferta dal fatto illecito alla sfera patrimoniale (della vittima) attuale (danno emergente) o futuro (lucro cessante). Artt. 2043 e 2056 ss. C.c.

Danno ambientale
Consiste nell´alterazione, nel deterioramento o nella distruzione, parziale o totale, dell´ambiente, causate da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge. L´autore del fatto è tenuto al risarcimento nei confronti dello Stato, legittimato a promuovere l´azione avanti il giudice ordinario. Parimenti legittimati sono anche gli enti territoriali su cui incidono i beni oggetto del fatto lesivo. L´assicurazione R.C. inquinamento non copre questo tipo di danno. L. 349/86 (art. 18).  

Danno biologico
Configurazione di danno, indipendente dalle due configurazioni tradizionali (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), elaborata dalla giurisprudenza e riscontrabile in qualsiasi pregiudizio arrecato alla persona umana a titolo di lesione del diritto alla salute tutelato dall´art. 32 della Costituzione. Questo danno, sia pure assorbendo quello alla capacità lavorativa (generica), può coesistere - in caso di lesioni personali - col danno patrimoniale (costituito dall´eventuale capacita lavorativa specifica) e col danno non patrimoniale (morale). Artt. 2043 C.c. e 32 Cost., Sent. Corte Cost. n. 184 del 30/6/86  

Danno
In ordine al contratto di assicurazione è la diminuzione patrimoniale subita dall´assicurato in conseguenza di un sinistro. Può essere diretto o indiretto a seconda che sia, o meno, conseguenza diretta del sinistro stesso. In riferimento ai fatti illeciti è il pregiudizio che deriva dalla violazione di un diritto assoluto. Artt. 1882, 2043, 2056 e 2059 C.c..  

Decadenza (risoluzione del contratto rami danni)
Se l'assicuratore non agisce legalmente per la riscossione del premio non pagato, entro sei mesi dal giorno in cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento, il contratto è risolto automaticamente a norma di legge, fermo il diritto dell'assicuratore all'incasso del premio in corso. Tale risoluzione è denominata "decadenza". Non è possibile interrompere il termine di decadenza, come invece si può fare (anche con una semplice raccomandata di sollecito) in ordine al termine di prescrizione. La decadenza si può solo evitare, compiendo l'atto prescritto dalla legge (nella fattispecie l'inizio degli atti legali).

Decennale postuma (assicurazione)
Polizza che prevede sia una garanzia indennitaria che una garanzia risarcitoria quando l'appaltatore sia responsabile ai sensi del citato articolo (per rovina di edifici).

Decorrenza
Data di inizio dell'assicurazione; se il premio è corrisposto contestualmente alla stipulazione della polizza, essa coincide con la data di effetto della garanzia.

Denuncia (di sinistro)
E´ l´avviso del sinistro che l´assicurato deve dare (all´assicuratore o al suo agente) normalmente entro tre giorni da quello del sinistro stesso o da quello in cui esso assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità, oppure entro ventiquattro ore per l´assicurazione contro la mortalità del bestiame. In certi casi (ad es. sinistri mortali nel Ramo Infortuni) è prescritto che la denuncia venga fatta precedere da telegramma. L´avviso non è necessario se l´assicuratore o l´agente intervengono, entro il precedente termine di tre giorni, alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. L´inadempimento doloso all´obbligo dell´avviso, comporta la perdita indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall´assicuratore. Fanno eccezione alcune tipologie, ad esempio invalidità permanente da malattia (il termine per la denuncia decorre dalla diagnosi) o la R.C. operai (il termine decorre dall´inchiesta giudiziaria). Artt. 1913 e 1915 C.c.  

Deposito premi
Quando è prevista la cessione del portafoglio premi, il riassicuratore lo deposita nelle mani della cedente a garanzia degli impegni che ne derivano. Da non confondere con la riserva premi, basata sui premi prodotti nell'anno in corso di copertura.

Deposito sinistri
Quando è prevista la cessione del portafoglio sinistri, il riassicuratore lo deposita nelle mani della cedente a garanzia degli impegni che andranno a maturare. Alla prima chiusura di esercizio il deposito sinistri è rimborsato e sostituito dalla riserva sinistri.

Detraibilità IRPEF
Possibilità garantita per legge al Contraente di ottenere un risparmio fiscale detraendo dall'imposta lorda sui redditi per le persone fisiche (IRPEF) il 19% del premio versato con un massimo di L. 475.000.

Diaria (da ricovero)
Indennità giornaliera che viene corrisposta per ogni giorno di degenza in istituti di cura autorizzati ad erogare l'assistenza ospedaliera in conseguenza di infortunio o malattia. Più raramente le polizze contemplano diaria in caso di degenza domiciliare. Alcune polizze prevedono anche la corresponsione di una diaria da convalescenza post ricovero o da gessatura.

Diaria (infortuni)
Somma che viene corrisposta per ogni giorno di inabilita lavorativa temporanea.

Dichiarazioni inesatte o reticenti
Ai fini di una sana gestione dell´impresa assicuratrice e nell´interesse, perciò, dell´intera collettività degli assicurati, le dichiarazioni precontrattuali del contraente e dell´assicurato debbono essere veritiere e complete in ordine alle circostanze del rischio. Se non lo sono, l´assicuratore - purché dimostri che in caso di conoscenza della verità non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse - può: a) impugnare il contratto in via di annullamento (ove il contraente abbia agito con dolo o colpa grave); b) recedere dal contratto (ove manchino le connotazioni dolose o gravemente colpose di cui sopra). Il termine a disposizione dell´assicuratore per l´annullamento o il recesso è di tre mesi dall´acquisizione della verità. Nell´ipotesi a) i sinistri verificatisi prima del decorso dei tre mesi non comportano pagamento di indennità. Nell´ipotesi b) i sinistri verificatisi prima della scoperta della verità, o prima della dichiarazione di recesso, danno luogo ad un pagamento ridotto, in base alla proporzione fra premio percepito e premio adeguato alla situazione reale. Nell´ipotesi a) i premi in corso all´atto dell´impugnazione sono acquisiti all´assicuratore. L´assicuratore può provare che, se avesse conosciuto lo stato delle cose nella sua realtà, si sarebbe regolato in un certo modo (rifiutando la copertura o chiedendo un premio maggiore) con documenti - circolari, tariffe, lettere - ovviamente di data non sospetta. Artt. 1892, 1893 e 1894 C.c.  

Difetto di informazione
Omissione o imprecisione di adeguate informazioni sulle modalità d'impiego ed uso dei prodotti e sugli sviluppi dei rischi conseguenti. Ne deriva responsabilità civile (extracontrattuale o contrattuale).

Differimento
E' il periodo che intercorre tra il momento in cui viene sottoscritta la polizza e quello in cui viene liquidato il capitale o corrisposta la rendita.

Durata (della assicurazione)
Inizia, di norma, dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto e termina alle ore 24 del giorno ivi indicato come data di scadenza finale. Nelle assicurazioni contro i Danni, se tale lasso di tempo supera il decennio, trascorso questo interamente, la parti possono recedere dal contratto nonostante patto contrario. Il contratto può rinnovarsi tacitamente anche più volte, per un periodo pari a quello iniziale, ma ogni volta per non più di due anni. Art. 1899 C.c.  

Danni consequenziali
Sono tali i danni derivanti non gi dall´azione diretta d´incendio, esplosione o scoppio, ma per le conseguenti interruzioni di energia, anomalie nel funzionamento delle apparecchiature ed altre alterazioni che possono subire gli enti per effetto di fuoriuscita di fluidi. Il termine trova applicazione nel ramo Incendio.  

Danni in sospeso
Sono i reclami presentati dall´assicurato, ma non ancora liquidati per carenza di documentazione, oppure perché gli accertamenti non sono conclusi

Danno emergente  
E´ costituito esclusivamente dalle spese sopportate a seguito del sinistro (per cure, per riparare beni, ecc.). Vedi DANNO (PATRIMONIALE)  

Danno extra-contrattuale  
E´ il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell´ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Come si vede, tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l´evento dannoso. Art. 2043 C.c.  

Danno morale  
Riguarda, non il patrimonio, ma la sfera psichica, incidendo sulla stessa con dolori, ansie e paure per un fatto interessante la propria persona (es. lesioni personali riportate) o la persona altrui (es. morte di un congiunto), ma in presenza - in questo secondo caso - di particolari vincoli affettivi. E´ risarcito solo quando il fatto contiene gli estremi di un reato. Viene detto anche danno morale o ´´pretium doloris´´ Artt. 2059 C.c. e 185 C.p.  

Decadenza  
La designazione del beneficiario non ha effetto qualora la persona designata attenti alla vita dell´assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. Vedi BENEFICIARIO, DESIGNAZIONE BENEFICIARIA. Art. 1922 C.c.  

Dichiarazioni precontrattuali  
Sono le informazioni con le quali il contraente e l´assicurato forniscono all´assicuratore gli elementi per la valutazione del rischio, nonché ogni altro elemento, quale, ad esempio, i sinistri sofferti in precedenza. Vedi DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI. A volte le dichiarazioni vengono rese in un questionario separato. E´ il caso, ad esempio, del ramo Malattia che spesso prevede la compilazione di un questionario detto anamnestico o sanitario (vedi QUESTIONARIO ANAMNESTICO). Artt. 1892, 1893 C.c.  

Direttive CEE  
L´U.E., in precedenza definita C.E.E., emana direttive che ogni Stato membro deve recepire nel proprio ordinamento mediante legge nazionale, in ordine ai vari settori economici. Per quanto concerne l´assicurazione, questa è interessata da Direttive che incidono direttamente sul suo esercizio (trattasi in particolare di 3 direttive sulle assicurazioni contro i Danni e altrettante sulle assicurazioni Vita) o che la riguardano indirettamente, nel senso che bisogna tenerne conto agli effetti della gestione o dello sviluppo di un determinato Ramo assicurativo (ad esempio la direttiva 374/85 ha introdotto una particolare forma di responsabilità civile per i prodotti difettosi, dalla quale non si può prescindere nell´ambito del Ramo R.C. generale). Le direttive del primo tipo, quelle cioè che si ripercuotono sull´esercizio dell´assicurazione (condizioni di accesso, modalità di gestione ecc.), tengono conto dei principi stabiliti dal trattato di Roma in tema di libertà di stabilimento, di libertà di prestazione e di circolazione. Vedi TRATTATO DI ROMA. Recepimento 3e Direttive: D.L. 174/95 e D.L. 175/95.  

Dolo  
Comportamento (commissivo od omissivo) intenzionale, traducentesi in un fatto illecito, in cui intenzionalità verte sull´atto del soggetto agente e sul risultato che ne consegue. Un esempio di comportamento doloso è il seguente: un ´´killer´´ spara (intenzionalità relativa all´atto) per uccidere (intenzionalità relativa al risultato). Art. 2043 C.c.  

Dati a carattere personale  
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
Eccezioni (contrattuali)
Non possono essere opposte, per l’intero massimale di polizza, al danneggiato che eserciti l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore in ambito di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti. Tuttavia l’assicuratore ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato per quanto esborsato, non avendo potuto sollevare le eccezioni predette.

Eccettuati
i casi di scioglimento per giusta causa, per cancellazione dall'Albo e per morte dell'agente, la parte che recede è tenuta a dare preavviso all'altra parte. L'impresa di assicurazione ha facoltà di sostituire il preavviso dovutole, o quello da essa dovuto, con una corrispondente indennità, variabile in funzione del volume dei premi annualmente incassati dall'agente e dell'anzianità di gestione maturata da quest'ultimo. All'agente cessato o ai suoi eredi spetta una indennità di risoluzione, determinata con un calcolo che tiene conto dei seguenti parametri: l'incremento del monte premi apportato all'agenzia, i premi incassati durante tutti gli anni interi di gestione, la media provvigionale degli ultimi tre anni e la durata del rapporto. Non per tutti i Rami di assicurazione vengono adottati questi parametri di calcolo, mentre alcuni di tali parametri non vengono considerati se il recesso avviene per giusta causa imputabile all'agente. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti dell'agente subentrante per le indennità corrisposte all'agente cessato o ai suoi eredi. All'agente può essere richiesto, dall'impresa, di costituire valida cauzione.

Esonero (dal pagamento del premio)
Clausola contrattuale che prevede l'esonero dal pagamento dei premi qualora sopravvenga invalidità totale e permanente dell'assicurato.

EAR  
Viene comunemente chiamata E.A.R. (in italiano Rischi di Montaggio), la speciale polizza che garantisce contro tutti i rischi ai quali è esposta attività di montaggio o smontaggio di un impianto industriale, l´assemblaggio di macchinari oltre ai danni derivanti dal momento del collaudo finale. Sono interessate a questo tipo di copertura speciale tutte le industrie che producono, vendono e montano il loro prodotto con la formula ´´Turn-Key´´ (chiavi in mano). E´ compresa la garanzia della Responsabilità Civile dell´operazione e quindi sono interessati tutti coloro che possono essere coinvolti nel portare a buon fine un´operazione di ´´montaggio´´ industriale. La fattispecie rientra nei rischi tecnologici (vedi RISCHI TECNOLOGICI) e si riferisce ai beni in costruzione.  

Eccedente di somme  
Forma proporzionale di riassicurazione obbligatoria riferita ai rischi che eccedono l´ammontare conservato dalla cedente come stabilito contrattualmente (pieno di conservazione). Il limite del trattato in eccedente di somme è espresso in multipli del pieno di conservazione. Possono coesistere più trattati in eccedente di somme. L´impegno del riassicuratore è proporzionale alla quota di rischio cedutagli, rapportata alla somma totale assicurata. Vedi PIENO DI CONSERVAZIONE.  

Eccesso di danni  
Termine che indica il ´´Secondo Rischio´´ (vedi SECONDO RISCHIO) nella riassicurazione. Possono coesistere più eccessi danni a copertura di uno stesso rischio o Ramo. Sono conseguenti l´uno all´altro e si identificano con una numerazione progressiva (1 - 2 - 3 - 4, ecc.) meglio conosciuta con il termine ´´Layer´´.  

Eccesso di perdita  
Forma di riassicurazione operante a protezione del bilancio di un Ramo, tendente a limitare l´impatto finanziario derivante alla cedente da andamenti negativi o da alee di rischio incontrollabili o imprevedibili. Il riassicuratore presta copertura dopo una certa sinistralità, sino ad un limite convenuto. Priorità e limite massimo sono rapportati alla massa premi riassicurata.  

Efficacia del contratto di riassicurazione  
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti fra assicurato e riassicuratore. Art. 1929 C.c.  

Eruzioni vulcaniche
I fenomeni di natura vulcanica che dovessero verificarsi nel corso delle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un unico episodio eruttivo ed i relativi danni sono considerati pertanto “ Singolo Sinistro”.  

Esclusioni  
Ogni polizza, quale che sia il Ramo di appartenenza e l´oggetto della garanzia, elenca dettagliatamente tutte le ipotesi in cui la garanzia stessa non è operante per la tipologia degli eventi. Titolo della relativa clausola è di solito ´´esclusioni´´ o ´´delimitazioni´´.  

Esposizione  
Termine utilizzato per indicare la somma assicurata garantita dall´assicuratore come pure la quota di rischio sottoscritta da ciascun coassicuratore.  

Estensione territoriale  
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.  

Eventi eccezionali  
Sono quegli eventi che, se compresi nella copertura assicurativa, potrebbero destabilizzare l´impresa assicuratrice per la pesantezza delle conseguenze dannose ad essi ricollegabili, oppure per l´inesistenza o l´incertezza delle basi statistiche cui rapportare il premio. Da ciò la norma legislativa per cui, salvo patto contrario, l´assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezioni o da tumulti popolari. Gli assicuratori, nel formulare le condizioni contrattuali generali, hanno aggiunto all´elenco legislativo altri eventi, come ad esempio quello costituito dalle radiazioni atomiche di cui il legislatore non era a conoscenza all´epoca dell´emanazione del codice (1942).Nel frattempo, però, alcuni degli eventi esclusi per legge sono entrati nell´area dell´assicurabilità, come i tumulti popolari e gli stessi terremoti. Art. 1912 C.c.  

Evento catastrofale  
Evento eccezionale che si sia manifestato coinvolgendo diverse cose o enti.

Evento attinente alla vita umana
Morte o esistenza in vita ad una certa epoca, contrattualmente stabilita. Vedi ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI), CAPITALE ASSICURATO, RENDITA. Art. 1882 C.c.

Estensione territoriale  
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Fatto illecito

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Franchigia

La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito. ESEMPIO Nel caso in cui sia assicurata contro l’incendio un’abitazione per un valore di 200 milioni e sia stabilita una franchigia assoluta pari a 10 milioni, qualora il danno subito a seguito di un sinistro sia di 50 milioni, l’assicuratore verserà un indennizzo pari a 40 milioni (ossia 50 – 10). Valore assicurato 200 Franchigia 10 Danno subito 50 Danno indennizzato 40 FRANCHIGIA RELATIVA In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l’applicazione o meno della franchigia dipende dall’entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia. ESEMPIO Assicurazione contro l’incendio di un’abitazione per un valore di 200 milioni; franchigia relativa pari a 20 milioni. Se il danno subito non supera la franchigia (ad esempio è pari a 15 milioni), l’assicuratore non effettuerà alcun indennizzo; se invece il danno subito è superiore alla franchigia (ad esempio, 50 milioni), l’assicuratore indennizzerà tutto il danno subito dall’assicurato, senza detrarre l’importo della franchigia. Valore assicurato 200 Franchigia relativa 20 Danno subito 15 Danno indennizzato 0  

Franchigia relativa  

Somma, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell’assicurato. Non comporta risarcimento qualora il danno sia pari o inferiore all’importo corrispondente alla franchigia. Diversamente il risarcimento è integrale.

Franchigia nelle polizze auto

Per la copertura della responsabilità civile auto è possibile adottare il sistema della franchigia in alternativa al bonus malus. In caso di incidente una parte del danno (generalmente compreso fra 500.000 Lire e un milione di Lire) resta a carico dell’assicurato. E’ una tariffa che può essere conveniente per i guidatori che non provocano incidenti.

Franchigia nelle polizze infortuni

Nel caso delle polizze infortuni sono spesso previste franchigie a scaletta. Un esempio di franchigia a scaletta può essere: ·3% fino a 500 milioni di Lire assicurati ·5% fra 500 e 800 milioni di Lire assicurati ·10% oltre i 1.000 milioni di Lire assicurati Nel caso di un sinistro dove il contraente, assicurato con 1.500 milioni di Lire di somma garantita, ha un invalidità permanente pari al 13%, verranno liquidati 101 milioni di Lire così calcolati: 50 milioni di Lire pari al 10% (13% - 3%) di 500 milioni di Lire 24 milioni di Lire pari al 8% (13% - 5%) di 300 milioni di Lire (800 milioni di Lire – 500 milioni di Lire) 21 milioni di Lire pari al 3% (13% - 10%) di 700 milioni di Lire (1.500 milioni di Lire – 800 milioni di Lire)

Fondi pensione  

Fondi aventi lo scopo di offrire ad una collettività di lavoratori (dipendenti o autonomi) prestazioni pensionistiche integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico. A seconda delle modalità di costituzione, i fondi pensione si dividono in due grandi categorie : i fondi chiusi (o negoziali) e i fondi aperti. I primi sono istituiti sulla base di accordi o contratti collettivi e si rivolgono a categorie omogenee di lavoratori (ad esempio, i dipendenti di una stessa impresa o i lavoratori di un medesimo comparto economico). Ai secondi, che sono invece istituiti direttamente da un intermediario finanziario abilitato (impresa di assicurazione, banca, SIM o società di gestione del risparmio), possono aderire tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, per i quali i fondi chiusi non esistono o non operano.

Fallimento (dell´assicurato)  

Il fallimento dell´assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i Danni, salvo patto contrario e salva l´applicazione dell´art. 1898 del codice civile, se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell´assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il fallimento dell´assicurato non comporta storno provvigionale quando siano trascorse almeno due annualità di premio. Art. 82, L. Fall.  

