Vai ai contenuti

Glossario assicurativo - ASSIBORGO SAS DI BONELLI MIRKO Agenzia di assicurazioni

Salta menù
Agenzia di Assicurazioni dal 1965

invia una mail

parla con noi

invia un WhatsApp

area clienti

Salta menù
Glossario













Terminologia assicurativa raccolta e organizzata per consentirti di capire immediatamente il significato di molti vocaboli tecnici che puoi leggere o di cui puoi sentire parlare.
A B C D E F G I K L M N O P Q R S T V W
Abbuono (divieto di)
E’ vietato agli operatori del mercato assicurativo abbuonare agli assicurati sulla vita le provvigioni, o concedere altri abbuoni (anche sotto forma di doni, eccetto quelli di irrilevante valore) nell’ambito del ramo Vita. La norma vuole evitare la concorrenza esasperata. L. 990/69 (art. 16), D.P.R. 973/70 (art. 65)

Accessori (del premio)
E’ una maggiorazione del premio netto, espressa in percentuale e/o in cifra assoluta, che pur essendo indicata separatamente, forma parte integrante del premio stesso e con esso costituisce il premio imponibile.

Addizionali
vedi Accessori del premio

Addetti
Per i liberi professionisti e le ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori. Per le società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori.Per le società di capitale: amministratori e dipendenti iscritti nei libri paga.

Adeguamento delle somme assicurate (Leeway Clause)
Le somme assicurate previste in garanzia alle partite….vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo…% (percento) delle stesse.

Aggravamento del rischio
Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravità ed intensità del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui l’aggravamento si è verificato. L’assicuratore, tuttavia, ha la facoltà di recedere immediatamente dall’assicurazione se l’aggravamento è tale che non avesse consentito l’assicurazione, mentre ne ha la facoltà dopo 15 giorni se la nuova situazione avesse comportato un maggior premio. Se non si trattasse di circostanze sopravvenute dopo la stipulazione del contratto il rischio sarebbe stato diverso sin dall’origine. Vedi anche Dichiarazioni inesatte o reticenti

Albo broker
E’ istituito presso il Ministero dell’Industria; la sua tenuta è affidata alla Direzione Generale delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. E’ diviso in due sezioni: la prima per l’iscrizione delle persone fisiche, la seconda per l’iscrizione delle società. Tanto in una sezione, quanto nell’altra, vengono tenuti distinti i soggetti che esercitano il brokeraggio assicurativo da quelli che esercitano il brokeraggio riassicurativo o entrambi. Il brokeraggio, ossia la mediazione assicurativa e/o riassicurativa, può essere esercitato solo da chi abbia ottenuto l’iscrizione all’Albo. L’iscrizione all’Albo presuppone il possesso di determinati requisiti tra cui in particolare l’idoneità morale (assenza di condanne per determinati delitti) e l’idoneità tecnica, accertata attraverso un esame di stato o la sussistenza di determinati titoli equipollenti (svolgimento, per un certo periodo, di determinate incombenze presso imprese assicuratrici, agenzie o società di brokeraggio). Nel caso di società, sono previsti requisiti specifici per le stesse, mentre i requisiti predetti debbono sussistere in relazione ai legali rappresentanti ed ai responsabili delle sedi secondarie. L. 792/84 (artt. 2 e 3).  

Aliquota di retrocessione
È una percentuale, determinata in polizza, che viene applicata al tasso di rendimento della gestione finanziaria separata, per determinare il rendimento che viene attribuito all'assicurato. Ad esempio se il fondo (gestione finanziaria separata) ha reso il 10% nel corso dell'esercizio e all'assicurato, così come da polizza, viene retrocesso l'80%, il suo rendimento risulta dell'8%.

Alluvione
Inondazione provocata da piogge eccezionali.

Amministrazione straordinaria
E’ il regime cui viene sottoposta l’impresa assicuratrice a carico della quale sono satte rilevate dall’I.S.V.A.P. gravi irregolarità. L. 576/82 e L. 20/91.  

Ammortamento (assicurazione vita)
E’ il rimborso graduale di un prestito in cui il debitore, oltre a pagare periodicamente gli interessi sul debito ancora da estinguere, rimborsa una parte della somma prestata, estinguendo così gradualmente il prestito.

Annullabilità e risoluzione (contratti in violazione di legge)
Le polizze non gestite a norma di legge sono annullabili; quelle assunte da imprese operanti in violazione di legge o del divieto di assumere nuovi affari sono risolute su semplice denuncia del contraente.

Approvazione (delle tariffe)
Attuata con decreto ministeriale in ordine ai rami Vita e R.C. obbligatoria auto e natanti (prima che ne intervenisse la liberalizzazione).