Fondo comune di investimento  

E´ uno strumento di intermediazione finanziaria finalizzato a raccogliere i capitali dei risparmiatori per effettuare investimenti in titoli mobiliari. La ripartizione del rischio viene attuata mediante la diversificazione degli investimenti. La raccolta del risparmio avviene mediante l´emissione di quote dette ´´parti´´. L. 77/83.  

Fondo comune di investimento mobiliare aperto  

Associazione per l'acquisto dì titoli con delega a terzi autorizzati per la gestione del patrimonio. I risparmiatori acquistano "quote" del fondo ed il suo gestore (solitamente un'istituzione finanziaria) investe il denaro, secondo il suo giudizio, nel quadro delle direttive espresse nel programma del fondo. A differenza dei fondi di investimento chiusi, non vi è limite all'ammontare di denaro che può essere immesso. Per i risparmiatori, consente il vantaggio di un'ampia diversificazione, anche nel caso di investimenti esigui (possibilità non raggiungibile dagli investitori indipendenti) e la possibilità di uscire dal fondo in qualsiasi momento. E' possibile la scelta tra numerose linee di investimento.

Fondo comune di investimento mobiliare chiuso  

E' un tondo comune in cui il patrimonio rimane fisso e costante come per una qualunque società per azioni. Eventuali incrementi debbono essere realizzati con una delibera di aumento di capitale. L'acquisto e la vendita delle quote avvengono in Borsa.

Fondo di garanzia per le vittime della strada  

E´ un fondo gestito in precedenza dall´I.N.A. ed alimentato parafiscalmente dagli utenti dei mezzi soggetti all´obbligo dell´assicurazione R.C. (mediante una percentuale, fissata con decreto ministeriale, caricata sul premio di polizza), costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultati non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la liquidazione di tali danni. La gestione del Fondo è stata di recente sottratta all´I.N.A. ed affidata alla CONSAP. L. 990/69 (art. 19).  

Franchigia  

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato. Normalmente espressa in cifra fissa. Ne esiste una pluralità di formulazioni relative ai diversi rami ed alle diverse tipologie di rischi. Nella R.C. auto non è opponibile al terzo.

Frequenza (sinistri)  

Percentuale dei sinistri con seguito che colpiscono polizze dello stesso Ramo e tra loro omogenee. Moltiplicando la frequenza per il costo medio si determina la base (fabbisogno) per una corretta costruzione tariffaria. La frequenza deve essere correttamente rettificata ed interpretata quando le polizze considerate garantiscano ciascuna più enti o persone. Ad esempio, se si determina la frequenza delle polizze cumulative infortuni, si dovrà tener conto del numero delle persone mediamente assicurate con ciascuna polizza.

Fumo  

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura , corrosione, difetti di materiale o carenze di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e semprechè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Furto (assicurazione)

Contratto di assicurazione con il quale determinati beni vengono garantiti contro gli eventi dannosi determinati da: furto, rapina, guasti cagionati dai ladri, scippo, ecc. Spesso la polizza prevede condizioni aggiuntive e/o speciali, specificatamente convenute, per estendere la garanzia ad altre tipologie di eventi o di soggetti (ad es. portavalori).

Furto (con chiave falsa)

E' il furto che viene commesso utilizzando, per l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, grimaldelli, chiavi false ed altri arnesi che rappresentano i tipici mezzi fraudolenti.

Furto (con chiave vera)  

E' il furto commesso utilizzando per l'apertura degli accessi la chiave vera (non appare quindi obiettivamente visibile alcun segno di effrazione). In queste condizioni la garanzia furto non è operante. Tuttavia se tale utilizzo è derivato dalla perdita della chiave da parte del legittimo proprietario o dal fatto che essa gli è stata sottratta per perpetrare il furto, la dottrina è abbastanza concorde nel ritenere operativa la garanzia furto, anche se gli assicuratori non sono del tutto allineati a tale interpretazione.

Furto (con destrezza)  

E' il furto commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine. L'assicurazione prevede l'estensione a tale forma di furto solo per particolari casi. Manca infatti la peculiarità della garanzia furto che consiste nel superamento o rottura di particolari protezioni dei beni assicurati.

Furto (con introduzione clandestina)  

E' il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente e senza destare sospetti, sia riuscita a farsi richiudere nei locali stessi ed abbia asportato la refurtiva mentre questi erano chiusi. Specificatamente prevista solo per gli esercizi commerciali.

Furto (con rottura o scasso)  

E' il furto commesso mediante rottura o forzamento delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi.

Furto (con scalata)  

E' l'introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli utilizzando mezzi artificiosi o particolare agilità personale.

Fusione e concentrazione (di imprese assicuratrici)  

E´ l´accorpamento di più imprese, disciplinato dal Codice civile e da leggi speciali. Non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, che continua con l´impresa risultante dall´operazione. Negli ultimi anni si sono verificati molti casi di ´´fusione per incorporazione´´ che hanno determinato la scomparsa di molti ´´marchi´´. Artt. 1902, 2501, 2504 e 2538 C.c., D.P.R. 449/59, L. 295/78, L. 742/86.  

Forme pensionistiche individuali  

Pensioni integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico destinate a singole persone e che si attuano o attraverso l’adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita che presentino determinate caratteristiche previste dalla legge.

Garanzia di fornitura (assicurazione)
Polizza che copre i danni subiti da macchine, impianti e apparecchiature di nuova costruzione, quando causati da errori di calcolo, progettazione, fabbricazione e montaggio, nonché da difetti o vizi del materiale.

Gestione separata (Fondi a)
Per legge le compagnie sono obbligate a creare dei fondi, con i premi versati dagli assicurati, che devono essere ben distinti dalle altre attività patrimoniali della compagnia (a garanzia dell'assicurato). Tale gestioni sono sottoposte all'obbligo di certificazione annuale da parte di società di revisione iscritte all'Albo speciale, e tale gestione deve essere conforme alle norme stabilite dall'ISVAP nella propria circolare n. 71/87.

Garanzia pagamento del premio
Impegno della cedente a regolare il premio dovuto entro un termine convenuto con il riassicuratore. Questa garanzia si applica principalmente nella riassicurazione facoltativa. In caso di ritardo nella regolazione del premio dovuto, rispetto al termine stabilito, il riassicuratore ha la facoltà di ritenersi sollevato da ogni impegno.

Garanzie accessorie
Termine di uso comune per definire - in diverse tipologie contrattuali - estensioni di garanzia concesse con (o senza) soprappremi. Ad esempio, si considerano accessorie nella polizza incendio (rischi civili) l'azione del fulmine, l'urto di veicoli stradali, lo scoppio, ecc.

Gerenza
Ufficio di impresa di assicurazione, per lo più distaccato e distinto da tutti gli altri uffici amministrativi, deputato a promuovere e gestire in forma diretta affari assicurativi o ad essere di supporto attività di agenti o produttori di assicurazione, spesso sprovvisti di un proprio ufficio autonomo.

Globale (assicurazione o polizza)
Tipologia contrattuale che è così definita in quanto accorpa - in una unica polizza - garanzie proprie di Rami diversi, spesso soggette a imposte governative di varia entità sui relativi premi. Classico caso quello della Globale Fabbricati.

Globale fabbricati (polizza)  
Questa polizza ha lo scopo di coprire contestualmente tutti i rischi, ancorché rientranti in Rami diversi, gravanti sulla proprietà del fabbricato (individuale, in comunione, condominiale): Incendio, R.C. verso terzi, R.C.O. (relativamente al portiere e altri dipendenti), rottura dei cristalli, danni d'acqua, ecc. Ogni impresa predispone propri testi di polizza che, spesso, coprono una pluralità di rischi più estesa di quella, minimale, qui formulata. Agli effetti del bilancio i premi vengono attribuiti a ciascun ramo interessato.
Impignorabilità e insequestrabilità delle prestazioni
Le somme dovute dall´assicuratore al contraente o al beneficiario di un’assicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva (pignoramento) o cautelare (sequestro conservativo). Restano tuttavia salvi taluni diritti dei creditori e degli eredi, ma solo rispetto ai premi pagati. I creditori, pregiudicati da determinati atti, possono agire per la revocazione degli stessi (artt. 2901 e 64 L.F.). Gli eredi sono tutelati dagli istituti della collazione (art. 737 C.c.), dell´imputazione (art. 747 C.c.) e della riduzione delle donazioni (artt. 555 e 559 C.c.). Artt. 1923 C.c., 514 e 670 C.p.c.  

Implosione
Reazione analoga all’ esplosione, che si propaga nella massa, dall’ esterno verso l’ interno, quale il cedimento improvviso delle pareti di un corpo cavo per effetto della carenza di pressione interna rispetto a quella esterna.  

Imprudenza
Violazione consapevole dei limiti posti dalla ragione e dell’ esperienza.

Indennità
Nelle assicurazioni contro i Danni è la prestazione pagata dall´assicuratore all´assicurato per sollevarlo, dal danno provocato da un sinistro. Il termine è usato come sinonimo di indennizzo. Artt. 1882, 1910 (2 co.), 1911, 1915, 1916 e 1917 C.c.  

Indennizzo
E´ l´importo pagato al danneggiato nei casi in cui la legge libera l´autore dell´evento dannoso dall´obbligo del risarcimento integrale (per avere agito in stato di necessità, o di incapacità dovuta ad infermità). Il legislatore chiama l´indennizzo ´´equa indennità´´, perché stabilito equamente dal giudice Artt. 2045 e 2047 (2 comma) C.c.  

Index linked
Tipologia di polizza vita i cui rendimenti sono legati all'andamento di determinati indici finanziari.

Indicizzazione (clausola di)
E’ una clausola che, facendo riferimento a precisi indici statistici (normalmente si considera l'indice dei beni al consumo dell'ISTAT, che misura il tasso di inflazione) consente di rivalutare le somme assicurate o i massimali (e correlativamente il premio) proprio al fine di bilanciare, adeguando le somme, l'effetto dell'inflazione.

Infedeltà (assicurazione)
Forma di assicurazione, rientrante nel Ramo “altri danni ai beni”, con la quale si coprono le perdite economiche subite da una azienda per effetto di reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione commessi da dipendenti nell’esercizio delle incombenze alle quali sono delegati.

Inondazione
Esteso allagamento provocato da corsi d’ acqua (o bacini) straripati a seguito di qualsivoglia causa (naturale ovvero umana).

Inosservanza
Trascurare una norma che si è tenuti ad osservare.

Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)
Il momento nel quale si verifica la violazione di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle coperture di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento del contratto e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica il fatto che determina il procedimento stesso. Il principio è quello del rischio di evento futuro ed imprevisto: al momento della stipula della polizza l'evento in garanzia non deve essere nè in atto nè previsto. Più specificamente, l'insorgenza è: - nel penale: il momento in cui viene commesso il reato- nell'extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso - negli altri casi: il momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento in violazione di norme o di clausole contrattuali.

Insure Banking  
Particolare tipologia distributiva dei prodotti bancari che sono venduti tramite Compagnie di Assicurazioni, al fine di poter garantire al cliente un servizio completo.

Interesse legittimo
E' la prerogativa che l'ordinamento concede ai soggetti privati di pretendere che l'attività della Pubblica Amministrazione si svolga nel rispetto della legge. Tale prerogativa può però essere esercitata solo se l'interesse del soggetto coincide con l'interesse pubblico. La lesione di un interesse leggittimo può essere contestata promuovendo un procedimento amministrativo davanti agli organi competenti che sono diversi dal giudice ordinario. La materia amministrativa è generalmente esclusa dalle coperture di Tutela Legale.

Irrevocabilità del beneficio (assicurazione vita)
La designazione beneficiaria è irrevocabile se il contraente ha rinunciato, per iscritto, al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore. Art. 1921C.c.  

Iscrizione agli albi (agenti e brokers)
E’ disposta dal Ministero dell’Industria, previo accertamento dei requisiti di legge da parte delle apposite Commissioni Nazionali. Il rifiuto dell’iscrizione è impugnabile davanti al giudice competente. L’accertamento dei requisiti professionali può avvenire con il superamento di un esame pubblico o la verifica di titoli equipollenti. L. 48/79 e 792/84  

Istituto nazionale per la formazione professionale assicurativa (I.F.A.)
E’ un organismo costituito nel 1979 dalle imprese di assicurazione per rispondere alle esigenze di crescita professionale di tutti gli operatori del settore. Successivamente, con l’apertura di IFA scuola e l’avvio di interventi rivolti agli utenti del servizio, l’attività si è estesa alla promozione e diffusione della cultura assicurativa in ogni suo aspetto. All’attività dell’Istituto partecipano rappresentanti di tutte le componenti professionali del settore. Possono avvalersi dei suoi servizi anche istituzioni ed enti esterni, interessati ai problemi previdenziali e di gestione del rischio. L’IFA opera su tutto il territorio nazionale e collabora con le principali istituzioni internazionali impegnate nella formazione e nella consulenza per il settore assicurativo. Attualmente fa parte dell’I.R.S.A.

Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.)
E’ l’Istituto che presta l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a quei lavoratori che, a norma di legge, debbono esser obbligatoriamente assicurati dal datore di lavoro. Tale assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti del lavoratore che beneficia delle prestazioni dell´INAIL, ma non per il danno biologico. Siffatto esonero viene meno per l’accertamento giudiziale (in un processo penale o civile in cui sia presente il datore di lavoro) di un fatto-reato, commesso dallo stesso datore di lavoro o da un dipendente di questi, comportante la perseguibilità d’ufficio. D.P.R. 1124/65 e Sent. Corte Cost. N. 356 del 18/7/91.  

Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (rivalsa)
Il datore di lavoro oltre a dover risarcire il danno biologico causato al dipendente, se perde l’esonero dalla responsabilità civile accordatogli dal testo unico sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, deve far fronte alla rivalsa dell’INAIL per le prestazioni da questo erogate e al maggior danno (rispetto a tali prestazioni) richiesto dal lavoratore danneggiato. Ciò indipendentemente dal danno biologico, comunque indennizzabile ove vi sia responsabilità. La garanzia di R.C.O. ha lo scopo di sollevare il datore di lavoro dal danno economico che, in queste ipotesi, gli deriva.

Istituto per la ricerca e lo sviluppo delle assicurazioni (I.R.S.A.)
Ha lo scopo di approfondire l'informazione, gli studi e la ricerca nell'ambito assicurativo e di favorire e diffondere la prevenzione per la salvaguardia delle persone e dei beni. L'Istituto fornisce alle imprese assicurative strumenti per lo sviluppo del settore, tenendo presenti le variazioni dell'offerta, dei bisogni degli utenti, della normativa ecc.

I.S.V.A.P. - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
E' un ente pubblico costituito nel 1982 per assorbire i compiti di vigilanza già esercitati dal Ministero dell'Industria. Dal 1991 i suoi compiti sono stati ampliati, per cui da mero organo ausiliario del Ministero predetto, l'I.S.V.A.P. è venuto a porsi come compartecipe di questo nella fissazione dell'indirizzo amministrativo del settore. Sono organi dell'I.S.V.A.P.: il Presidente (che è anche Direttore Generale dell'Istituto), il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori. Attraverso il servizio ispettivo, comprendente un corpo di ispettori col rango di Pubblico Ufficiale, l'I.S.V.A.P. svolge la propria attività investigativa indispensabile per l'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli per legge. Nell'ambito del Servizio Ispettivo è istituita una Sezione Reclami, per istruire i reclami degli interessati al servizio assicurativo, agevolare l'esecuzione dei contratti da parte delle imprese assicuratrici, segnalare al Presidente i casi di inadempienza.

Imposta (sui premi assicurativi)
Viene applicata sui premi assicurativi in misura che varia da Ramo a Ramo. L´impresa ne è esattore per conto dello Stato, ma essa è a totale carico del contraente e non può in alcun caso essergli rimborsata. I creditori, pregiudicati da determinati atti, possono agire per la revocazione degli stessi (artt. 2901 e 64 L.F.). Gli eredi sono tutelati dagli istituti della collazione (art. 737 C.c.), dell´imputazione (art. 747 C.c.) e della riduzione delle donazioni (artt. 555 e 559 C.c.). Artt. 1923 C.c., 514 e 670 C.p.c. L. 1216/61.  

Impresa (di assicurazione)
Per legge, l´impresa di assicurazione deve essere costituita in forma di ente pubblico, di società per azioni, oppure di società cooperativa o mutua assicuratrice. Nel linguaggio comune, questa particolare impresa viene chiamata ´´Compagnia´´. Con questo nome, infatti, venivano chiamate le prime società anonime e l´ideazione di tale forma societaria contribuì grandemente (XVIII sec.) allo sviluppo dell´assicurazione. Artt.1883, 2082 C.c., D.P.R. 449/59, L. 295/78, L. 742/86.  

Inabilita' temporanea
Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere le proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. Il periodo di corresponsione della indennità per inabilità temporanea è abitualmente limitato ad un anno. Spesso la garanzia prevede una franchigia - assoluta o relativa - espressa in giorni, con la quale gran parte delle imprese tende a limitare i propri esborsi per danni di modesta entità.

Infortuni (assicurazione)
Le polizze che hanno per oggetto l'evento "infortunio" sono fondamentalmente articolate su alcune tipologie contrattuali e, più precisamente: individuali e cumulative, a loro volta riferite a rischi professionali, extraprofessionali (o entrambi), a rischi della circolazione, aeronautici, ecc. Il relativo premio è determinato applicando un tasso per mille sulle somme assicurate per morte e per invalidità permanente; per lira sulla somma assicurata (diaria) per inabilità temporanea. Tassi che sono, ovviamente, commisurati alla pericolosità della attività professionale esercitata. Soprappremi possono essere applicati per la pratica di attività sportive più o meno pericolose o per particolari estensioni di garanzia. Spesso le polizze prevedono il rimborso di spese mediche, da ricovero, rette di degenza, ecc., sempreché rese necessarie da infortunio indennizzabile.

Intermediazione assicurativa
Locuzione generica e comprensiva di tutte le figure professionali che si interpongono fra l'impresa assicuratrice e la clientela, nell'ambito della conclusione dei contratti (agenti, broker, produttori), nonché dei c.d. "canali alternativi".

Invalidità permanente
Perdita anatomica o funzionale dell'uso di un organo o di un arto del corpo umano, graduabile in base ad una tabella di riduzione parziale di capacita fisica.

Invalidità permanente (da malattia)

Perdita, oppure diminuzione della capacità allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata. Viene normalmente liquidata escludendo dal risarcimento gli eventi che abbiano residuato postumi, come minimo, al di sotto del 25%, ma parificando il danno al 100% (danno totale), qualora i postumi superino il 65%. La garanzia non ha ancora una diffusione generalizzata. Quando prevista è spesso prestata unitamente ad una garanzia infortuni di base.

Invalidità specifica
Invalidità permanente definita dalla polizza Infortuni prende in considerazione la capacita generica a qualsiasi lavoro, senza riferimento alla specifica attività professionale. Per alcune categorie professionali ben definite è spesso prevista la possibilità di supervalutare le percentuali di invalidità parziale in funzione della particolare attività esercitata (ad esempio sportivi, medici, musicisti, piloti di linea). Questa pattuizione particolare spesso impone l'adozione di una specifica tabella di percentuali parziali con riferimento agli organi o arti oggetto di valutazione specifica. In alcuni casi, superando una determinata percentuale di invalidità (spesso il 65%) spetta al danneggiato l'integrale liquidazione (100%) della somma assicurata, salva l'applicazione di eventuale franchigia assoluta.

Impresa di assicurazione
Era l´impresa costituita dalla SOFIGEA, che riceveva - fino a quando è stata operativa quest´ultima - il portafoglio R.C. auto e natanti di un´impresa posta in liquidazione coatta e provvedeva alla liquidazione, per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed al posto dell´impresa designata, dei danni relativi a tale portafoglio. Vedi SOFIGEA. D.L. 576/76 conv. L. 738/78.  

Impresa cessionaria
Era l´impresa costituita dalla SOFIGEA, che riceveva - fino a quando è stata operativa quest´ultima - il portafoglio R.C. auto e natanti di un´impresa posta in liquidazione coatta e provvedeva alla liquidazione, per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed al posto dell´impresa designata, dei danni relativi a tale portafoglio. Vedi SOFIGEA. D.L. 576/76 conv. L. 738/78.  

Impresa designata
E´ l´impresa, designata mediante Decreto Ministeriale, per una regione o gruppo di regioni, che liquida i danni per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Vedi FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA. L. 990/69 (art. 19  

Indipendenza
Principio da seguire nella raccolta dei rischi, per cui il verificarsi di un evento non deve influenzare il verificarsi di altri eventi assicurati.

Infortunio extra-professionale
Quando attività lavorativa dell´assicurando non consente una netta distinzione tra attività professionale ed extraprofessionale (ad es. professionisti, rappresentanti, ecc.) è consigliabile ricorrere ad una polizza che assicuri sia attività professionale che quella extraprofessionale.  

Infortunio professionale
Ogni infortunio che può accadere durante o per effetto attività lavorativa.  

Interesse alla assicurazione
E´ l´interesse dell´assicurato al risarcimento del danno. Se manca al momento in cui l´assicurazione deve avere inizio, il contratto di assicurazione contro i Danni è nullo. Avanzando una richiesta di risarcimento per danni, l´assicurato è tenuto a fornire dimostrazione di essere titolare di interesse assicurabile. Non fornendola, il contratto invocato è nullo. Un esempio chiarificatore: Tizio stipula una polizza incendio per la sua casa, decorrente dieci giorni dopo la stipulazione, ossia alla scadenza di un´altra polizza opportunamente disdetta, ma in quei dieci giorni vende la casa e, quindi, all´inizio dell´assicurazione non ha più interesse al risarcimento del danno. Art. 1904 C.c.  

Interesse assicurato
In termini pratici e non giuridici rappresenta l´oggetto dell´assicurazione da descriversi con esattezza onde poterlo identificare in ogni momento.  

Intermediazione assicurativa ^
Locuzione generica e comprensiva di tutte le figure professionali che si interpongono fra l´impresa assicuratrice e la clientela, nell´ambito della conclusione dei contratti (agenti, broker, produttori), nonché dei c.d. ´´canali alternativi´´ (sinergie Banca - Assicurazione, promotori finanziari, ecc.). In materia, l´U.E. (allora CEE) ha emanato una raccomandazione: quella n. 48 del 1992.  

Ipotesi finanziaria
E´ data dal saggio di rendimento delle somme che gli assicuratori devono incassare per far fronte agli impegni futuri. Vedi PREMIO, IPOTESI STATISTICA O DEMOGRAFICA.  

Ipotesi statistica o demografica
E´ costituita dalle tavole di mortalità e sopravvivenza che, considerato un certo numero di individui, indica quanti sopravvivono alla fine di ogni anno e quindi quante saranno le prestazioni dell´impresa. Vedi PREMIO, IPOTESI FINANZIARIA.  

Istituto italiano degli attuari
Organismo che ha lo scopo di promuovere gli studi attuariali e quelli attinenti alla tecnica delle assicurazioni.  
Kasko
Assicurazione relativa ai guasti accidentali riportati da un veicolo in conseguenza di avvenimenti relativi alla circolazione. E´ praticata in due forme (con diverse varianti di tipologia contrattuale): 1) copre i danni da urto, collisione o ribaltamento; 2) copre i soli danni da collisione con veicoli identificati. Vedi AUTO RISCHI DIVERSI. La scarsa diffusione di questa tipologia contrattuale, all´estero peraltro ben più nota, comporta un elevato rischio di antiselezione, premi elevati ed elevate franchigie o scoperti.  
Lavoro parasubordinato
Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente, gestiti direttamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (D. Lgs. 276/03).


Leeway Clause
Condizione normalmente adottata per i rischi industriali relativamente alla garanzia “incendio” con la quale l’impresa si impegna a ritenere coperti di prestazione assicurativa tutti i beni descritti in polizza anche in presenza di una eccedenza del valore estimato purchè tale eccedenza non risulti superiore ad una percentuale (mediamente il 20%). Il premio dovuto sarà poi conguagliato alla fine dell’esercizio sulla reale consistenza dei valori estimati.

Liberalizzazione delle tariffe
Espressione usata per indicare l’abbandono, avvenuto nel 1994, in base allle norme comunitarie sulla libertà di concorrenza, dei preesistenti regimi di approvazione ministeriale delle tariffe Vita (L. 742/86, art. 29) ed R.C. Auto (L. 990/69, art. 20).

Libro matricola (polizza a)
Il Libro matricola è una tipologia di polizza in uso specialmente nel ramo Responsabilità Civile, che consente di gestire con un solo contratto tutto il parco macchine di uno stesso contraente. E’ richiesto un numero minimo di veicoli pari a 50.

Linea persona
Identifica sia la clientela a cui sono indirizzati i prodotti assicurativi relativi alle persone e alla abitazione, sia i prodotti stessi.

Long Term Care
La long term care è una polizza vita studiata per garantire all'assicurato, in caso di peggioramento delle sue condizioni di salute, un'adeguata assistenza da parte di personale specializzato, grazie ad una rendita vitalizia.

Loss occurring
Termine assicurativo inglese utilizzato per identificare il periodo a cui si riferisce la copertura di una polizza di responsabilità civile. Le polizze che applicano la clausola "loss occurring" prevedono la copertura per tutte le richieste di risarcimento relative a danni accaduti durante il periodo di validità della polizza, anche se tali richieste di risarcimento pervengono dopo la scadenza del contratto.

Leasing
E' in pratica un contratto di locazione, con il quale una società specializzata, dietro pagamento di un canone periodico, fornisce la disponibilità di attrezzature, macchinari, beni strumentali ed anche veicoli, con la possibilità, per il contraente in regola col pagamento del canone, di acquisire il diritto di proprietà, mediante il pagamento di una quota di riscatto, al termine del contratto di locazione. A tutela dei suoi interessi la società di leasing impone una copertura assicurativa, normalmente "all risks", con pagamento del premio a carico del conduttore.

Lettera di disdetta
Quando il contraente intenda rinunciare alla prosecuzione di un contratto di assicurazione, è tenuto a manifestare la propria volontà all'impresa inviandole, nei termini e con i modi contrattualmente stabiliti (abitualmente per raccomandata), una lettera di disdetta. Questa deve essere tempestiva, ossia deve essere spedita prima che siano decorsi i termini citati (di norma uno, tre, sei mesi) e deve contenere tutti gli elementi atti a identificare la polizza cui si riferisce. La disdetta è valida anche quando inviata all'agenzia con la quale è stato stipulato il contratto.

Lettera di garanzia degli assicuratori
Impegno degli assicuratori al pagamento del contributo di avaria generale posto a carico della merce assicurata, attraverso il quale il proprietario della medesima ne ottiene la libera disponibilità, evitando di corrispondere il contributo provvisorio. La misura del contributo verrà ragguagliata al valore della merce in stato sano al momento dell'evento, al suo minor valore se danneggiata, senza riferimento alcuno alla somma assicurata.

Liquidatore (sinistri)
Soggetto, normalmente dipendente da un'impresa, preposto all'operazione di definire e pagare i sinistri e di disporre i relativi pagamenti.

Liquidazione coatta (del riassicurato)
Il riassicuratore deve pagare integralmente indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

Liquidazione coatta (del riassicuratore e riassicurato)
I debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più trattati di riassicurazione, si compensano di diritto.

Liquidazione di polizza
Operazione con la quale viene corrisposto il capitale ai Beneficiari designati in polizza.

Liquidazione (sinistri)
Materiale procedura di risarcimento di un danno, attraverso la quale si perviene all'accertamento ed al pagamento del danno stesso.

Lloyd's
Corporazione inglese di assicuratori, fondata nel 1713 da Edward Lloyd, proprietario di un caffè nelle vicinanze del porto di Londra, costituita attualmente da sindacati, che dipendono dalla autorità del Lloyd's Committee, formato da 16 membri. Pratica ogni forma di assicurazione e di riassicurazione, ma contrariamente a quanto spesso si crede non ha le caratteristiche di impresa. L'acquisizione degli affari viene effettuata da un assuntore definito Underwriter che sottoscrive per conto di tutti i membri del sindacato per cui agisce. Un apposito ufficio (Policy Signing Office) appone il sigillo dei Lloyd's in calce ad ogni sottoscrizione e questo sostituisce la firma del singolo underwriter.

Leasing (assicurazione)
Tipologia contrattuale (in forma singola o di convenzione) che copre i danni subiti dai beni assicurati (ceduti in leasing strumentale o immobiliare) in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso. La garanzia si estende ai danni provocati a terzi (R.C.) in relazione alla proprietà o costruzione dei beni assicurati. Vedi LEASING, RISCHI TECNOLOGICI.  

Libertà di prestazione
L´U.E. volendo realizzare un mercato unico europeo dei beni e dei servizi, ha emanato numerose disposizioni in tal senso, onde realizzare gradualmente l´obiettivo, mano a mano recepite nei vari ordinamenti nazionali. Negli ultimi anni il processo di unificazione del mercato è stato accelerato: il mercato unico è ufficialmente aperto (caduta delle barriere doganali) già dal 1° gennaio 1993. Relativamente all´assicurazione sono state emanate diverse direttive comunitarie, tutte recepite nell´ordinamento italiano, in ordine alla gestione dei vari Rami assicurativi, al servizio assicurativo, al diritto di stabilimento e così via, anche con risvolti fiscali, di scelta della legislazione da applicare al contratto, ecc. In particolare, delle sei direttive (tre per i Rami Danni e tre per il Ramo Vita) le ultime due (Danni e Vita) sono state recepite nel marzo 1995 Vedi Leggi 174 e 175 del 17/3/95.  

Libertà di stabilimento
Il diritto di stabilimento inerisce al fatto che un operatore (nel caso, impresa assicuratrice o broker) possa stabilirsi - in base ad apposite norme di legge - in un paese diverso dal proprio. Al riguardo la C.E.E., perseguendo la libertà di stabilimento in tutto il suo territorio, ha posto in essere una serie di disposizioni (recepite nel nostro ordinamento) per rendere effettiva tale libertà, facendo cadere eventuali discriminazioni contenute nelle varie normative nazionali. Vedi TRATTATO DI ROMA.  

Limite di copertura
E´ la somma massima risarcibile dal riassicuratore per ogni singolo evento all´interno di un dato contratto. Nei trattati proporzionali il limite contrattuale si applica ´´pro quota´´. Nei trattati non proporzionali è successivo alla priorità.  

Limiti di copertura
Ambito geografico entro il quale il contratto di assicurazione esplica i suoi effetti.

Limiti territoriali
Ambito geografico entro il quale il contratto di assicurazione esplica i suoi effetti.  

Liquidazione coatta amministrativa
E´ l´equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell´impresa assicuratrice. L´organo del potere esecutivo competente è il Ministero dell´Industria, coadiuvato dall´I.S.V.A.P.. La liquidazione coatta dell´impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. Vedi COMMISSARIO LIQUIDATORE. Art. 1902 C.c., R.D. 267/42, D.P.R. 449/59, L. 295/78, L. 576/82, L. 742/86.  

Link ipertestuale
Collegamento che consente all´utente di spostarsi da un documento all´altro della rete ipertestuale costituita dal World Wide Web.
Malagestio
Si ha malagestio quando l’assicuratore, in relazione ad un’assicurazione R.C., gestisce in maniera non avveduta e tecnicamente non corretta la lite col terzo (rifiutando una conveniente transazione, continuando una lite priva di sbocchi favorevoli, ecc.), per cui alla fine il massimale risulta insufficiente. L’assicurato se riesce a provare la malagestio (la prova va data, non col senno di poi, ma con gli elementi disponibili al tempo in cui l’assicuratore ha preso le decisioni contestate), può ottenere che l’assicuratore risponda anche oltre il massimale, onde ristorarlo del danno arrecatogli col suo inadempimento dell’obbligo contrattuale di tenerlo indenne.

Malattia (assicurazione)
Le polizze che hanno per oggetto l’evento “malattia” si articolano fondamentalmente su tre tipologie contrattuali che non comportano, di norma, alcun tipo di rimborso in caso di degenza domiciliare: - corresponsione di una diaria per ogni giorno di degenza in struttura ospedaliera pubblica o privata, indipendentemente dagli esborsi sostenuti dall’assicurato. - Rimborso all’assicurato di quanto effettivamente speso per degenza, interventi, esami pre e post ricovero e ciò entro un limite di massimale (per persona, per evento, per anno assicurativo, per nucleo familiare), al netto di quanto eventualmnete a carico del Servizio sanitario Nazionale. - Per caso di invalidità permanente da malattia I primi due casi equiparano quasi sempre il ricovero reso necessario da infortunio a quello reso necessario da malattia.

Margine di solvibilità
Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l´intera attività esercitata nel territorio della Repubblica e all´estero. Esso deve corrispondere al patrimonio netto dell´impresa ed il suo ammontare deve essere almeno pari al più elevato tra i due risultati di calcolo ottenuti in rapporto all´ammontare dei premi delle assicurazioni dirette o all´onere medio dei sinistri. L. 295/78 (art. 35 e ss., art. 67) e L. 742/86 (art. 36 e ss., art. 65).  
Monte premi
Indica la somma dei premi che l'assicurato deve versare all'impresa per il pagamento di polizze poliennali ed annuali tacitamente prorogate (vedi tacito rinnovo). Viene calcolato a partire da una data di riferimento.

Mutua
Forma giuridica particolare che possono assumere le Imprese assicurative. Loro caratteristica particolare consiste nel fatto che gli assicurati sono, per il solo fatto di avere stipulato una polizza, anche soci dell'impresa. Esiste inoltre una seconda categoria di soci, definiti "sovventori", che si limitano a versare un contributo all'impresa, senza essere assicurati.

Massimali minimi (per l'assicurazione obbligatoria rc auto e natanti)
Sono quelli originariamente stabiliti in un apposito allegato alla legge istitutiva dell'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, poi modificati ripetute volte mediante decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro dell'Industria. In gran parte dei paesi C.E.E. la garanzia di R.C. autoveicoli prevede massimali illimitati.

Mediatore o broker
Chi esercita, individualmente o in forma societaria, la mediazione assicurativa o riassicurativa, detta anche brokeraggio. L. 792/84 (art. 1).  
Medio termine (investimenti a)
Espressione che indica il periodo di investimento compreso nel lasso di tempo che va da i a 3 anni.

Mercato assicurativo (e riassicurativo)
E' così definito l'insieme delle imprese operanti nel settore della assicurazione e della riassicurazione.

Morte
Evento letale che, sussistendo le condizioni contrattuali, impone all'impresa di liquidare agli aventi diritto indennità assicurata. Il significato è valido sia per le polizze Vita che per le polizze Infortuni.

Morte presunta
La morte presunta di un soggetto viene sancita con sentenza del tribunale 10 anni dopo l´ultima notizia che di esso si abbia o, in caso di scomparsa per infortunio, 2 anni dopo la data dell´evento. Talune imprese si impegnano a liquidare indennità entro 1 anno dalla denuncia. Art. 58 e 60 C.c.  
Negligenza (presupposto di colpa)
E' un comportamento messo in atto senza la preoccupazione di considerare la possibilità di causare danni.

Notifica di disdetta alla scadenza
Traduzione dall'inglese di "Notice of cancellation at anniversary date". E' usato per significare che la partecipazione di un riassicuratore s'intende disdetta alla scadenza del termine contrattuale, senza obbligo di notifica ulteriore.

Non proporzionale
Termine generico che indica la forma di riassicurazione in eccedenza di capitali (Eccesso Danni) e Stop Loss.  
Nota informativa
Documento che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all’impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc
Oblazione
Pagamento in via breve di sanzioni pecuniarie che, se esplicitamente ammesso, estingue la violazione. In campo penale (contravvenzioni per cui è prevista la sola ammenda) l'oblazione estingue il reato.

Obbligo (della assicurazione)
Nel linguaggio comune ci si riferisce a quanto previsto a proposito di veicoli a motore senza guida di rotaie ed ai natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate e muniti di motore di potenza non superiore ai 3 HP. Ma in realtà l'ordinamento contiene molti casi di assicurazioni obbligatorie prescritte dal codice della navigazione (per gli aerei) e da leggi diverse (per altre situazioni: dal trattamento del gas liquefatto in bombole, alla caccia), ecc. L. 990/69 (artt, 1 e 2).

Onda sonica
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dall’ onda di pressione provocata dal superamento di velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

Oneri fiscali a carico dell'assicurato  
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

Opzione
Nelle varie tipologie tradizionali di assicurazione vita la prestazione dell´assicuratore viene indicata come capitale o come rendita; tra queste due formule esiste una certa intercambiabilità ottenibile inserendo in polizza apposite pattuizioni denominate ´´opzioni´´. Per esempio, un capitale può essere convertito in rendita e precisamente, con l´opzione rendita, il capitale assicurato per il caso di vita viene convertito in una rendita pagabile fino alla morte dell´assicurato.
Partecipazione agli utili (assicurazione vita)
Se l’ipotesi statistica e/o finanziaria sono migliori del previsto o le spese inferiori a quelle previste, il premio percepito risulterà superiore al necessario. In tale ipotesi viene concessa, a volte, a beneficio degli assicurati, una partecipazione agli utili.

Partecipazione agli utili
Cointeressenza riconosciuta all’assicurato, in relazione all’andamento tecnico del rischio.

Pejus
E' una condizione di penalizzazione relativa al Ramo R.C. auto, settore veicoli per il trasporto di cose (camion). Colpisce l'assicurato se nel periodo di osservazione si sono verificati più sinistri che l'assicuratore ha dovuto indennizzare. L'entità del Pejus dipende da quantità incidenti sono stati risarciti: se ne sono stati pagati due il Pejus ammonta al 15% del premio assicurativo; se tre o un numero superiore, l'aggravio è pari al 25% del premio. In seguito alla liberalizzazione delle tariffe nel 1995, l'applicazione del Pejus da parte delle imprese è facoltativa.

Periodo di carenza
Indica il periodo di tempo che separa la data della stipulazione della polizza dall'attivazione della garanzia. Il periodo di carenza, poiché posticipa l'attivazione della copertura, è spesso utilizzato nel Ramo Malattie per neutralizzare il rischio di assicurare chi stipula una polizza proprio perché necessita di un imminente ricorso a prestazioni mediche. Vedi Carenza

Periodo di osservazione
Condizione pertinente al ramo R.C. auto necessaria per attuare la formula di personalizzazione bonus/malus nonché la condizione di penalizzazione pejus. Si tratta, in pratica, di stabilire un lasso temporale nel quale si osserva se vengono denunciati, e successivamente pagati, dei sinistri. Il primo periodo inizia con la decorrenza di polizza e termina dopo 9 mesi. I successivi periodi durano 12 mesi, mantenendo la differenziazione dei tre mesi con la naturale scadenza della polizza. L. 990/69.  

Pip (Piano pensionistico individuale)
Polizze del settore vita con funzione di integrazione del trattamento pensionistico pubblico (Inps) o privato collettivo (fondi pensione).

Primo rischio assoluto
Forma di copertura che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione alcuna con il valore reale dei beni in rischio.

Primo rischio relativo
Forma di copertura che comporta l’esposizione del valore esistente, ponendolo in relazione al danno che l’assicurato ritiene di poter subire. Nel contratto deve essere dichiarato anche il valore complessivo delle cose, che non può essere inferiore al valore complessivo di esistenza delle cose stesse.

Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preteritenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio)

Partecipazione alle perdite
In caso di costante andamento negativo di contratti di riassicurazione, alcuni riassicuratori impongono alla cedente di ritenere in proprio parte delle perdite procurate, in aggiunta a quelle relative al suo conservato contrattuale.

Perdita anatomica o funzionale
E' la perdita o diminuzione della capacita lavorativa, subita a seguito di un infortunio, che viene determinata applicando direttamente od analogamente una tabella delle percentuali di invalidità permanente (di norma A.N.I.A. o I.N.A.I.L.) predisposta per le perdite anatomiche. La perdita dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene parificata alla perdita anatomica.

Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia. Salvo il caso di polizze temporanee, esso è normalmente di un anno. Relativamente alla Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti il periodo di assicurazione - che corrisponde a quello per il quale è stato pagato il premio - appare sul Certificato di Assicurazione, mentre sul Contrassegno appare solo la data di scadenza dell'assicurazione.