Arbitrato
E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Arretrato (premio)
Premio o rata di premio relativo a contratto di assicurazione perfezionato e non incassato.

Assicurazione di capitalizzazione
E’ un’assicurazione sulla vita nella quale l’obbligo dell’assicuratore non dipende dalla probabilità di vita o di morte dell’assicurato, ma garantisce solamente l’ammontare dei premi pagati più gli interessi maturati. Trattasi quindi di operazione finanziaria e quindi il premio viene determinato in funzione del capitale da pagare e della durata contrattuale, senza quindi tener conto dell’età dell’assicurato. L. 742/86.  

Assicurazione sulla vita
Si configura quando l’assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana: morte o esistenza in vita ad una certa data. Art. 1882 C.c. e L. 742/86.  

Assistenza stragiudiziale
E' quella attività che viene svolta con una mediazione tra le parti, al fine di comporre una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Atti di volontaria giurisdizione
Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittoorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.

Avviso
E’ in sostanza un obbligo contrattuale che deve rispettare l’assicurato, notificando all’impresa, nei termini previsti dalle norme, ogni situazione che interessi la validità del contratto, primo fra tutti l’avviso di un sinistro. Il termine di notifica varia a seconda della natura dell’evento ed è sancito dalle condizioni di polizza.

Acconto (sulla liquidazione definitiva del danno)
E´ la somma concessa dal Giudice istruttore civile o dal Magistrato inquirente in sede penale, al danneggiato, nei limiti dei 4/5 dell´ammontare presumibile del danno di responsabilità civile, ove sussistano lo stato di bisogno del danneggiato stesso e l´accertamento (sia pure sommario) di gravi elementi di colpa a carico del responsabile. L. 990/69 (art. 24).  

Agente di Assicurazione
L´agente di assicurazione è colui che, iscritto all´Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l´incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia´´. Tale definizione evidenzia: - il requisito legale dell´iscrizione all´Albo nazionale degli agenti di assicurazione; - lo svolgimento professionale di tale attività, esclusa quindi la marginalità, l´occasionalità e l´accessorietà; - il rischio di impresa; - la gestione e l´incremento degli affari assicurativi dell´agenzia.

Agenzia di assicurazione
E´ agenzia di assicurazione la struttura periferica di un´impresa di assicurazione funzionalmente organizzata per gestire ed acquisire affari assicurativi. Si ha agenzia di assicurazione ´´in appalto´´ o ´´in gestione libera´´, quando la relativa gestione è contrattualmente affidata ad uno o più agenti di assicurazione. Si ha agenzia di assicurazione ´´in economia´´ o ´´in gestione diretta´´, quando vi è preposto personale subordinato dell´impresa di assicurazione.

Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione
La legge 7 febbraio 1979, n. 48 ha istituito l´Albo nazionale degli agenti di assicurazione, stabilendo che l´attività di tali intermediari non può essere esercitata senza la loro preventiva iscrizione. Per l´iscrizione all´Albo occorre essere in possesso di alcuni requisiti soggettivi (cittadinanza, godimento dei diritti civili, assenza in ambiti definiti di condanne penali) ed aver superato una prova scritta ed orale di idoneità. Quest´ultima può essere surrogata dal possesso di un titolo equipollente fra quelli identificati dalla legge, come ad esempio l´aver svolto per almeno due anni continuativi attività di dirigente alle dipendenze di un´impresa di assicurazione o per almeno tre anni continuativi attività di assunzione, produzione o trattazione di affari assicurativi alle dipendenze di un´impresa o di un´agenzia di assicurazione. L´Albo è suddiviso in due sezioni: - alla prima sono iscritti gli agenti di assicurazione in attività, ovvero coloro ai quali siano stati conferiti da impresa autorizzata all´esercizio dell´assicurazione uno o più incarichi agenziali, ovvero siano legali rappresentanti di società titolari di incarico agenziale o da queste ultime delegati allo svolgimento attività connessa con tale incarico; - alla seconda sono iscritti coloro che non hanno incarico agenziale o siano cessati da precedente incarico, esclusi fra questi ultimi i cessati per avvenuta cancellazione dall´Albo. La legge ha istituito presso il Ministero dell´Industria una Commissione nazionale e, perifericamente, presso ogni Camera di Commercio, una Commissione provinciale con funzioni di conservatoria, di controllo e di disciplina degli iscritti all´Albo. La commissione nazionale è altresì organo consultivo per tutte le questioni concernenti la tenuta dell´Albo.

Alea
Incertezza. L´assicurazione è un classico contratto aleatorio.