Perito assicurativo
Esperto in specifici settori merceologici che svolge la sua attività di valutazione e stima di valori, danni od accertamenti di particolari situazioni, connesse alla natura ed alle conseguenze di un sinistro. Al termine degli accertamenti compiuti egli compila un elaborato peritale per determinare entità del danno e per consentire all'assicuratore di liquidare (o respingere) il danno stesso.

Persone non assicurabili
Le persone che siano affette da particolari situazioni patologiche, forme di alcoolismo o tossicodipendenza oppure che abbiano raggiunto certi limiti di età (predeterminati in polizza), vengono definite persone non assicurabili oppure assicurabili a particolari condizioni da pattuirsi specificatamente.

Pignoramento
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, alla imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Polizza (di assicurazione)
E' il documento che prova l'assicurazione e che l'assicuratore è obbligato a rilasciare (munito della sua firma) al contraente. Della polizza, l'assicuratore è tenuto a rilasciare duplicati o copie a richiesta ed a spese del contraente, con la facoltà di farsi presentare o restituire da questi l'originale. Tale documento contiene l'individuazione del contraente, delle persone o delle cose assicurate e le condizioni che regolano l'assicurazione, il premio, i limiti di garanzia ecc. E' firmato dall'assicuratore e dal contraente. Dal latino "pollicitatio": promessa. Nella pratica esistono polizze individuali, collettive (più soggetti assicurati sulla vita), cumulative (più soggetti assicurati contro gli infortuni), globali (comprendenti più coperture rientranti in rami diversi, come ad esempio nel caso della polizza globale fabbricati), ecc.

Polizza aperta
Prassi in uso in diversi Rami e soprattutto nel Ramo R.C. auto con la quale si consente a commercianti, muniti di specifica autorizzazione, di assicurare i veicoli posti in circolazione per prova, collaudo o dimostrazione, per un periodo continuativo non superiore a 5 giorni. Si ricorre alla polizza aperta anche in altri rami, quando frequentemente enti, beni o persone entrino ed escano dalla assicurazione. Nella R.C. auto, in sostanza, si consente la stipulazione di una polizza aperta con applicazione di un premio a forfait per 5 giorni per ogni veicolo messo in circolazione, rilasciando un particolare contrassegno che dimostra l'assolvimento dell'obbligo dell'assicurazione R.C. auto; viene richiesto un premio minimo per periodo assicurativo annuo, al cui termine si effettua la regolazione.

Polizza cauzionale
Nei casi in cui un soggetto, per obblighi derivanti dalla legge o da contratto sia tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, può evitare di immobilizzare denaro, stipulando con impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il Ramo Cauzione, una polizza cauzionale a favore del creditore dell'obbligazione. La polizza ha la stessa funzione tecnico - giuridica della cauzione in denaro. Il mercato, oltre alla dizione di polizza cauzionale, conosce altre tipologie, quali: - polizza fidejussoria, - polizza per il cauzionamento (dei diritti doganali, dell'imposta di successione, ecc.).

Polizza cumulativa
Quando, in una polizza Infortuni, assicurato e contraente non si identificano in un unico soggetto, il contratto si definisce cumulativo. Sono da considerare cumulative anche le polizze che assicurano gli infortuni delle persone trasportate.

Polizza fidejussoria
Nei casi in cui un soggetto è obbligato a prestare una fidejussione di terzi a garanzia degli impegni derivantigli da disposizioni di legge o di contratto, ove consentito o concordato, può stipulare una polizza fidejussoria con impresa autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzione, a favore del creditore dell'obbligazione.

Polizza globale
Termine di uso comune per indicare una polizza che prevede garanzie relative a più Rami contemporaneamente. Esempio classico è la polizza globale fabbricati, nella quale spesso coesistono più garanzie e Rami diversi (incendio del fabbricato, cristalli, infortuni del portiere, ecc.). L'adozione della polizza globale comporta spesso problemi di natura fiscale. Infatti quando non sia possibile assoggettare i premi dei singoli rami a tassazione separata, occorre applicare - su tutti - la tassazione relativa al ramo che prevede l'aliquota più elevata.

Portafoglio assicurativo
E´ costituito dalla globalità degli affari assicurativi di un singolo Ramo o di tutti i Rami, appartenenti ad un´impresa ovvero gestiti da un´agenzia o da un broker di assicurazione ed è generalmente commisurato alla sommatoria dei premi. L. 295/78 (art. 6) e L. 742/86 (art. 6).  

Portafoglio estero (del lavoro diretto)
Complesso dei contratti stipulati da sedi estere di imprese italiane. L. 295/78 (art.6) e L. 742/86 (art. 6).  

Portafoglio italiano (del lavoro diretto)
Complesso di contratti stipulati da un impresa in Italia ed all'estero in regime di libertà di prestazione.

Portafoglio premi
Accredito al riassicuratore di quella porzione di premi, riferita a polizze dell'esercizio precedente, con scadenza successiva alla data di inizio del nuovo rapporto. La stessa procedura è attuata all'inverso alla cessazione del rapporto riassicurativo. Con l'accredito analitico o in percentuale prestabilita sui premi dell'esercizio precedente, il riassicuratore è impegnato, per la propria quota, su tutti i sinistri che avvengono nel corso del contratto, anche se riferiti a polizze con data di decorrenza precedente. Alla cessazione del rapporto avviene l'addebito sui premi dell'ultimo esercizio e, quindi, l'interruzione degli impegni su rischi ancora in corso.

Portafoglio sinistri
Accredito al riassicuratore degli importi su sinistri risultanti in sospeso alla data di inizio del rapporto riassicurativo, indipendentemente dall'esercizio di appartenenza. La stessa procedura viene attuata all'inverso (addebito) alla cessazione. Con il trasferimento del portafoglio sinistri, il riassicuratore si accolla eventuali aggravi o beneficia di possibili risparmi in fase di liquidazione dei sinistri e, alla cessazione contrattuale, egli trasferisce lo stesso principio ad eventuali riassicuratori subentranti.

Premi di competenza
E' l'insieme dei premi incassati nell'anno, depurati della "riserva premi" dell'esercizio successivo e maggiorati della quota di "riserva premi" dell'esercizio precedente.  
Riferiti a contratti annuali Merci o Corpi, stipulati nel corso di un determinato esercizio, prescindendo dal fatto che la garanzia sia operante anche in una frazione dell'esercizio successivo o dall'eventuale pagamento rateale il cui incasso avvenga in detta frazione. Sono anche di competenza dell'esercizio, in cui è stato stipulato il contratto, i premi riferiti ad appendici di aumento, storno e regolazione, emesse nell'esercizio successivo.

Premi incassati
In alcuni trattati di riassicurazione si richiama questo termine per indicare che la cessione si basa sui premi effettivamente incassati nel periodo di copertura.

Premi originali
E' il monte premi effettivamente applicato dalla cedente, con esclusione di imposte, tasse e storni, sulle polizze sottoscritte sia direttamente che in coassicurazione, o accettate in riassicurazione facoltativa.

Premi sottoscritti
Nella riassicurazione il riferimento a questo termine indica che la cessione è basata sulla massa premi effettivamente sottoscritta dall'impresa nel periodo di copertura.

Premio
E' il premio calcolato su due ipotesi, quella demografica e quella finanziaria, e corrisponde al costo medio della parte industriale della prestazione dell'assicuratore.
Importo pattuito tra l'Impresa di assicurazioni e il Contraente della polizza a fronte delle prestazioni garantite dal contratto. Il premio può essere periodico (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale) o unico (cioè versato in un'unica soluzione).

Premio (mancato pagamento)
Per i Rami Danni il mancato pagamento del premio comporta la sospensione dell'assicurazione. Se il mancato pagamento riguarda il premio iniziale, l'assicurazione diventa operante solo dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento. Ove trattasi di premio successivo al primo, la sospensione inizia alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza. Non spettano tuttavia i 15 gg. di mora all'assicurato/contraente che abbia inviato tempestiva disdetta.
Per il Ramo Vita il mancato pagamento del premio del primo anno, (anche se frazionato in più rate) comporta la sospensione della garanzia, come per le assicurazioni contro i Danni e l'assicuratore può agire, per l'esecuzione del contratto, entro sei mesi dalla scadenza del premio o della rata di premio. Il contratto è risolto di diritto (e i premi restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto o per la riduzione), se il mancato pagamento (entro il termine contrattuale di tolleranza o, in mancanza, entro quello di 20 giorni) riguarda i premi successivi al primo.

Premio addizionale
E' la porzione di premio supplementare dovuta per l'eventuale estensione delle garanzie. Nei contratti non proporzionali si usa anche il termine premio di reintegro che indica la possibilità di ricostituire la copertura al verificarsi di eventi dannosi. La ricostituzione è prevista contrattualmente e può essere limitata nel numero.

Premio addizionale pro-rata
Premio rapportato all'incidenza dei sinistri. Usato nei contratti di riassicurazione non proporzionali, che prevedono la ricostituzione delle coperture, si ottiene con la formula: Premi del contratto x (sinistri a carico / portata contratto).

Premio addizionale pro-rata temporis
Premio rapportato all'incidenza dei sinistri, ma limitato al tempo di copertura residuo. Usato nei contratti di riassicurazione non proporzionali, che prevedono la ricostituzione delle coperture, si ottiene con la formula: Premi del contratto x (sinistri a carico / portata contratto) x (giorni residui/durata).

Premio annuo
E' la rata annua di ammortamento demografico finanziario del premio unico. Il premio annuo è dovuto all'inizio di ciascun anno assicurativo. Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto.

Premio complementare
Pattuizione prevista dai contratti assicurativi concernenti la nave garantita per periodo inferiore a dodici mesi. Nel caso di perdita totale della stessa, l'assicurato si impegna a corrispondere la differenza tra il premio pagato ed il corrispondente premio annuo.

Premio deposito
Premio che il cedente deposita presso il riassicuratore in attesa del conteggio definitivo.

Premio di competenza
Premio effettivo spettante al riassicuratore in un dato esercizio di bilancio. La formula adottata per la determinazione del "premio di competenza" è identica a quella usata nei prospetti di bilancio ministeriale, ossia: premio lordo più riserva premi dell'esercizio precedente, meno riserva premi dell'esercizio in corso.

Premio di conguaglio
Premio dovuto al riassicuratore in fase consuntiva, depurato da eventuali anticipi.

Premio fisso
Nella riassicurazione, come nell'assicurazione, l'applicazione di un importo fisso indica che il premio è forfettario e non in rapporto al massimale.

Premio lordo
Premio imponibile, maggiorato delle imposte. E' anche il premio che la cedente versa al riassicuratore al netto di imposte e, a volte, di accessori. Oppure è il premio puro maggiorato dei caricamenti per le spese di acquisizione, di gestione ed eventualmente di incasso.

Premio minimo
Premio dovuto dal contraente anche qualora per effetto di regolazione passiva, spettasse al contraente stesso un rimborso tale da ridurre sensibilmente il premio anticipato. Deve essere contrattualmente predeterminato. Per le polizze che prevedono un conguaglio (annuale, o finale per rischi temporanei) a titolo di regolazione, è frequente che l'impresa si tuteli convenendo contrattualmente un "premio minimo", così che, in caso di regolazione passiva (conguaglio a favore del contraente), acquisirà comunque un premio commisurato alle proprie aspettative. Il premio minimo è anche il premio che la cedente garantisce al riassicuratore su un dato rischio o contratto. In sede di calcolo definitivo, il premio minimo s'intende comunque acquisito dal riassicuratore, anche se superiore a quanto effettivamente dovuto.

Premio minimo e deposito
Premio minimo che la cedente deposita presso il riassicuratore. In sede di conguaglio definitivo, questo premio s'intenderà comunque acquisito dal riassicuratore.

Premio netto
E' il premio, comprensivo degli eventuali interessi di frazionamento, che, dedotto ogni sconto convenuto e maggiorato degli accessori, darà poi luogo al premio imponibile. E' anche il premio che la cedente versa al riassicuratore, al netto dei costi di acquisizione originali. I costi di acquisizione possono essere analitici, o in percentuale fissa sui premi ceduti.

Premio puro
Il premio puro è determinato dall'assicuratore sulla base della sinistrosità presunta e quindi per far fronte ad essa. Si ottiene mettendo in relazione la frequenza dei sinistri con il costo medio dei sinistri stessi, entrambi stimati. E' anche il premio calcolato su due ipotesi, quella demografica e quella finanziaria, e corrisponde al costo medio della parte industriale della prestazione dell'assicuratore.

Premio unico
E' l'ammontare del premio pagato in un'unica soluzione alla stipula della polizza.

Premorienza
Nell'assicurazione sulla durata della vita umana, sta ad indicare la morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo.

Prescrizione
Estinzione di un diritto, in quanto non esercitato dal titolare del medesimo per il tempo determinato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno. Quelli derivanti da trattati di riassicurazione in due anni.

Prestazione (libertà di)
L'U.E., volendo realizzare un mercato unico europeo dei beni e dei servizi, ha emanato numerose disposizioni in tal senso onde realizzare gradualmente l'obiettivo, mano a mano recepite nei vari ordinamenti nazionali. Negli ultimi anni il processo di unificazione del mercato è stato accelerato: il mercato unico è ufficialmente aperto (caduta delle barriere doganali) già dal 1° gennaio 1993. Relativamente all'assicurazione sono state emanate diverse direttive comunitarie, tutte recepite nell'ordinamento italiano, in ordine alla gestione dei vari Rami assicurativi, al servizio assicurativo, al diritto di stabilimento e così via, anche con risvolti fiscali, di scelta della legislazione da applicare al contratto, ecc. In particolare, delle sei direttive (tre per i Rami Danni e tre per il Ramo Vita) le ultime due (Danni e Vita) sono state recepite nel marzo 1995

Prevenzione sinistri
Attuazione di misure precauzionali tendenti ad evitare il ripetersi di danni emersi da precedenti esperienze.

Priorità - franchigia
Somma o percentuale a carico del riassicurato. Nella riassicurazione la priorità è sempre in aggiunta a quella rimasta a carico dell'assicurato, assumendo le caratteristiche della franchigia.

Probabilità di morte
E' la probabilità che una persona di età x ha di morire prima di raggiungere l'età x+1.

Produttore di assicurazione
È colui che procura affari assicurativi ad un'impresa attraverso una agenzia di assicurazione. L'attività del produttore di assicurazione è contemplata e regolamentata da un contratto collettivo di matrice corporativa, che risale al 1939. Sono previste varie categorie : - Produttore di Gruppo I: intrattiene con l'agenzia di assicurazione un rapporto di lavoro subordinato; è retribuito a stipendio, a provvigioni ed ha diritto ad una diaria. Oltre ad eventuali obblighi di produzione ha il compito di organizzare produttivamente un determinato territorio. - Produttore di Gruppo II: anch'egli intrattiene un rapporto impiegatizio con l'agenzia di assicurazione, è retribuito a stipendio e provvigioni ed ha l'obbligo di operare in esclusiva per l'agenzia da cui dipende. - Produttore di Gruppo III: è retribuito a sole provvigioni, anche se corrisposte mediante anticipazioni; ha l'obbligo di un determinato minimo di produzione e deve operare in esclusiva per l'agenzia dalla quale ha avuto l'incarico. - Produttore di Gruppo IV: è produttore libero senza obbligo di produzione e di esclusiva, sebbene munito di lettera di autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva; è compensato con sole provvigioni. - Produttori di Gruppo V: è il produttore occasionale, sfornito di lettera di autorizzazione; è remunerato a provvigioni. Con l'avvento delle leggi istitutive degli Albi degli agenti e dei broker di assicurazione, leggi che hanno riservato a tali categorie professionali l'esercizio dell'intermediazione assicurativa, si è dubitato se potesse essere ancora considerata legittima l'attività dei produttori di assicurazione, specie di III, IV e V gruppo. Il Consiglio di Stato, richiesto di un parere dal Ministro dell'Industria, si è espresso sfavorevolmente.

Promotore finanziario
E' promotore finanziario chi, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente le attività di intermediazione finanziaria. Tali attività devono essere svolte esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola società di intermediazione mobiliare. E' in ogni caso inibita ogni forma di consulenza porta a porta.

Prosecuzione della garanzia
Qualora la nave, allo scadere del contratto assicurativo, si trovasse in navigazione o in un porto di rilascio, la garanzia, previo avviso agli assicuratori, continuerà sino al felice arrivo nel porto di destinazione a condizioni e tasso di premio da convenirsi.

Prospetto informativo
Documento che contiene tutte le informazioni indispensabili per conoscere la natura e i rischi di investimento. E' obbligatorio per ogni proposta di impiego dei risparmio ed è consigliabile leggerlo sempre per evitare di effettuare operazioni non in linea con le proprie attese. Contiene indicazioni sulla società che propone l'operazione, sul contenuto dell'investimento, sui suoi rischi. L'investimento in un fondo può avvenire solo dopo la "presa visione" dei prospetto e la firma della domanda di adesione. Tale documento è depositato e reso pubblico presso l'archivio Prospetti della Consob.

Protezione globale
E' una forma di riassicurazione non proporzionale che congloba più categorie di Rami, anche se con caratteristiche specifiche per ciascuno.

Protezione mista
E' una forma di copertura riassicurativa che protegge diversi tipi di contratti sottostanti. Particolarmente usata da riassicuratori attivi nella riassicurazione proporzionale, la protezione mista tende a limitare il rischio di cumulo di esposizioni derivanti da uno stesso evento.

Protezione obbligatoria per conto comune
Termine indicante che la coassicuratrice o il riassicuratore non hanno la facoltà di rinunciare alla protezione stipulata dall'impresa. Tale obbligatorietà è in via di sparizione, avendo spesso comportato un doppio costo di protezione per coassicuratrici e riassicuratori gi muniti di proprie ricoperture

Prova (del contratto di assicurazione)
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

Prova (onere della)
Chiunque voglia far valere il proprio diritto al risarcimento di un danno subito deve provare che ne sussistono le condizioni. La prova da dare riguarda la responsabilità, l'ingiustizia del danno, il nesso di causalità, entità.

Provvigione
E' la remunerazione degli affari assicurativi gestiti e procacciati dall'agente, dal broker o dal produttore e corrisposta a questi dall'impresa. Tradizionalmente la provvigione è distinta in: - provvigione di incasso, destinata a compensare attività di incasso del premio, la gestione amministrativa del contratto e, in qualche caso, anche l'esecuzione di determinati compiti in caso di sinistro; - provvigione di acquisto, destinata a remunerare attività di acquisizione del contratto. La provvigione di acquisto, nel caso di contratti con durata poliennale, può essere corrisposta in forma ricorrente, ad ogni incasso del premio, o in forma precontata (anticipata) sul cumulo di tutte le annualità di premio previste dal contratto all'atto dell'incasso della prima. Per i contratti di durata annuale la provvigione di acquisto è corrisposta solo ricorrentemente, ad ogni rinnovo. In alcuni Rami assicurativi (es. R.C. auto) la provvigione di incasso e di acquisto è corrisposta in forma unificata.

Personal line
Il termine è generalmente adottato per identificare sia il segmento di clientela (persone-famiglia) cui sono dedicati i prodotti assicurativi relativi alle persone e alla abitazione, sia i prodotti stessi.  

Pieno di conservazione
Parte di rischio conservata dalla cedente, prima del ricorso alla riassicurazione in eccedenza di somme.  

Polizza caso morte
Contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell’assicurato. La polizza caso morte può essere temporanea, se il contratto prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell’assicurato avvenga nel corso della durata del contratto; può essere a vita intera, se il pagamento del capitale avviene comunque alla morte dell’assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica.

Polizza caso vita
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale l’assicuratore si impegna al pagamento di uncapitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l’assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. Le polizze caso vita possono essere con o senza controassicurazione.

Polizza collettiva
Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di più assicurati. In genere, gli assicurati sono i dipendenti di un’azienda (in tal caso contraente è il datore di lavoro) o gli appartenenti ad una medesima categoria professionale.