All Risks
Termine inglese che significa, letteralmente, tutti i rischi. Lo si adotta generalmente per indicare polizze che prevedono la coesistenza di più garanzie prestate con unico contratto (ad es. all risks costruttori, gioiellieri, ecc.). Il termine di uso comune, anche se viene attribuito a polizze di ampia portata, ha tuttavia un significato più commerciale che tecnico, dato che non esistono, di fatto, polizze che garantiscono contro ogni e qualsiasi rischio.

Altre Assicurazioni
Il contraente e l'assicurato sono tenuti a dichiarare l'esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi per i quali viene stipulato il contratto, come pure la loro successiva stipulazione, cosicché ogni assicuratore possa essere messo a conoscenza di tutte le assicurazioni esistenti per tali rischi. L'omissione dolosa della dichiarazione comporta la perdita del diritto all'indennità pattuita.
Anticipata Risoluzione (del Contratto Assicurativo)
può avvenire consensualmente oppure ad iniziativa di una delle parti: dell'assicurato (che comunica all'assicuratore la cessazione del rischio), dell'assicuratore che si avvale di norme di legge (sulle dichiarazioni inesatte o reticenti oppure sull'aggravamento di rischio o sulla diminuzione di questo) o della clausola di recesso dopo ogni denuncia di sinistro.

Assicuratore
Il termine indica (impropriamente) chi è a contatto con la clientela (agente, subagente, produttore, broker).

Assicurazione (contratto di)
E´ il contratto mediante il quale l´assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l´assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Tanto nel codice civile quanto nelle leggi speciali il legislatore suddivide le assicurazioni in due grandi categorie: contro i danni e sulla vita. Tanto nel codice civile quanto nelle leggi speciali (D.P.R. 449/59, L. 295/78 e L. 742/86) il legislatore suddivide le assicurazioni in due grandi categorie: contro i danni e sulla vita. Art. 1882 C.c.  

Assicurazione (definizione)
Attività economica in base alla quale l'assicuratore, applicando determinati principi tecnici (matematico-statistici e giuridici), raccoglie dagli assicurati, attraverso i premi, un complesso di mezzi finanziari che se, opportunamente gestiti, gli consentono di fronteggiare gli impegni assunti con gli assicurati medesimi.

Assicurazione (di secondo rischio)
E' la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza a quella di primo rischio; essa opera infatti a partire dal limite previsto per l'assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.

Assicurazione a favore di un terzo
E´ il contratto di assicurazione sulla vita a favore di una terza persona e non del contraente. Art. 1920 C.c.  

Assicurazione caso morte a vita intera
Garantisce il pagamento di un capitale ai beneficiari designati al momento della morte dell'assicurato.

Assicurazione caso vita
Garantisce il pagamento di un capitale o la corresponsione di una rendita se l'assicurato è in vita al termine del differimento. In caso di premorienza dell'assicurato alcune forme prevedono la restituzione dei premi netti versati rivalutati.

Assicurazione con visita medica
E' un'assicurazione sulla vita che, prevedendo il pagamento di un capitale in caso di morte dell'assicurato, viene stipulata solo sulla base degli esiti di un'apposita visita medica.

Assicurazione del T.F.R.
Sono assicurazioni collettive stipulate dai datori di lavoro per accantonare il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti, da corrispondere in caso di interruzione del rapporto di lavoro stesso.

Assicurazione mista
Riunisce le caratteristiche della tariffa per il caso vita e di quella per il caso morte.

Assicurazione obbligatoria (degli aeromobili)
L´aeromobile non può circolare se non è assicurato per danni a terzi sulla superficie, secondo le disposizioni di cui al codice della navigazione. L´assicuratore deve rilasciare all´esercente dell´aeromobile, oltre alla polizza, anche un´opportuna ´´nota´´ contenente gli estremi dell´assicurazione. Oltre alla predetta assicurazione R.C., tale codice prevede altre due assicurazioni obbligatorie Infortuni: una per il personale navigante ed una per i passeggeri. Artt. 798, 935, 941 e 1010 C.d.n.  

Assicurazione obbligatoria (dei veicoli a motore e dei natanti)
La legge 24/12/1969 n. 990 ha introdotto anche in Italia l'obbligo della assicurazione per i veicoli senza guida di rotaie che ha subito poi profonde modificazioni per effetto della legge 26/2/1977 n. 39.Il recepimento delle Direttive Comunitarie, inoltre, ha comportato la totale liberalizzazione delle tariffe a partire dal 1994. Per effetto di tale recepimento non è venuto meno l'obbligo della assicurazione, mentre viene a cessare l'obbligo per l'impresa di prestare l'assicurazione.

Assicurazione presso diversi assicuratori
La polizza italiana di assicurazione sopra merci stabilisce che le norme previste dal codice civile trovino applicazione anche nel caso in cui i contraenti risultino diversi (mittente, ricevitore, intermediario della transazione commerciale, ecc.).