Polizza index-linked
Contratto di assicurazione sulla vita ad elevato contenuto finanziario che lega la prestazione dell’assicuratore all’andamento di un particolare indice, in genere espressivo dell’evoluzione dei mercati azionari. Solitamente, il contraente versa un premio unico in cambio di un capitale pari al premio versato rivalutato in base all’incremento registrato dall’indice di riferimento nel periodo di durata del contratto. In assenza di garanzie di capitale o di rendimento, la prestazione può anche risultare inferiore al premio versato dal contraente.

Polizza indicizzata
Contratto di assicurazione per il quale l’ammontare della prestazione dell’assicuratore, del premio che il contraente deve versare e, eventualmente, di altre espressioni monetarie contenute nel contratto varia secondo l’andamento di particolari indici (ad esempio, l’indice ISTAT del costo della vita).

Polizza mista
Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l’assicurato è in vita al termine della durata del contratto e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale se l’assicurato muore nel corso di detta durata.  

Polizza rivalutabile
Contratto di assicurazione sulla vita che lega il livello delle prestazioni dell’assicuratore e, eventualmente, quello dei premi dovuti dal contraente al rendimento che l’assicuratore ottiene investendo i premi raccolti. Questi ultimi vengono immessi in una particolare gestione separata rispetto al complesso delle attività dell’impresa; i rendimenti ottenuti ogni anno aumentano la prestazione garantita secondo una determinata percentuale (aliquota di retrocessione) stabilita in contratto.

Polizza unit-linked
Contratto di assicurazione sulla vita ad elevato contenuto finanziario che lega la prestazione dell’assicuratore all’andamento del valore delle quote di un fondo di investimento interno o esterno all’impresa di assicurazione. In assenza di garanzie di capitale o di rendimento, la prestazione può anche risultare inferiore ai premi versati dal contraente.

Polizza in abbonamento
Contratto assicurativo generalmente di durata annuale, riferito alla spedizione di merci, che abbina all´obbligo per il contraente di richiedere copertura per tutte le spedizioni oggetto del contratto, la tutela per inesattezze involontarie nell´indicare quantità, pesi, valore delle merci nonché per eventuale ritardo nel darne preventivo avviso agli assicuratori rispetto all´inizio dei rischi. Il contraente, all´atto della stipulazione della polizza, versa un premio provvisorio convenuto con l´assicuratore. Susseguentemente, in base alle richieste di copertura pervenute, l´assicuratore emetterà periodicamente le appendici di regolazione, deducendo il premio provvisorio anticipato.  

Pool
Organizzazione costituita da un gruppo di imprese avente per oggetto la gestione di rischi che, per loro natura o gravità, debbono essere ripartiti in quote per ridurre le singole esposizioni. Nei confronti dell´assicurato risponde solo l´assicuratore che ha rilasciato la polizza, indipendentemente dalla suddivisione del rischio all´interno del Pool. La partecipazione ad un pool comporta abitualmente uniformità di tariffazione da parte degli aderenti e ripartizione automatica dei rischi.  

Pool di sottoscrizione
Organizzazione di assicuratori o riassicuratori che delegano ad un rappresentante comune i poteri di sottoscrizione di rischi in un ambito prestabilito.  

Pool italiano per l´assicurazionedei rischi atomici
Organismo costituito fra le imprese operanti in Italia. Ha lo scopo di studiare le basi tecniche e ripartire i rischi cosiddetti ´´atomici´´ a carattere catastrofale tra le imprese aderenti. E´ gestito dall´Unione Italiana di Riassicurazione (detta anche U.I.R. o Uniorias)  

Pool per l´assicurazione di responsabilità civile da inquinamento
Organismo costituito fra imprese operanti in Italia. Ha lo scopo di ripartire i rischi catastrofali determinati da inquinamento ambientale tra le imprese aderenti. E´ gestito dall´Unione Italiana di Riassicurazione (detta anche U.I.R. o Uniorias).  

Portafoglio italiano (del lavoro diretto)
Complesso di contratti stipulati da un impresa in Italia ed all´estero in regime di libertà di prestazione (vedi). Vedi PORTAFOGLIO ASSICURATIVO. L. 295/78 (art.6) e L. 742/86 (art.6).  

Premio di rischio
E´ la quota di premio puro destinata alla copertura del costo del rischio morte, nel periodo al quale il premio si riferisce. Il premio di rischio si trova nelle assicurazioni per le quali esiste l´impegno di corrispondere un capitale in caso di decesso. Manca, naturalmente, nelle assicurazioni che prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita solo in caso di vita. Vedi PREMIO PURO, PREMIO DI RISPARMIO.  

Premio di risparmio
E´ così definita la quota di premio puro che è destinata alla costituzione della riserva matematica. Il premio di risparmio deve essere calcolato in modo tale che, gli importi accantonati, maggiorati degli interessi demografico-finanziari maturati, consentano all´assicuratore di disporre in ogni momento della riserva matematica. Vedi PREMIO PURO, PREMIO DI RISCHIO, RISERVA MATEMATICA.  

Premio naturale
E´ un premio annuo puro e fa riferimento al rischio dell´anno cui si riferisce. L´uso dei premi naturali, nel ramo Vita, è vietato dalla legge. D.P.R. n.449/1959 (art. 3)  

Premi unici ricorrenti
Premi che presentano caratteristiche comuni sia ai premi periodici sia ai premi unici. Come i primi, essi vengono versati periodicamente; come i secondi, ogni versamento effettuato, di importo variabile, concorre a determinare la prestazione finale indipendentemente dagli altri versamenti.

Premio di tariffa
Si ottiene sommando il premio puro e i caricamenti. Aggiungendo al premio di tariffa le imposte si ottiene il premio lordo.

Prezzo di vendita (Selling price)
In deroga alle Condizioni di Polizza in caso di sinistro che abbia danneggiato merci vendute in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto delle Condizioni Generali di Assicurazione - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza..

Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.

Premio rateizzato
Parte del premio lordo risultante dalla sua suddivisione in più rate da versare alle scadenze convenute (ad esempio, ogni mese o trimestre). Si tratta di un’agevolazione di pagamento offerta all’assicurato, a fronte della quale l’assicuratore applica una maggiorazione (cosiddetti diritti di frazionamento).

Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.

Probabilità di vita
E´ la probabilità che una persona di et x ha di raggiungere l´età x+1. Vedi PROBABILITA´ DI MORTE.  

Provvigioni d´acquisto
E´ la remunerazione degli affari assicurativi gestiti e procacciati dall´agente, dal broker o dal produttore e corrisposta a questi dall´impresa (o dall´agente al produttore, subagente, segnalatore). Tradizionalmente la provvigione è distinta in: - provvigione di incasso, destinata a compensare attività di incasso del premio, la gestione amministrativa del contratto e, in qualche caso, anche l´esecuzione di determinati compiti in caso di sinistro; - provvigione di acquisto, destinata a remunerare attività di acquisizione del contratto. La provvigione di acquisto, nel caso di contratti con durata poliennale, può essere corrisposta in forma ricorrente, ad ogni incasso del premio, o in forma precontata (anticipata) sul cumulo di tutte le annualità di premio previste dal contratto all´atto dell´incasso della prima. Per i contratti di durata annuale la provvigione di acquisto è corrisposta solo ricorrentemente, ad ogni rinnovo. In alcuni Rami assicurativi (es. R.C. auto) la provvigione di incasso e di acquisto è corrisposta in forma unificata. Vedi RAPPEL.  

Provvigione d´incasso
E´ la remunerazione degli affari assicurativi gestiti e procacciati dall´agente, dal broker o dal produttore e corrisposta a questi dall´impresa (o dall´agente al produttore, subagente, segnalatore). Tradizionalmente la provvigione è distinta in: - provvigione di incasso, destinata a compensare attività di incasso del premio, la gestione amministrativa del contratto e, in qualche caso, anche l´esecuzione di determinati compiti in caso di sinistro; - provvigione di acquisto, destinata a remunerare attività di acquisizione del contratto. La provvigione di acquisto, nel caso di contratti con durata poliennale, può essere corrisposta in forma ricorrente, ad ogni incasso del premio, o in forma precontata (anticipata) sul cumulo di tutte le annualità di premio previste dal contratto all´atto dell´incasso della prima. Per i contratti di durata annuale la provvigione di acquisto è corrisposta solo ricorrentemente, ad ogni rinnovo. In alcuni Rami assicurativi (es. R.C. auto) la provvigione di incasso e di acquisto è corrisposta in forma unificata. Vedi RAPPEL.  
Questionario anamnestico
Si tratta di formulario, predisposto dall’assicuratore, che deve essere compilato da ciascuno dei proponenti interessati a contrarre una polizza malattia o vita (tipologie che prevedono il caso morte). In esso devono essere fornite informazioni dettagliate sul proprio stato di salute, sugli infortuni e malattie sofferti, sui postumi residuati, sui precedenti familiari, sulle abitudini, ecc. Sentito il parere della propria consulenza medica l’assicuratore (impresa) decide se prestare o meno la garanzia, ed eventualmente a quali condizioni.

Quietanza (atto di)
E' un documento che attesta la definizione di un sinistro e certifica il ricevimento della somma convenuta da parte dell'avente diritto. Se essa viene emessa per definire il rapporto con il conseguente pagamento si definisce a saldo; se definisce un rapporto liberatorio del creditore si definisce transattiva.

Quietanza (di premio)
E´ il documento che emette l´impresa per convalidare il pagamento delle rate di premio successive alla stipulazione della polizza. Deve recare la firma della persona autorizzata ad effettuare l´incasso, nonché la data (e a volte l´ora) dell´avvenuto incasso. Del pagamento del premio di perfezionamento viene data quietanza in polizza. Del premio di R.C. auto viene data spesso quietanza sul certificato di assicurazione, su spazio separato. Art. 1199 C.c.  
Quietanza di danno
E' il documento attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una transazione, il documento succitato assume la forma di atto di transazione e quietanza.

Quota
Termine di uso comune che sta ad indicare la partecipazione di una impresa a un rischio assunto in coassicurazione e entità della partecipazione stessa.

Quota da ritenere
Espressione usata particolarmente dai broker all'atto di collocare un contratto di riassicurazione per significare che l'accettazione di massima effettuata da un riassicuratore s'intenderà in somma assoluta e non in percentuale sul limite di copertura del trattato proposto.

Quota di garanzia
Relativamente alla gestione del Ramo Vita, un terzo del minimo del margine di solvibilità è la quota di garanzia prescritta dalla legge. L. 742/86 (art. 39).  
Quota di un fondo
Rappresenta la frazione unitaria del patrimonio del fondo. E' l'unità di riferimento, proporzionale al versamento effettuato. il risparmiatore, investendo in un fondo, riceve un numero di quote pari al rapporto tra l'importo netto versato (detratte, cioè, le eventuali commissioni di sottoscrizione) e il valore della quota in quel momento.

Quota lorda
Quando un assicuratore sottoscrive un rischio, successivamente riassicurato in parte, la quota originale è indicata con il termine "Gross Line".

Quota obbligata
Si tratta di una sottoscrizione fatta dal riassicuratore, contro la propria volontà, a solo titolo di servizio.

Quota pura
Compartecipazione proporzionale, tra cedente e riassicuratore, su tutti i rischi riassicurati nell'ambito di un dato contratto. E' la forma di riassicurazione che, più di altre, consente al riassicuratore di condividere le sorti della cedente, nelle proporzioni stabilite contrattualmente.

Quota ritenuta
Termine usato per indicare una quota di partecipazione definitiva, assegnata dalla cedente al riassicuratore.

Quota sottoscritta
Si riferisce alla quota indicata dal riassicuratore per una sua accettazione
Reato
Violazione della legge penale. Il reato può essere una contravvenzione o un delitto.

Ricorso amministrativo
Si propone contro un atto della Pubblica Amministrazione che danneggi un interesse leggittimo; il ricorso si propone al Tribunale Amministrativo Regionale e, in seconda istanza, al Consiglio di Stato.

Ricorso a terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di cui all’ art. 1916 del Codice Civile verso:
- Le persone delle quali l’ Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- Le Società, le quali rispetto all’ Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’ art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, l’ amministratore ed il legale rappresentante;
- I clienti dell’ Assicurato;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.

Riscatto (assicurazione vita)
Al contraente che abbia sospeso il pagamento dei premi di una polizza vita, a patto che abbia pagato almeno le prime tre/cinque annualità, è lasciata la possibilità di richiedere all'assicuratore il pagamento di una somma, definita valore di riscatto, portando così ad estinzione il contratto. Le modalità di calcolo del valore di riscatto devono essere indicate nelle condizioni generali di polizza.

Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’ Assicurato ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza, secondo le Condizioni Generali Assicurazione, i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall’ Assicurato, direttamente causati da evento garantito in polizza, anche se avvenuto con colpa grave dell’ Assicurato medesimo.

Ruolo nazionale dei periti assicurativi
La legge 17/2/1992, n. 166, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27/2/1992, ha istituito presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, a cura della Direzione Generale delle Assicurazioni, il “ruolo nazionale dei Periti assicurativi”, cioè un registro nel quale vengono iscritti i periti assicurativi dedicati all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge n. 990/69. Il Ruolo quindi, non riguarda tutti i periti assicurativi, ma solo quelli addetti all’esame dei danni di veicoli e natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria. La legge dispone che, a partire da un anno della sua entrata in vigore (termine poi prorogato al 31/12/1995) l’attività di Perito assicurativo potrà essere esercitata solo da chi sia iscritto nel ruolo, e definisce modalità e termini di tale iscrizione.

Ruolo nazionale dei periti assicurativi (iscrizione)
Oltre ai requisiti generici (cittadinanza, godimento dei diritti civili, esenzione da condanne penali) devono essere posseduti per l’iscrizione, i seguenti specifici requisiti: - diploma di scuola media secondaria oppure laurea (l’elenco dei diplomi ad indirizzo tecnico riportato all’articolo 5 del D.M. 9/9/92, n. 562 pubblicato sulla G.U. DEL 10/2/93 è stato superato dall’art. 2 comma d del D.M. PUBBLICATO SULLA g.u. DEL 27/12/94 n. 102 4a serie speciale). - superamento di una prova di idoneità Dalla prova di idoneità sono esentati coloro che sono forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o dilaurea in ingegneria, purchè risultino iscritti da almeno tre anni nei relativi albi professionali ed abbiano esercitato per lo stesso periodoattività nello specifico settore professionale. In via transitoria sono esentati sia dalla prova di idoneità che dal requisito del titolo di studio coloro che alla data del 28/6/95 avevano già esercitato per almeno 5 anni senza soluzione di continuità l’attività di perito assicurativo. Sempre in via transitoria possono sostenere la prova di idoneità, senza essere in possesso del titolo di studio richiesto coloro che alla stessa data del 28/6/95 avevano già esercitato continuativamente l’attività di perito assicurativo per almeno due anni.

R.C. contrattuale
E´ la responsabilità originata dalla violazione di diritti relativi, ossia derivanti da un contratto. La sua caratteristica principale sta nel fatto che essa contiene una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie all´obbligazione, nel senso che questi risponde dei danni derivanti dal suo inadempimento, ove non riesca a dimostrare che quest´ultimo non è dipeso da sua colpa. Art. 1218 C.c.  

R.C. della famiglia
Trattasi di quel complesso di responsabilità, oggetto di assicurazione mediante una polizza apposita, gravanti sui componenti di un nucleo familiare nell'ambito della vita privata. Esso è comprensivo, per esempio, della responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori, delle responsabilità per la conduzione dell'alloggio, per la proprietà di animali, per il fatto illecito dei domestici ed eventualmente per gli infortuni sul lavoro da questi subiti ecc. Definita anche "r.c. capofamiglia".

R.C. dinamica
Indica la possibilità di arrecare danni a terzi durante lo svolgimento di una determinata attività; concetto questo che si contrappone a quello relativo di danni arrecati ad attività terminata.

R.C. diretta
E' la responsabilità extracontrattuale che incombe direttamente sull'autore del fatto illecito.

R.C. extra-contrattuale
E' la responsabilità derivante dalla violazione di diritti assoluti (alla vita, all'integrità fisica, alla proprietà, ecc.), ossia riconosciuti dalla legge a tutti.

R.C. generale
Locuzione ormai definitivamente affermatasi per sostituire quella coniata in precedenza - RC Diversi o RCD - per indicare cumulativamente tutte le configurazioni di assicurazione RC "diverse" da quella concernente la circolazione automobilistica (RC Auto o RCA). Ricomprende anche l'assicurazione della responsabilità civile nei confronti degli operai o, meglio, di prestatori d'opera (RCO).

R.C. indiretta
E' la responsabilità extracontrattuale, detta anche presunta per fatto altrui, gravante su di un soggetto diverso dall'autore materiale del fatto (illecito).

R.C. oggettiva
In senso proprio è una responsabilità che prescinde dall'elemento soggettivo (dolo o colpa) e che sorge in capo al soggetto indicato dal legislatore, in virtù del solo elemento oggettivo (danno). Infatti nell'ambito del diritto anglo-americano viene indicata con la locuzione "no fault" (letteralmente: nessuna colpa). Tuttavia vengono chiamate oggettive (o quasi-oggettive) anche le responsabilità presunte.

R.C. operai
Trattasi della "Responsabilità Civile Operai", più correttamente definita R.C. prestatori d'opera, riguardante: - la rivalsa dell'I.N.A.I.L.; - le pretese del lavoratore danneggiato per il maggior danno (a prescindere dal danno biologico) rispetto alle prestazioni I.N.A.I.L ed eventualmente il danno biologico subito dal lavoratore stesso. Tali rischi sono coperti dalla polizza R.C. generale, attraverso l'apposita sezione di questa, indicata mediante la sigla R.C.O.

R.C. postuma
La responsabilità civile per danni cagionati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita. Esiste per gli edifici una specifica polizza (decennale postuma) ricompresa tra i rischi tecnologici (vedi). Per la rovina di edifici la responsabilità del costruttore si esaurisce in 10 anni.

R.C. prodotti
E' la responsabilità presunta, gravante sul produttore per i danni causati da prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri, per difetti di fabbricazione (compresa l'ideazione e la progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l'uso, ecc.). E' la sfera di responsabilità connessa attività di fabbricazione di prodotti che si manifesta attraverso specifici danni quali: vizio di progettazione, difetti di produzione, difetti di applicazione d'uso e di confezionamento.

R.C. professionale
Indica la responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri e architetti, amministratori di condomìni, ecc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d'opera intellettuale che vengono instaurati con la clientela nell'espletamento della professione. L'assicurazione di tale responsabilità si configura in modo particolare proprio in considerazione del suo aspetto contrattuale, dato che il naturale campo di espansione dell'assicurazione R.C. è quello della responsabilità extra-contrattuale, mentre l'assicurazione della responsabilità contrattuale ha carattere di eccezionalità.

R.C. smercio
Riguarda la sfera di responsabilità strettamente connessa alla commercializzazione di un prodotto e non alla sua produzione. E' il rischio che incombe sul commerciante per la conservazione non adeguata di prodotti da vendere oppure per errori nella consegna delle merci.

Rami elementari
L'espressione corrisponde alla classificazione dei rischi adottata quando dottrina e legislazione iniziarono le elaborazioni di termini e concetti inerenti le attività lavorative. L'espressione trae origine dagli "elementi naturali" perché, all'epoca, le forme assicurative erano destinate per lo più a proteggere i prodotti del suolo e le cose contro i danni provocati da eventi della natura quali tempesta, fulmine, grandine. Oggi la classificazione dei rischi per Ramo è molto più complessa, ma il termine è rimasto di uso comune nella tradizione assicurativa e nel lessico corrente per i cosiddetti Rami Danni.

Ramo
Per Ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari, con il relativo bagaglio tecnico costituito da cognizioni inerenti ai principi assuntivi e liquidativi, alle condizioni generali e particolari di assicurazione ecc. La terminologia inglese, a differenza di quella italiana, distingue i Rami Danni in "marine" (Trasporti in genere) e "non marine" (tutti i restanti). In base al nostro ordinamento, che recepisce quello comunitario, questa è la classificazione dei rischi per ramo: 1) Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); 2) Malattia; 3) Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari); 4) Corpi di veicoli ferroviari; 5) Corpi di veicoli aerei; 6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; 7) Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene); 8) Incendio ed elementi naturali; 9) Altri danni ai beni; 10) R.C. autoveicoli terrestri; 11) R.C. aeromobili; 12) R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; 13) R.C. generale; 14) Credito; 15) Cauzione; 16) Perdite pecuniarie di vario genere; 17) Tutela giudiziaria; 18) Prestazioni di assistenza (tipo Europe Assistance o simili); 19) Classificazione per il ramo Vita; 20) Classificazioni complementari.

Rappel
Termine entrato nell'uso comune per definire compenso di sovraprovvigione agli intermediari (agenti e broker) al raggiungimento di obiettivi predeterminati (produttivi, tecnici, ecc.).

Rapporto sinistri a premi
Percentuale (detta anche rapporto S/P), che scaturisce dalla comparazione tra i danni con seguito (già definiti o appostati a riserva) ed i premi relativamente ad un determinato periodo. La percentuale, per essere attendibile, deve riguardare polizze dello stesso ramo e tra loro omogenee, ma per una analisi dell'andamento di un singolo contratto vi si ricorre spesso, raffrontando i premi (relativi alle varie annualità e magari anche sulle polizze sostituite) con i sinistri con seguito avvenuti nello stesso periodo.

Rate di premio
Importi, scadenti a date contrattualmente prefissate, che costituiscono l'intera annualità di premio o frazioni di essa. Il premio, infatti, si considera riferito all'anno (salvo diversa pattuizione), ed è interamente dovuto anche quando ne sia stato consentito il frazionamento in due o più rate, con eventuale applicazione di un interesse di frazionamento.

Recesso (facoltà di)
Diritto dei sottoscrittore di dichiarare (con telegramma, fax o altro mezzo scritto) la propria volontà di annullare il contratto entro 5 giorni dalla sottoscrizione. E' concesso solo per operazioni concluse tramite la proposta e sottoscrizione "a domicilio", mentre non è applicabile per quelle effettuate presso le banche.

Recesso per sinistro
Facoltà che si riserva l'assicuratore di risolvere il contratto in relazione agli elementi emersi a seguito di ciascun sinistro. Il diritto alla risoluzione deve essere esercitato entro un determinato periodo di tempo e dovrà essere rimborsata all'assicurato la quota di premio pagata e non goduta, al netto d'imposta. Si sta lentamente introducendo il concetto, per certi rami (ad es. malattia), che l'impresa non può più esercitare questo diritto, a volte con effetto immediato, altre dopo che siano trascorsi 1,2 o più anni.

Reciprocita'
Scambio di partecipazioni riassicurative tra imprese.

Regresso (dell'impresa designata)
Nel Ramo R.C. auto è l'azione accordata all'impresa designata per recuperare, dai conducenti fuggiti e poi identificati e da quelli non assicurati, l'ammontare delle prestazioni erogate alle vittime.

Rendita
La rendita è una qualunque prestazione periodica avente per oggetto danaro o una certa quantità di cose fungibili. Nell'assicurazione vita le rendite hanno per oggetto danaro. E' anche una somma di denaro, costituente prestazione alternativa all'erogazione di un capitale, dovuta periodicamente e ricorrentemente dall'assicuratore al beneficiario di un'assicurazione sulla Vita.

Rendita fondiaria
La rendita fondiaria è una rendita perpetua costituita mediante alienazione di un immobile.

Rendita perpetua
Qualunque prestazione periodica in perpetuo, avente per oggetto danaro o una certa quantità di cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.

Rendita semplice
La rendita semplice è una rendita perpetua costituita mediante cessione di un capitale.

Rendita vitalizia
Qualunque prestazione periodica per la durata della vita del beneficiario o di altra persona, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia può costituirsi anche per testamento.

Rendita vitalizia reversibile
E' una rendita vitalizia che, in caso di morte dell'assicurato, continua, in tutto o in parte, finché il coassicurato resta in vita.

Retrocessionaria
Termine che indica l'impresa che riassicura a sua volta rischi provenienti da un riassicuratore.

Retrocessione
Nelle polizze rivalutabili, la retrocessione rappresenta la percentuale riconosciuta all’assicurato del rendimento ottenuto ogni anno dai fondi inseriti in una gestione separata. Il rendimento retrocesso aumenta quindi la prestazione dell’assicuratore che verrà pagata a scadenza, in aggiunta al rendimento già riconosciuto in sede di stipulazione della polizza a titolo di tasso tecnico.

Revoca (del beneficiario)
La designazione del beneficiario è revocabile con dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente.

Riassicuratore "captive"
Riassicuratore la cui attività principale è la prestazione di coperture in favore di altre imprese che fanno capo al suo stesso azionariato.

Riassicuratore
Impresa che partecipa ad un rischio o massa di rischi sottoscritti da altri, senza obblighi diretti verso gli assicurati.

Riassicuratore professionale
Termine che indica che l'impresa espleta la sola attività riassicurativa.

Riassicurazione
Procedimento che, attraverso la ricopertura di un rischio, massa di rischi o Ramo, permette di ridurre l'esposizione di un'impresa assicuratrice.
Attraverso la riassicurazione nelle sue varie forme, l'impresa assicuratrice si garantisce maggiore disponibilità di mezzi tecnici e finanziari, con benefici considerevoli per il proprio equilibrio finanziario e gestionale.

Riassicurazione attiva
Termine che distingue attività riassicurativa di un'impresa, in accettazione da altri.

Riassicurazione facoltativa
Opzione di cedente e riassicuratore a ricoprire una data polizza. Trattandosi di singoli rischi, il riassicuratore ha il diritto di disporre degli stessi dati che hanno condotto la cedente alla sottoscrizione originale.

Riassicurazione finanziaria
Recente forma di riassicurazione che, pur potendo contemplare un minimo di esposizione da parte del riassicuratore, finisce per configurarsi come una copertura di alcune poste di bilancio e rendita finanziaria. Alcune imprese adottano questo tipo di riassicurazione come forma di investimento in vista di future alee di bilancio negative.

Riassicurazione in esubero di pieno
Forma specifica di riassicurazione che prevede la copertura dei rischi anche al di là dei capitali stabiliti contrattualmente. Particolarmente usata per polizze aperte (in abbonamento) o cumulative, che possono comportare il superamento dei limiti prestabiliti e di cui l'impresa viene a conoscenza a posteriori.

Riassicurazione obbligatoria
La riassicurazione obbligatoria comporta l'impegno della cedente a cedere una quota del portafoglio riassicurato, determinando il trasferimento al riassicuratore di una frazione prestabilita di tale portafoglio. La cessione obbligatoria può avere caratteristiche di proporzionalità (quota pura, eccedente di somme) e/o di eccedenze di capitali (eccesso sinistri, stop loss, ecc.).

Riassicurazione passiva
Termine che distingue attività riassicurativa di un'impresa, in cessione ad altri riassicuratori.

Riattivazione (della polizza vita)
Si ha quando, verificatasi la sospensione conseguente al mancato pagamento dei premi, tale pagamento riprende (senza che il contraente ricorra al riscatto). Al contraente che abbia sospeso il versamento dei premi è infatti concessa la facoltà di chiedere, entro 24 mesi, la rimessa in vigore del contratto per l'importo del capitale o della rendita inizialmente assicurati.

Riduzione (della somma assicurata)
Si ha quando, a seguito di sinistro Furto, le somme assicurate sono ridotte, fino al termine annualità assicurativa, dello stesso importo dell'indennizzo, senza alcuna restituzione del premio. La riduzione trova la sua giustificazione nel fatto che la somma assicurata rappresenta il massimo risarcimento per ogni annualità assicurativa e con tale presupposto viene pattuito il premio.

Riduzione (nella polizza vita)
Ove l'assicurato, ricorrendone le condizioni, non chieda il riscatto della polizza Vita dopo la cessazione del pagamento dei premi, tale polizza rimane in vigore, ma le relative prestazioni risulteranno ridotte, ossia saranno rapportate al "valore attuale" della polizza stessa, all'atto della cessazione. Le polizze devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione (delle somme assicurate), in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere il predetto "valore attuale" della polizza. Per la riduzione occorre che sia decorso il termine di tolleranza, che vi sia un'antidurata del rapporto (di solito triennale) e che la specie assicurativa comporti la riserva matematica.

Riduzione del portafoglio di agenzia
La riduzione di incasso della agenzia può verificarsi a seguito di cessazione dall'esercizio di uno o più Rami da parte dell'impresa preponente, oppure a causa della cessione ad altra impresa di una parte del proprio portafoglio agenziale. Spetta in tali casi all'agente un'indennità di risoluzione sul portafoglio perduto. Ove, invece, l'impresa decida una riduzione del portafoglio agenziale al di fuori dei casi citati in precedenza, l'art.8bis dell'Accordo 1994 fissa dei limiti massimi di riduzione, proporzionali alle dimensioni dell'agenzia e prevede inoltre un congruo preavviso in favore dell'agente. All'agente, sul portafoglio perduto, dovranno essere riconosciute le indennità di risoluzione.

Risarcimento
E' l'obbligazione che grava sul responsabile per riparare il danno causato, da un fatto doloso o colposo ad una terza persona. Nell'ambito dell'assicurazione R.C., solitamente vi è coincidenza fra risarcimento dovuto al terzo dall'assicurato e indennità dovuta a quest'ultimo dall'assicuratore per tenerlo indenne. Tuttavia vi sono situazioni in cui siffatta coincidenza non si realizza. Talvolta lo stesso legislatore si riferisce al concetto di risarcimento per indicare quello di indennità.

Risarcimento proporzionale
E´ quello da farsi, in ambito di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, riducendo proporzionalmente i diritti dei danneggiati quando la pluralità globale dei loro danni superi il massimale disponibile. L. 990/69 (art. 27).  

Riscatto
Anticipata risoluzione del contratto richiesta dal Contraente. Il riscatto è un´operazione economicamente sfavorevole per l´assicurato, soprattutto se effettuata nei primi anni di vita del contratto. In caso di riscatto nei primi cinque anni di vita della polizza l´Assicurato deve restituire la somma detratta in sede di dichiarazione dei redditi dal momento in cui ha sottoscritto la polizza e quello in cui ha operato il riscatto. Inoltre, la Società è tenuta  

Rischi ad estinzione
Impegno del riassicuratore a far fronte ai propri impegni contrattuali per tutti i sinistri che possono colpire un contratto, secondo il risarcimento sostenuto da parte della cedente. Implicito in tutti i contratti di riassicurazione, questo termine indica che, salva ogni pattuizione diversa, il riassicuratore avrà estinto i propri impegni soltanto con la liquidazione definitiva dell'ultimo sinistro risultante a carico della copertura sottoscritta.

Rischi contingenti
Garanzia prestata a favore e nell'interesse del mittente/venditore, che non ha assunto l'obbligo di stipulare un contratto assicurativo per conto del ricevitore a copertura dei rischi del trasporto (ad esempio per resa FOB, C&F ecc.). Interviene nel caso in cui l'assicurato si trovi esposto a perdita o danno subiti dalla merce, non ottenendo dal destinatario il riconoscimento della somma corrispondente, in quanto da questi decurtata dall'importo fatturato e non risarcito dal proprio assicuratore.

Rischi di costruzione
Sono garantiti da apposito contratto, la cui durata inizia con la posa della chiglia sullo scafo e termina con la consegna della nave all'armatore, ad operazioni di varo, prove ed allestimento ultimate.

Rischi di scheggiatura, graffiatura, intaccatura
Rischi cui sono soggetti materiali in ceramica, porcellana e simili, oggetti verniciati, o smaltati, oppure in legno. Per la relativa garanzia il tasso di premio subisce un considerevole aumento ed è spesso prevista una franchigia fissa.

Rischi guerra
Garanzia esclusa dai vari capitolati di polizza in uso sul mercato internazionale e prestata con clausole specifiche, che prevedono il risarcimento di danni e perdite materiali, diretta conseguenza di guerra, guerra civile, rivoluzione, cattura, sequestro, mine o ordigni bellici.

Rischi marittimi
Riguardano i trasporti di merci effettuati via mare. Comprendono però anche i trasporti fluviali e lacuali.

Rischi industriali incendio
Rientrano in questa tipologia contrattuale le attività imprenditoriali finalizzate alla produzione, alla trasformazione di beni ed in genere ad ogni attività di carattere materiale non basata sulla commercializzazione dei beni stessi.

Rischi ordinari incendio
I rischi pertinenti all'assicurazione Incendio vengono suddivisi in due raggruppamenti: Rischi Ordinari e Rischi Industriali. Nell'ambito dei Rischi Ordinari sono collocate le attività che riguardano: Rischi Civili, Rischi Agricoli, Rischi Commerciali, Piccole Industrie e Rischi Vari. Lo strumento tecnico operativo che viene adottato per la quotazione dei Rischi Ordinari è la tariffa rossa, così usualmente chiamata per il colore della sua copertina. Sono previste quotazioni diversificate in relazione alle singole voci, per tutte le attività interessate, in base alle diverse modalità operative. Per i rischi di attività commerciale ed industriale è poi contemplata la cosiddetta clausola di passaggio, nella quale è definito il limite di valori dei beni oggetto attività oltre il quale la tassazione viene trasferita alla tariffa R.I. (rischi industriali).

Rischi regate
Garanzia complementare prevista dai contratti relativi alle navi ed imbarcazioni da diporto privato, assoggettata a particolari condizioni, premio addizionale e franchigia fissa.

Rischi scioperi, sommosse, tumulti popolari
Garanzia esclusa dai vari capitolati di polizza in uso sul mercato internazionale e prestata con clausole specifiche che prevedono il risarcimento di danni e perdite materiali diretti, causati da tumulti, disordini civili, persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, da terroristi o persone che agiscono per scopi politici. Nel ramo Trasporti ha validità durante il corso del viaggio nonché durante le giacenze a terra.

Rischi spaziali
Si tratta di una tipologia di rischi che ha avuto notevole sviluppo in epoca abbastanza recente (ultimo decennio). Normalmente la garanzia prestata copre la fase di lancio del missile destinato a porre in orbita il satellite (perdita del vettore) e il posizionamento in orbita (geostazionaria per i satelliti destinati alle telecomunicazioni) del satellite stesso, oltreché il suo corretto funzionamento. Dati gli altissimi costi che il lancio di un satellite comporta, i relativi rischi vengono ampiamente ripartiti sul mercato assicurativo e riassicurativo internazionale.

Rischi tecnologici
L'evoluzione tecnologica delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno convinto a raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività, oppure la singola macchina od impianto, sono esposte. In passato tali esigenze trovavano accoglimento nei vari settori tecnici in modo dispersivo e non sufficientemente allineato alle esigenze del mercato. Il termine inglese "engineering" è largamente adottato anche in Italia. Rientrano tra i rischi tecnologici diverse tipologie di rischio, suddivise in: Beni in costruzione (polizza CAR e polizza EAR ) e Beni in esercizio (guasti alle macchine, impianti e apparecchiature elettroniche, tutti i rischi della informatica, leasing, garanzia di fornitura, deterioramento merci refrigerate, decennale postuma e modulare azienda).

Rischi terrestri
Riguardano i trasporti di merci effettuati con autocarri o a mezzo ferrovia.

Rischi vari
Sono tali tutte le attività non riconducibili ad uno specifico settore tecnico, ma che comportano comunque attività di movimento materiale di prodotti in genere. Il termine ricorre nel ramo Incendio.

Rischio (a breve scadenza)
Termine comunemente riferito a rischi che coprono danni alle cose e per i quali l'esposizione del riassicuratore si estingue in breve tempo (24/36 mesi).

Rischio (a lunga scadenza)
Termine comunemente riferito ai rischi che coprono danni corporali, responsabilità civile verso terzi ed altri, per i quali l'impegno può protrarsi per più anni, sia per effetto della durata di polizza che per la complessità di eventuali contenziosi.

Rischio (assicurato)
E' la situazione, contrattualmente definita, al cui verificarsi scattano le prestazioni assicurative pattuite.

Rischio (cessazione)
Il contratto di assicurazione si scioglie se, dopo la sua conclusione, il rischio cessa di esistere, fermo il diritto dell'assicuratore ai premi fino a quando viene a conoscenza della cessazione (ed al premio in corso all'atto di tale conoscenza.

Rischio (di sviluppo)
La definizione, in uso nell'ambito della R.C. del produttore, significa che il prodotto, ritenuto sicuro alla luce del livello delle conoscenze tecnico-scientifiche in atto al momento del lancio sul mercato, potrà risultare non più sicuro in base a quello che sarà tale livello in un momento successivo. In Italia ed altrove, salvo qualche eccezione, l'ordinamento giuridico non pone il rischio di sviluppo a carico del produttore, la cui responsabilità, quindi, si valuta alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche del tempo in cui il prodotto viene messo in circolazione.

Rischio (diminuzione)
Mutamento che rende il rischio meno gravoso per l'assicuratore che, quindi, deve ridurre correlativamente il premio a partire dalla prima scadenza successiva alla notizia, salvo che non preferisca recedere dal contratto.

Rischio (escluso)
E' una delle eventualità, compresa fra tutte quelle possibili, atta a determinare la situazione da fronteggiare assicurativamente e che invece, se determinata da tale eventualità, non viene fronteggiata, avendo le parti convenuto di non far scattare, in presenza di quest'ultima, le prestazioni assicurative di cui alla polizza. Il concetto può essere chiarito con un esempio. Si pensi ad un'impresa edile assicurata per la R.C. in relazione alla sua attività svolta "senza uso di macchine". In tal caso i danni causati impiegando, poniamo, una ruspa, costituiscono rischio escluso. Lo stesso dicasi per l'esclusione dei danni a condutture sotterranee, per l'esclusione dei danni da assestamento del terreno, ecc. Molte esclusioni possono essere eliminate inserendo in polizza apposite clausole (contro pagamento del relativo sovrappremio), ma per ragioni di diritto e di tecnica assicurativa, è da escludere la possibilità di una perfetta coincidenza fra le prestazioni assicurative in concreto ottenibili (rischio assicurato) e tutte le eventualità possibili (rischio "naturale").

Rischio (inesistenza)
Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della stipulazione.

Rischio (natura del)
Il rischio, oltre a costituire il presupposto indispensabile dell'assicurazione, rappresenta anche il pregiudizio economico derivante dalla possibilità che si verifichi un determinato evento. Quindi questa possibilità di accadimento determina la potenziale gravità dello stesso rischio e la specifica attribuzione al settore assicurativo interessato.

Rischio (non compreso)
E' la possibilità che si verifichi una certa situazione per una eventualità non connaturata al caso considerato in polizza. Il concetto può essere chiarito attraverso un esempio. Si pensi ad un artigiano assicurato per la R.C. per la sua attività di elettricista: ove egli arrechi danni a terzi praticando un buco in un muro per far passare un cavo elettrico non si può parlare di rischio non compreso, in quanto connaturato con attività edilizia e non con quella di elettricista; ove invece l'elettricista abbatta e ricostruisca un muro intero siamo di fronte ad un rischio non compreso.

Rischio agricolo
Per rischio agricolo si intendono tutte le attività pertinenti al mondo agricolo di coltivazione, allevamento e commercializzazione conseguente.

Rischio civile
Per rischio civile si intendono le abitazioni, gli uffici, le scuole ed in genere quegli enti dove non si esercitano attività materiali di commercializzazione di prodotti, né lavorazioni in genere.

Rischio commerciale
Per rischio commerciale si intendono le attività di scambio di beni, sia al dettaglio che all'ingrosso (acquisto di merci e loro rivendita), con tutte le operazioni attinenti.

Rischio comune
Con tale espressione si intende che gli enti assicurati sono anche interessati da altro contratto stipulato dalla stessa impresa. Nel contratto andrà precisato che la polizza forma rischio comune con altra (da specificare).

Rischio elementare
Nelle assicurazioni Incendio si definisce Rischio Elementare ogni rischio così come indicato dalle singole voci della tariffa. Si precisa che l'esistenza di merci pertinenti e coesistenti con un'industria non costituisce rischio elementare nei confronti dell'industria stessa.

Rischio elettronica
E' una speciale forma di assicurazione destinata a tutelare gli impianti e le apparecchiature elettroniche contro tutti gli eventi accidentali che non siano espressamente esclusi. In pratica la garanzia elettronica è del tipo "all risks" ed è integrativa del contratto di manutenzione. Per consuetudine è assegnato al Ramo Incendio.

Rischio locativo
Mediante questa copertura l'assicurato è garantito quando, a seguito di incendio o di altro evento compreso in polizza, ricorra una sua responsabilità per i danni subiti dai locali tenuti in locazione. E' una forma di assicurazione R.C. prestata nell'ambito del Ramo Incendio.

Rischio normale
E' il rischio che non presenta, per ragioni sanitarie e/o extra sanitarie, una sopramortalità. Se il rischio è normale, il costo delle prestazioni garantite corrisponde al teorico costo medio previsto nella costruzione del prezzo di vendita e quindi va senz'altro applicato il premio di tariffa corrispondente alla forma scelta, all'età ed alla durata contrattuale.

Rischio putativo
E' un rischio mai esistito o già cessato o che ha dato origine ad un sinistro verificatosi anteriormente alla stipulazione del contratto assicurativo che, in tali eventualità, è nullo.

Rischio separato
Nell'assicurazione Incendio è, per definizione, la coesistenza di uno o più rischi elementari, disgiunti e separati da muro pieno, o spazio vuoto superiore ad un metro.

Rischio singolo
Nell'assicurazione Incendio è l'insieme dei beni pertinenti il rischio, oggetto dell'assicurazione, ubicati a meno di 40 metri fra loro e inerenti attività di un unico imprenditore.

Rischio tarato
E' il rischio che presenta, per ragioni sanitarie e/o extra sanitarie, una sopramortalità che si traduce in un presumibile maggior costo delle prestazioni garantite dall'assicuratore. Comporta la richiesta di premio superiore.

Riserva completa
E' una riserva calcolata tenendo conto : - degli impegni reciproci dell'assicuratore e dell'assicurato; - delle spese di gestione che l'assicuratore deve ancora sostenere, a fronte di caricamenti già incassati; - delle spese di acquisto che l'assicuratore ha sostenuto e non ancora recuperato con l'incasso dei premi.

Riserva d'inventario
E' il valore di una riserva ottenuta sommando all'importo della riserva matematica, in base ai premi puri, l'ammontare delle spese di gestione, che l'assicuratore deve ancora sostenere a fronte di caricamenti gi incassati.

Riserva matematica
E´ un accantonamento di importi calcolati in base agli impegni assunti dall´Assicuratore nei confronti dell´Assicurato. Il suo ammontare è dato dal valore attuale medio delle prestazioni future dell´Assicuratore al netto del valore attuale medio dei versamenti futuri del Contraente. La riserva matematica è alimentata da una parte del premio versato dal Contraente e confluisce in una gestione separata dalle altre attività dell´Assicuratore. Costituisce la garanzia di far fronte agli impegni futuri nei confronti degli Assicurati. A tutela degli Assicurati, ci sono vincoli di legge che impongono agli Assicuratori particolari obblighi nell´entità e nella gestione della riserva matematica. L. 742/86 (Artt. 31 e 35)  

Riserva per premi puri
E´ la riserva matematica calcolata tenendo conto solo degli impegni reciproci dell´assicuratore e dell´assicurato. L. 742/86 (art.31).  

Riserva per rischi catastrofali
E' uno speciale accantonamento, il più delle volte imposto per decreto ministeriale, stabilito per fronteggiare i rischi, di natura catastrofale o ciclica, specifici di particolari settori.

Riserva premi
E´ così definita l´appostazione in bilancio delle quote di premio incassate nell´anno, ma riferentisi ai rischi che si protrarranno nell´esercizio successivo. La riserva premi può essere determinata in misura forfettaria o con il metodo ´´pro rata temporis´´. E´ anche la somma o la percentuale riconosciuta dal riassicuratore alla cedente a garanzia degli impegni assunti ed in corso di estinzione. Questa posta ha principi e destinazione identici a quelli imposti alla cedente da norme e legislazioni locali. L´accantonamento della Riserva Premi segue vari criteri (analitici o forfettari) la cui scelta spetta all´impresa cedente. Nella riassicurazione è uso comune applicare una percentuale forfettaria che varia in base alla specificità del Ramo protetto e/o agli obblighi di legge del paese della cedente. L. 295/78 (art. 30).  

Riserva prospettiva
E´ la riserva matematica, calcolata come differenza tra i valori attuali, attuariali degli impegni futuri dell´assicuratore e quelli eventuali dell´assicurato. L. 742/86, (artt.31 e 35).  

Riserva retrospettiva
E´ la riserva matematica, calcolata come differenza tra i montanti attuariali, relativi agli anni passati, rispettivamente dell´assicurato e dell´assicuratore. L. 742/86 (artt. 31 e 35).  

Riserva ricorrente
L´ammontare della Riserva Matematica, al tempo ´´s+1´´ Vs+1, si può determinare sulla base del valore della riserva stessa. L. 742/86 (artt. 31 e 35).  

Riserva sinistri
E´ così definita l´appostazione in bilancio delle somme relative a sinistri denunciati nell´esercizio, ma non ancora pagati. E´ anche voce passiva del bilancio dell´impresa, garantita mediante l´accantonamento di idonee attività in conformità alla legge. E´ l´ammontare dei sinistri denunciati, ma non ancora liquidati, risultanti a carico del riassicuratore in un dato esercizio. Secondo le pattuizioni contrattuali, la risultanza che emerge può comportare un addebito o può avere soltanto carattere indicativo, per permettere al riassicuratore di provvedere al suo accantonamento nei propri bilanci. L. 295/78 (art. 30).  

Riserva zillmerata
E´ una riserva ottenuta sottraendo dall´importo della riserva matematica per premi puri, l´ammontare delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate. Il termine trae origine dal nome dell´attuario tedesco Zillmer. L. 742/1986 (Art. 36).  

Riserve di senescenza
Sono così definiti gli accantonamenti di una parte dei premi incassati, costituiti dall'assicuratore per far fronte al progressivo appesantimento del rischio con il passare del tempo. Ciò si riscontra specificatamente nel Ramo Malattie, dove la costituzione di tali riserve è strettamente connessa con l'allungamento della vita umana e con il maggior ricorso a cure mediche rese necessarie dall'età sempre più avanzata.

Riserve tecniche
Sono di più tipi: due per i Rami Danni (riserve premi e riserve sinistri) e quattro per il Ramo Vita. Vanno calcolate ed iscritte in bilancio, nonché garantite con idonee attività a norma di legge. Indica anche le seguenti riserve: - riserva matematica in base ai premi puri; - riserva spese di gestione; - riserva per soprappremi sanitari e professionali; - riserve premi e sinistri per le assicurazioni complementari. L. 295/78 (artt. 30 ss.) e L. 742/86 (artt. 31 ss.)  

Risk management
Letteralmente "gestione dei rischi" (dell'azienda). Consiste nella efficiente pianificazione delle risorse aziendali necessarie a proteggere l'equilibrio economico e finanziario - come pure la capacità operativa dell'azienda stessa - se in presenza di eventi dannosi, onde stabilizzare il costo del rischio sul breve e sul lungo periodo, minimizzando costo ed effetti del rischio sui singoli esercizi. Il termine inglese è largamente adottato anche in Italia. Il risk management prevede varie fasi o tecniche: - individuazione e analisi dei rischi - trattamento dei rischi stessi.. - Il trattamento consiste nel controllo e nel finanziamento delle perdite potenziali. Tecniche di controllo delle perdite: eliminazione o riduzione dei rischi. Tecniche di finanziamento delle perdite: trasferimento a terzi (assicurazione) o ritenzione del rischio (autoassicurazione).

Risk manager
Responsabile delle politiche di rischio di un'azienda. Figura professionale che opera in stretto rapporto con l'alta direzione. Provvede alla definizione delle politiche e strategie di rischio della azienda, alla loro attuazione, al continuo monitoraggio dei risultati e della evoluzione del rischio al fine di ridefinire eventualmente tali politiche e strategie.

Ritenzione netta
Quota di rischio che l'assicuratore tiene a proprio carico, al netto di quanto ceduto in riassicurazione.

Ritiro patente (assicurazione)
Trattasi di un'assicurazione mirante a compensare, attraverso la corresponsione di una diaria, l'automobilista destinatario del provvedimento di sospensione della patente di guida. All'origine di tale copertura vi è la considerazione, talvolta priva di riscontro effettivo nella realtà, che detto provvedimento arrechi un danno economico. Ad evitare che questa garanzia possa costituire un incentivo ad una guida spericolata, la prestazione assicurativa opera solo quando il provvedimento è determinato da incidente da circolazione che abbia provocato morte o lesioni anche gravi e gravissime e mai per semplici violazioni del codice della strada. Il termine "ritiro patente", di uso comune, non è del tutto corretto, poiché la garanzia opera in caso di sospensione temporanea e non mai per il ritiro (revoca) che è definitivo.

Rivalsa
Diritto che, nell’assicurazione obbligatoria rc auto, spetta all’assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l’assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione, ma non ha potuto farlo dato il regime di inopponibilità delle eccezioni contrattuali al terzo danneggiato sancito, in questo campo, dalla legge.

Rappresentanza
E´ la rappresentanza, che deve essere dotata di una sede e diretta da un rappresentante generale residente in Italia, istituita nel nostro territorio nazionale da un´impresa estera per esercitare l´assicurazione secondo la legge italiana. Le leggi più recenti, emanate in base a direttive comunitarie, disciplinano diversamente le rappresentanze di imprese provenienti da paesi comunitari e di imprese provenienti da paesi terzi rispetto alla C.E.E. Vedi TRATTATO DI ROMA, PRESTAZIONE (LIBERTA´ DI). D.P.R. 449/59, L. 295/78, L. 742/86.  

Regola proporzionale
Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza : in questi casi, l’indennizzo spettante all’assicurato non corrisponde all’intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro. ESEMPIO Assicurazione contro il rischio di incendio di un’abitazione per la quale, al momento della stipula del contratto di assicurazione, venga stabilito un valore di 200 milioni (valore assicurato). Se si verifica un incendio che provoca un danno valutato in 60 milioni e se si riscontra che, al momento del sinistro, il valore effettivo dell’abitazione è di 400 milioni, l’indennizzo che l’assicuratore versa non è pari a 60 milioni (ossia l’intero danno subito dall’assicurato), bensì a 30 milioni. L’indennizzo viene infatti ridotto in base al rapporto esistente tra valore assicurato (200 milioni) e valore del bene al momento del sinistro (400 milioni) : 60 x (200:400)= 30 milioni. Valore assicurato 200 Valore assicurabile 60 Danno subito 30 Danno indennizzato RENDITA VITALIZIA Contratto di assicurazione sulla vita del tipo caso vita che prevede il pagamento da parte dell’assicuratore di una rendita per l’intera durata della vita dell’assicurato. Si distingue tra rendita immediata, quando il pagamento della rendita decorre dal momento della stipula del contratto, e rendita differita, quando il pagamento della rendita decorre da una certa data successiva alla stipula del contratto (c.d. termine di differimento).  

Regole evolutive
Nel Ramo R.C. auto (autovetture ad uso privato) l´assenza o la presenza di sinistri nel periodo di osservazione comporta l´applicazione di diversi coefficienti di determinazione del premio per annualità successiva, corrispondenti a diverse ´´classi di merito´´ che si determinano, a seconda dei sinistri ´´osservati´´, sulla base di una tabella detta appunto ´´delle regole evolutive´´. Vedi BONUS-MALUS, PERIODO DI OSSERVAZIONE.  

Reversibilità
Nelle assicurazioni sulla vita, clausola che prevede, in caso di decesso del titolare di una rendita vitalizia in corso di erogazione, la possibilità che la rendita continui in favore di un’altra persona.

Rischi esclusi
Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Le esclusioni possono dipendere da circostanze diverse, riguardanti la causa dell’evento dannoso (ad esempio, nell’assicurazione incendio, l’esclusione dell’incendio provocato da atti di guerra), il tipo di danno che ne è derivato (ad esempio, nell’assicurazione incendio, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici), il tempo od il luogo in cui il sinistro si è verificato, ecc..

Rischio (aggravamento)
Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravita ed intensità del rischio. L´assicurato ha l´obbligo di darne immediata comunicazione all´assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui l´aggravamento si è verificato. L´assicuratore, tuttavia, ha la facoltà di recedere immediatamente dall´assicurazione se l´aggravamento è tale che non avesse consentito l´assicurazione, mentre ne ha la facoltà dopo 15 giorni se la nuova situazione avesse comportato un maggior premio. Se non si trattasse di circostanze sopravvenute dopo la stipulazione del contratto il rischio sarebbe stato diverso sin dall´origine. Vedi DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI. Confrontare gli artt. citati per la diversa formulazione del codice civile (rami Danni e Vita) e del codice della navigazione (Ramo Trasporti).  

Run off
Impegno del riassicuratore a far fronte ai propri impegni contrattuali per tutti i sinistri che possono colpire un contratto, secondo il risarcimento sostenuto da parte della cedente. Implicito in tutti i contratti di riassicurazione, questo termine indica che, salva ogni pattuizione diversa, il riassicuratore avrà estinto i propri impegni soltanto con la liquidazione definitiva dell´ultimo sinistro risultante a carico della copertura sottoscritta.  

Regola proporzionale
Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza : in questi casi, l’indennizzo spettante all’assicurato non corrisponde all’intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro. ESEMPIO Assicurazione contro il rischio di incendio di un’abitazione per la quale, al momento della stipula del contratto di assicurazione, venga stabilito un valore di 200 milioni (valore assicurato). Se si verifica un incendio che provoca un danno valutato in 60 milioni e se si riscontra che, al momento del sinistro, il valore effettivo dell’abitazione è di 400 milioni, l’indennizzo che l’assicuratore versa non è pari a 60 milioni (ossia l’intero danno subito dall’assicurato), bensì a 30 milioni. L’indennizzo viene infatti ridotto in base al rapporto esistente tra valore assicurato (200 milioni) e valore del bene al momento del sinistro (400 milioni) : 60 x (200:400)= 30 milioni. Valore assicurato 200 Valore assicurabile 400 Danno subito 60 Danno indennizzato 30  

Registro di opposizione
Registro d´opposizione (Registro negativo) in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere le comunicazioni commerciali e che deve essre consultato regolarmente e rispettato dai professionisti prima di inviare alla persona fisica comunicazioni commerciali non sollecitate utilizzando la posta elettronica.
Sanzione amministrativa
Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

Società mutue assicuratrici
Sono imprese assicuratrici costituite in forma mutua, la cui principale caratteristica consiste nel fatto che gli assicurati sono, allo stesso tempo, soci della mutua stessa. Esistono anche soci non assicurati, denominati “sovventori”, che versano il contributo sociale. Sono presenti in Italia alcune imprese assicuratrici, costituite in forma mutua, che esercitano l’assicurazione con le stesse modalità previste per le S.p.A. I soci della mutua possono essere “garanti” (che costituiscono il patrimonio sociale) e “assicurati”, quando la polizza contiene il vincolo di mutualità. Questi ultimi godono dei benefici di mutualità (sono determinati dal risparmio annuale, detratti gli accantonamenti prescritti dalla legge e quelli eventualmente previsti dall’atto costitutivodella società stessa).

Sovrassicurazione
Se il contraente ha dolosamente sovrassicurato le cose, l’assicurazione non è valida, fermo restando il diritto dell’assicuratore (purchè in buona fede) al premio in corso. Se invece non vi è dolo da parte dell´assicurato, l´assicurazione ha effetto fino alla concorrenza del valore reale delle cose ed è possibile ottenere per l’avvenire la correlativa riduzione di premio. Art. 1909 C.c.  

Switch
Termine usato per indicare il passaggio da un fondo comune di investimento ad un altro gestito dalla medesima società di gestione. Nelle polizze unit linked, con tale termine si indica la possibilità per l'assicurato di spostare le quote possedute da una linea d'investimento ad un'altra (da un fondo ad un altro).

Scoperto
Somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'assicurato, espressa in percentuale. Può coesistere con la franchigia. Normalmente viene convenuto in polizza per specifiche situazioni di rischio oppure per imporre all'assicurato alcune norme comportamentali da porre in atto per ridurre l'esposizione al rischio.

Senza franchigia
S'intende che i danni e le perdite risarcibili dagli assicuratori verranno liquidati integralmente, ovvero senza deduzione di alcuna franchigia.

Sinistri di competenza
Appostazione a bilancio della somma di tutti i sinistri di competenza dell'esercizio, siano essi pagati o appostati a riserva. Indica anche, nei contratti di riassicurazione che prevedono l'adozione del sistema clean-cut, la massa di sinistri effettivamente a carico del riassicuratore. La formula adottata per la determinazione dei "sinistri di competenza" è identica a quella usata nei prospetti ministeriali di bilancio, ossia: sinistri pagati e riservati dell'esercizio, meno riserva sinistri di esercizi precedenti, se riportata.

Sinistro
Nell'assicurazione vita corrisponde al decesso dell'assicurato che determina il pagamento al Beneficiario designato in polizza, da parte dell'Impresa, delle prestazioni garantite dal contratto in caso di morte.

Società di gestione
Società costituite da banche, compagnie di assicurazione o gruppi finanziari, con lo scopo di gestire i fondi comuni. Esiste una precisa normativa cui devono sottostare tutte le società di gestione e che riguarda sia l'ammontare del capitale sociale, la sede legale e amministrativa della società, sia requisiti di professionalità dei suoi amministratori.

Società di intermediazione mobiliare - SIM
Nuova figura di intermediario finanziario, istituita con la Legge n. 1 del 2.1.1991, autorizzata a svolgere attività di: raccolta di ordini di acquisto e vendita, negoziazione titoli, collocamento e distribuzione tra il pubblico di valori mobiliari, gestione di patrimoni mobiliari, consulenza finanziaria, sollecitazione del pubblico risparmio, anche presso l'abitazione del risparmiatore. Le SIM possono essere polifunzionali o specializzate nello svolgimento di una sola o più di una delle attività sopra elencate (ad esempio: le SIM di distribuzione sono specializzate nella attività di sollecitazione del pubblico risparmio, cioè la vendita al pubblico di prodotti finanziari anche al di fuori della sede sociale).



Società di investimento a capitale variabile - SICAV
Società per azioni che ha per oggetto esclusivo l'investimento collettivo in valori mobiliari dei patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico in via continuativa di proprie azioni.



Società mutua
Sono presenti in Italia alcune imprese assicuratrici, costituite in forma mutua, che esercitano l´assicurazione con le stesse modalità previste per le S.p.A.. I Soci della Mutua possono essere ´´garanti´´ (che costituiscono il patrimonio sociale) e ´´assicurati´´, quando la polizza contiene il vincolo di mutualità. Questi ultimi godono dei benefici di mutualità.<BR>Da non confondere con le Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.) che non sono autorizzate a esercitare l´assicurazione. R.D. 966/23, D.P.R. 499/59, L. 295/78, L. 742/86 e Artt. 2546 usque ad 2548 C.c.  



Soggetto collocatore
Società (SIM), banca o altro ente, incaricato della attività di distribuzione delle quote di un fondo presso i risparmiatori.



Somma assicurata
Nelle assicurazioni delle cose è la somma riferita alle stesse in sede di conclusione del contratto e indicata in polizza, fermo restando che nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Diverso il discorso per le assicurazioni di persone, sulla Vita o contro gli Infortuni, ove non si pone, ovviamente, il problema del valore al tempo del sinistro. Nei Rami Infortuni e Vita viene spesso adottato il termine - in questo caso equivalente - di capitale assicurato.



Sovrappremio
E' la maggiorazione che si aggiunge al premio di polizza, desunto da tariffe per rischi "normali", che si applica quando ricorrono circostanze aggravanti (ad. es. la vetustà nell'assicurazione R.C. di fabbricati) o quando la garanzia debba essere estesa a rischi particolari (ad. es., nel Ramo Infortuni, la pratica di uno sport normalmente escluso dalle condizioni generali di assicurazione).
E' la maggiorazione che si aggiunge al premio originale e corrisponde al presunto costo della sopramortalità presentata dal rischio o alla situazione che, nelle assicurazioni contro i Danni, rende più gravosa la posizione dell'assicuratore.
Sospensione e riattivazione
Durante la vita di un contratto di assicurazione è possibile, a determinate condizioni, pattuire una sospensione dell'efficacia della garanzia. Quando viene richiesto il ripristino dell'operatività, questa si definisce riattivazione. Altra tipologia di sospensione/riattivazione, in questo caso automatica, si verifica se il pagamento del premio è stato procrastinato oltre il 15° giorno dalla scadenza della rata.

Sottoassicurazione (o assicurazione parziale)
Si verifica sottoassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di Assicurazione a primo rischio assoluto). ESEMPIO Se un’abitazione del valore di 200 milioni viene assicurata per un valore di 100 milioni, si ha sottoassicurazione. In caso di danno pari a 60 milioni, l’assicuratore corrisponderà l’indennizzo di 30 milioni. Valore assicurato 100 Valore assicurabile 200 Danno subito 60 Danno indennizzato 30 SUBAGENTE Professionista che, con l’onere di gestione a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all’incarico, affidatogli da un agente, di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione e non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma. SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE Nelle assicurazioni contro i danni, facoltà dell’assicuratore che abbia corrisposto l’indennizzo di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto illecito di un terzo. Nelle assicurazioni contro i danni alla persona, l’assicuratore può rinunciare contrattualmente alla surrogazione, lasciando così impregiudicati i diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile.  



Spese (del riassicuratore)
Nel calcolo della partecipazione agli utili, si considera una certa percentuale dei premi ceduti a copertura delle spese di gestione del riassicuratore, in deduzione dell'utile che dar luogo ad un ristorno in favore della cedente.

Spese di giustizia
(in un procedimento penale o civile)
Sono le spese del processo penale (senza considerare l'onorario del difensore) che vengono poste a carico dell'imputato in caso di condanna.

Spese di soccombenza
Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.

Spese peritali
Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Spese di perizia
Unitamente agli onorari del Commissario d'avaria, rappresentano il costo relativo all'intervento ed accertamento dei danni e fanno parte dell'importo reclamabile presso l'assicuratore.

Stato di necessita'
Fa venir meno la responsabilità in sede penale e civile, ma in questo secondo caso l'autore del fatto può essere tenuto a corrispondere al danneggiato un equo indennizzo rimesso alla valutazione del giudice. La situazione ricorre quando l'autore del fatto vi è stato costretto dalla necessità di salvare se stesso od altri da un pericolo incombente (da lui non volontariamente causato e non altrimenti evitabile).

Subagente di assicurazione
E' colui che assume l'incarico di gestire e concludere contratti per conto di un agente di assicurazione. L'attività di subagente di assicurazione, svolta per almeno due anni in modo continuativo e professionale costituisce titolo sostitutivo dell'esame di idoneità per conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione. La norma citata fornisce anche una definizione del subagente professionista di assicurazione, "intendendosi per tale colui che, con l'onere di gestione a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all'incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attività impreditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma".

Surrogazione (del creditore nei diritti del debitore)
Il creditore ha azione surrogatoria, nel senso che, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare. Un'autorevole corrente dottrinaria, suffragata anche da supporti giurisprudenziali, sostiene l'ammissibilità di tale azione nell'ambito dell'assicurazione R.C., riconoscendo al terzo danneggiato di agire nei confronti dell'assicuratore surrogandosi all'assicurato (quale creditore dell'assicuratore).

Surrogazione (dell'assicuratore)
L'assicuratore che ha pagato indennità è surrogato, fino all'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Di fatto l'assicuratore si sostituisce all'assicurato e questi è responsabile del pregiudizio arrecato ai diritti dell'assicuratore stesso. La surrogazione non ha luogo (eccetto che per i casi di dolo) nei confronti dei figli ed altri congiunti stretti, conviventi con l'assicurato, e nei confronti dei suoi domestici. Anche l'I.N.A.I.L. beneficia della surrogazione. Nella pratica quotidiana la surrogazione viene definita "rivalsa".

Switch
Termine usato per indicare il passaggio da un fondo comune di investimento ad un altro gestito dalla medesima società di gestione.

Singolo rischio
Si considerano tali le cose che si trovano riposte in un unico locale od in più locali fra loro comunicanti. Trova applicazione nel ramo Incendio.  

Sinistri non definiti
Sono quelli che al termine dell´esercizio, per motivi diversi, non hanno ancora trovato definizione. Vengono tenuti in evidenza al fine di determinare i prevedibili esborsi che costituiscono la riserva sinistri (posta passiva del bilancio).  

Sinistri tardivi
Posta di bilancio che indica un supplemento della riserva sinistri a copertura di danni sconosciuti al momento della stesura. Quando usato nella riassicurazione, l´I.B.N.R. acquisisce importanza rilevante nella determinazione del costo di copertura. Letteralmente: accaduti ma non denunciati.  

Sopramortalità
E´ la caratteristica attribuita ai rischi che presentano significative anomalie riguardanti i seguenti fattori: normali (et e sesso), biologici, occupazionali e ambientali.  

Sottoscrittore
E´ l´incaricato di una impresa con poteri di accettazione di rischi in assicurazione e/o riassicurazione. Vedi ASSUNTORE, LLOYD´S, NAMES, UNDERWRITER.  

Sottoscrittore delegatario
E´ il riassicuratore che conviene e determina con la cedente le condizioni di un contratto di riassicurazione.  

Sovracommissione
Commissione supplementare da calcolarsi in aggiunta a quella originale. Generalmente applicata nei contratti di retrocessione, questa commissione rappresenta un indennizzo a copertura delle spese del riassicuratore-cedente ed è da calcolarsi, secondo accordi contrattuali, sul premio originale lordo o netto. Per l´assicurazione vedi RAPPEL.  

Spese di conservazione
Esborsi sostenuti dall´assicurato o da terzi per suo conto, allo scopo di evitare o ridurre un danno risarcibile dagli assicuratori. Vedi SPESE DI SALVATAGGIO. Art. 1914 C.c. e Art. 534 C.d.n.  

Spese di salvataggio
Nelle assicurazioni contro i danni, esse rappresentano le spese eventualmente sostenute dall’assicurato, dopo il verificarsi del sinistro, per evitare o ridurre il danno. Le spese di salvataggio sono a carico dell’assicuratore. In caso di sottoassicurazione l’assicuratore risponde di dette spese nella proporzione esistente tra valore assicurato e valore assicurabile.

Stop loss
Forma di riassicurazione operante a protezione del bilancio di un Ramo, tendente a limitare l´impatto finanziario derivante alla cedente da andamenti negativi o da alee di rischio incontrollabili o imprevedibili. Il riassicuratore presta copertura dopo una certa sinistralità, sino ad un limite convenuto. Priorità e limite massimo sono rapportati alla massa premi riassicurata.  

Suicido dell´assicurato
In caso di suicidio dell´assicurato prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, o dalla sua riattivazione dopo la sospensione seguita al mancato pagamento dei premi, l´assicuratore, salvo patto contrario, non è tenuto ad erogare le prestazioni pattuite. Art. 1927 C.c.  
Tempario
Tabelle utilizzate dai liquidatori sinistri e dai periti delle imprese assicuratrici che stabiliscono, con obiettività, i tempi di manodopera necessari per riparazioni di carrozzeria e meccanica relativi ai veicoli incidentati.

T.F.R.  
Sigla che sta ad indicare il ´´trattamento di fine rapporto´´ (economico), che spetta al lavoratore dipendente che cessa il proprio rapporto con il datore di lavoro. Art. 2120 C.c.  

Tabella dei massimali
Un contratto di riassicurazione di uno o più Rami può prevedere una differenziazione dei massimali per specifiche categorie e/o sottocategorie di rischi, secondo una tabella che va a formare parte integrante del testo contrattuale del trattato.

Tabella invalidita' infortuni (A.N.I.A.)  
La polizza Infortuni riporta nelle condizioni generali una tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti da applicarsi al capitale assicurato per invalidità totale; per quelle non riportate si fa normalmente riferimento ad una generica capacita lavorativa che viene ad essere ridotta a seguito delle lesioni subite. La tabella, di uso generalizzato, è detta A.N.I.A. in quanto essa proviene dagli studi della Sezione Tecnica Infortuni della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici. La tabella è meno favorevole per l'assicurato di quella I.N.A.I.L. e spesso l'adozione di questa ultima comporta l'applicazione di un soprappremio.

Tabella invalidità infortuni (I.N.A.I.L.)  
Il D.P.R. 1124/65 obbliga all´assicurazione infortuni per tutti i lavoratori impegnati in particolari attività manuali od a contatto con macchinari in genere; la prestazione è costituita da una rendita secondo una particolare tabella di lesioni alla quale corrisponde una valutazione percentuale graduata sulla invalidità totale. Nelle assicurazioni private Infortuni si fa molto spesso riferimento a tale tabella, (la cui adozione spesso comporta un soprappremio) mediamente più elevata in termini percentuali di quella predisposta dall´A.N.I.A. - generalizzata - e adottata da molte imprese; la prestazione comunque viene effettuata nel rispetto delle norme contrattuali (erogazione indennità applicando al capitale assicurato la percentuale indicata in tale tabella, senza inserimento della franchigia relativa disposta obbligatoriamente dalle condizioni I.N.A.I.L. e corresponsione di un capitale e non di una rendita). Mentre l´assicuratore privato corrisponde indennità, l´I.N.A.I.L. eroga una rendita e può periodicamente sottoporre a visita di controllo il proprio assicurato. Quando riscontra una riduzione della percentuale di invalidità al di sotto della franchigia relativa, l´Ente cessa la corresponsione della rendita. D.P.R. 1124/65 (e tabelle allegate).  

Tacito rinnovo
Condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta. La polizza si rinnova tacitamente, in mancanza di tempestiva disdetta, per un periodo uguale a quello iniziale, ma non superiore a 2 anni, e così successivamente. Di fatto una polizza annuale si rinnova di anno in anno e quella poliennale di biennio in biennio. La polizza temporanea (rischio di durata inferiore a un anno) non è soggetta a tacita rinnovazione.

Tariffa  
Elencazione dei premi da prospettare alla clientela in ordine alla copertura delle diverse tipologie di rischio, relativamente ai singoli Rami. Nella pratica la "tariffa" comprende anche norme, clausole, nonché indicazioni varie di ordine tecnico (ad esempio franchigie e scoperti). Nel ramo Vita ogni tariffa deve essere preventivamente approvata dal Ministero dell'Industria.

Tariffe  
Sono così definite le forme assicurative, che classificate a seconda delle modalità di corresponsione delle prestazioni assicurate, si distinguono in assicurazioni di capitali e di rendite.


Transazione
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.  


Tasso di interesse  
Consiste nell'interesse rapportato al capitale prestato. E' solitamente espresso in termini percentuali ed è riferito al periodo di un anno.

Tasso di premio  
Tasso, generalmente da conteggiarsi sulla somma assicurata, per determinare il premio richiesto dall'assicuratore a fronte della garanzia prestata. Il tasso è generalmente indicato in "per mille" o "per cento", ma non mancano eccezioni. Ad esempio per la inabilità temporanea e per altri tipi di diaria esso è indicato "per lira".

Tasso di rivalutazione  
E' il tasso che si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico di tariffa, la differenza tra il tasso retrocesso e il tasso tecnico.

Tasso forfettario  
Percentuale che, in relazione alla varietà dei rischi e tenuto conto dell'incidenza determinata dall'esistenza di più somme assicurate, consente di prendere in considerazione unicamente il totale di queste, semplificando il conteggio del premio.

Tasso interbancario  
E' il tasso di interesse corrisposto ai depositi in lire nei rapporti fra i vari istituti di credito. E' spesso usato come riferimento per l'indicizzazione delle cedole delle obbligazioni.

Tasso inverso  
E' una forma di tassazione variabile che prevede un maggiore esborso della cedente in caso di andamento favorevole, ma minore in caso di perdita. Questo sistema di calcolo di premio ha il vantaggio di non aggravare il bilancio della cedente nelle annualità sfavorevoli. Particolarmente usato nei rami in cui gli eventi dannosi dipendono dalla natura (es. grandine).

Tasso retrocesso  
E' il tasso di rendimento annuo attribuito agli assicurati che hanno stipulato una polizza Vita con tariffa rivalutabile. Il tasso retrocesso si ottiene moltiplicando il tasso di rendimento delle riserve matematiche, delle polizze rivalutabili, per la percentuale di retrocessione. Può essere attribuito agli assicurati in percentuali variabili da impresa a impresa.

Tasso tecnico  
Interesse riconosciuto dall'Impresa di assicurazioni per tutta la durata del contratto. Per le attuali polizze Alleanza utilizza il 3%.

Tasso variabile
Adottata nella riassicurazione non proporzionale, questa forma di tassazione, con minimo e massimo, si basa sull'incidenza dei sinistri.

Tavole di mortalità  
Sono tavole numeriche elaborate dall'ISTAT, in occasione dei censimenti della popolazione italiana che partendo da una popolazione teorica iniziale di 100.000 individui in età zero, indicano per ogni età: il numero dei viventi, dei morti, la frequenza di morte, la vita media.

Temporanea caso morte  
Assicurazione Vita che garantisce il pagamento del capitale assicurato se il decesso dell'assicurato avviene entro un determinato periodo di tempo.

Terremoto  
Sommovimento brusco e repentino della Crosta Terrestre dovuto a cause endogene.

Transazione (assicurazione r.c.)  
L´assicuratore R.C., quando definisce col terzo danneggiato una pratica di sinistro, conclude di fatto proprio un ´´contratto´´ (per conto del proprio assicurato) ed esegue il relativo pagamento, ottenendo dal terzo predetto la firma di un atto di transazione (che libera l´assicurato) e quietanza (che attesta l´eseguito pagamento). Art. 1965C.c.  

Tutela giudiziaria  
Termine indicante quella che originariamente veniva chiamata "assicurazione delle spese legali e peritali" perché intesa a sollevare l'assicurato dagli oneri difensivi derivantigli, tanto nella fase extragiudiziale che in quella giudiziale, in occasione di liti attive o passive nonché di procedimenti. Questa copertura assicurativa ha una forte componente di "servizio", in quanto l'assicuratore non si limita a risarcire l'assicurato, ma gli fornisce consulenza e assistenza in tutte le fasi della vertenza.

Tacito rinnovo  
Condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta. La polizza si rinnova tacitamente, in mancanza di tempestiva disdetta, per un periodo uguale a quello iniziale, ma non superiore a 2 anni, e così successivamente. Di fatto una polizza annuale si rinnova di anno in anno e quella poliennale di biennio in biennio. La polizza temporanea (rischio di durata inferiore a un anno) non è soggetta a tacita rinnovazione. Art. 1899 C.c.  

Tasso minimo garantito  
Garanzia di rendimento minimo che può essere offerta dall’assicuratore in una polizza vita. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la rivalutazione della prestazione dell’assicuratore, qualunque sia il risultato della gestione degli investimenti conseguito dall’assicuratore stesso.

Tasso tecnico  
E´ il tasso minimo di rendimento che l´assicuratore prevede di realizzare investendo i premi riscossi dagli assicurati nel corso della durata contrattuale. Nella determinazione del premio il tasso tecnico viene conteggiato a favore degli assicurati.  
Velocità di liquidazione
E’ la percentuale dei danni avvenuti in un esercizio e liquidati, dedotti i sinistri senza seguito e quelli appostati a riserva, nell’esercizio stesso. E´ detta anche velocità di eliminazione.

Vincolo (assicurazione vita) 1925-1542  
Le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o su appendice. Relativamente alle assicurazioni vita, nel caso di vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del vincolatario.

Valore (della cosa assicurata)  
Questo valore può essere stabilito all'atto della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Si parla allora di "polizza stimata", cui però si fa ricorso solo quando le circostanze lo rendono necessario.

Valore assicurabile  
Rappresenta la misura dell’interesse esposto ad un rischio : ad esempio, il valore dell’autoveicolo assicurato contro il furto. Il valore assicurabile deve coincidere, di regola, con il valore assicurato (v. l’eccezione dellassicurazione a primo rischio), ma nella realtà ciò può non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare superiore a quello assicurato (ad esempio, un’abitazione che vale 200 milioni viene assicurata solo per 150 milioni), nel qual caso si verifica il fenomeno della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) che, in sede di valutazione del danno, comporta l’applicazione della cosiddetta regola proporzionale. Se invece il valore assicurabile risulta inferiore a quello assicurato (ad esempio, un’abitazione che vale 200 milioni viene assicurata per 250 milioni), si verifica il fenomeno della soprassicurazione.

Valore intero  
Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose. La somma assicurata deve corrispondere al reale valore delle cose stesse e se l´assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l´assicurato sopporta la correlativa parte proporzionale di danno. Art.1907 C.c.  

Valore mobiliare  
Valore di titoli di Stato, obbligazioni e azioni, il cui mercato ufficiale è la borsa.

Valore nuovo  
Per valore a nuovo si intende convenzionalmente:
- Per i fabbricati, la spesa necessaria per l’ integrarle ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto i valori dell’area,
- Per i macchinari, le attrezzature e l’arredamento, la spesa per il rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali oppure equivalenti per rendimento economici, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscale.

Versamento in contanti  

Viene rilasciato unitamente al contrassegno di assicurazione.

Vertenza contrattuale
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.  

Vita intera  
Assicurazione Vita che prevede il pagamento del capitale garantito alla morte dell'assicurato, in qualunque epoca essa avvenga.

Vita media  
Sono gli anni che, in media, rimangono ancora da vivere ad una persona di età x.

Vita probabile  
Sono gli anni che, ad una persona di età x, restano da vivere con probabilità eguale a 1/2.

Vizio intrinseco (della cosa assicurata)  
È' quell'elemento non funzionale, insito nella cosa assicurata, che può produrre o aggravare il danno. Se non viene denunziato all'assicuratore, questi - salvo patto contrario - non risponde dell'intero danno (o del maggior danno). Due esempi per chiarire questi concetti. Se una trave lesionata si spezza facendo cadere parte del soffitto su di un caminetto acceso, per cui si determina un incendio originato dai tizzoni che si spargono all'intorno, siamo di fronte ad un danno determinato da vizio della cosa. Se invece la stessa trave - ad incendio già sviluppatosi - spezzandosi e travolgendo un parafuoco in ferro consente alle fiamme di propagarsi in altra parte del fabbricato, abbiamo un aggravamento del danno dovuto a tale vizio.

Vizio proprio e natura della merce
Danneggiamenti che si verificano durante il corso del viaggio come conseguenza inevitabile imputabile ad un difetto intrinseco della merce o da qualità naturale della stessa che non la rendono idonea a sopportare le normali sollecitazioni di un viaggio.

Valore a nuovo
E´ la spesa necessaria per la ricostruzione integrale dei fabbricati, senza tenere conto del degrado per vetustà, rendimento economico ed uso. Pertanto in caso di danno si far riferimento alle spese per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con altri beni nuovi uguali o equivalenti. Non vi concorre il valore dell´area. Termine riferito al ramo Incendio.  

Valore della cosa assicurata
Questo valore può essere stabilito all´atto della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Si parla allora di ´´polizza stimata´´, cui però si fa ricorso solo quando le circostanze lo rendono necessario. Non equivale a stima la dichiarazione di valore contenuta nella polizza o in altri documenti. Vedi SOMMA ASSICURATA. Art. 1908 (2 e 4 co.) C.c.  

Valore assicurato
Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione : ad esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della soprassicurazione.  

Vigilanza governativa
E´ esercitata (prima direttamente dal Ministero dell´Industria, ora tramite l´Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private - I.S.V.A.P.) per garantire il rispetto delle leggi sulle assicurazioni ed il buon andamento del servizio assicurativo, nell´interesse degli assicurati, i quali, attraverso una percentuale sui premi, pagano un contributo per le spese relative. Vedi ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE. D.P.R. 449/59 (art. 64) L. 295/78, L. 576/82, L. 20/91 e L. 742/86.  
Working cover (copertura operativa)
Copertura in eccesso danni (secondo rischio) per la quale è prevista un´operatività costante a causa della bassa priorità che comporta l´intervento dei riassicuratori su un´elevata massa di sinistri. Seppure dal costo rilevante, questo tipo di copertura è idealmente destinato a sostituire la riassicurazione proporzionale.

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