Assicurazione senza visita medica
E' un'assicurazione che, prevedendo il pagamento di un capitale in caso di morte, viene stipulata in base alle dichiarazioni scritte dell'assicurando e non necessita degli esiti di un'apposita visita medica.

Assicurazione sulla vita di un terzo
E´ l´assicurazione sulla Vita in cui il contraente assicura la vita di una terza persona, sia nell´interesse ed a favore di questa, sia nell´interesse proprio che di un altro terzo, sia a beneficio proprio che di un altro terzo. La legge richiede il preventivo assenso della persona sulla cui vita è stipulata l´assicurazione, se questa è operante per il caso morte. Art. 1919 C.c.  

Assicurazione sulla vita propria
E' l'assicurazione Vita stipulata sulla vita propria nell'interesse proprio o di un terzo a beneficio proprio o di un terzo.

Assicurazione temporanea per il caso morte
Garantisce il pagamento di un capitale ai beneficiari designati in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo (e, comunque, prima della scadenza del contratto).

Assicurazioni mutue
Sono imprese assicuratrici costituite in forma mutua, la cui principale caratteristica consiste nel fatto che gli assicurati sono, allo stesso tempo, soci della mutua stessa. Esistono anche soci non assicurati, denominati "sovventori", che versano il contributo sociale.

Assicurazioni obbligatorie
Trattasi di assicurazioni prestate da assicuratori privati (e non sociali come ad esempio l'I.N.A.I.L.) ma stipulate obbligatoriamente dai soggetti indicati dal legislatore. Generalmente tali assicurazioni riguardano la Responsabilità Civile (la più nota è la R.C. auto e natanti, ma ve ne sono numerose altre previste dalle leggi: aeromobili, cacciatori, campeggi, funivie, ecc.), mediante le quali il legislatore si propone di tutelare la vittima incolpevole sostituendo al debitore naturale (responsabile) un più solvibile debitore legale (assicuratore). Tuttavia, vi sono anche assicurazioni obbligatorie Infortuni come quelle previste dal codice della navigazione per i passeggeri e per il personale navigante.

Assicurazioni previdenziali
Sono contratti di assicurazioni collettive stipulati, di norma, nelle forme di rendita differita, di assicurazione mista o di temporanea decrescente. Le prime due forme vengono utilizzate per integrazioni di trattamenti pensionistici o di indennità di fine rapporto; la terza si presta a garantire, in caso di mutui accesi da cooperative edilizie, il pagamento del debito residuo.

Assicurazioni sociali
Sono costituite da prestazioni, intese a garantire la sicurezza sociale, erogate da enti pubblici.

Assicurazioni sulla morte
Sono assicurazioni di capitale che garantiscono il versamento di una somma al beneficiario, alla morte dell'assicurato. Sono definite a Vita intera o temporanee. Sono a Vita intera se il capitale sarà pagato in qualunque epoca avvenga il decesso, mentre sono temporanee se il pagamento avrà luogo solo se il decesso si verificherà entro un periodo determinato.

Associazione italiana brokers di assicurazione e riassicurazione
Definita anche A.I.B.A. Organismo costituito tra intermediari di assicurazione iscritti al relativo Albo professionale in forma individuale o societaria.

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - Definita anche A.N.I.A.
Associazione di categoria cui aderiscono imprese italiane e estere operanti in Italia, quali soci effettivi o soci corrispondenti. Da essa promanano le sezioni tecniche dei vari Rami, legale, tributaria, per i rapporti di intermediazione, contabilità e bilanci, per le relazioni esterne, per i sistemi informativi, ecc. Aderisce a Confindustria.

Assuntore
E' colui che, nell'ambito dell'impresa, ha il compito di esaminare i rischi da assumere alla luce dei principi della tecnica assicurativa e delle condizioni normative e tariffarie da applicare nel quadro della politica assuntiva dell'impresa.

Assunzione del rischio
Operazione mediante la quale gli uffici tecnici di un'impresa provvedono a valutare il rischio, determinarne il premio, emettere successivamente il documento contrattuale o autorizzarne l'emissione da parte dell'agenzia.

Attuario
Esperto di indagini attuariali. E´ colui che effettua calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche di tipo matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale e le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario.

Auto Rischi Diversi
Definita anche A.R.D., è la denominazione che comunemente viene riservata alle garanzie accessorie alla R.C. auto; esse sono incendio, furto, guasti accidentali, ecc. Rientra in ambito A.R.D. anche l'assicurazione relativa alla sospensione della patente di guida. La garanzia guasti accidentali viene anche definita KASKO.

Abbuono per assenza di sinistri
Particolarmente adottata in alcune forme di riassicurazione non proporzionale, questa clausola indica che, in assenza di sinistri a carico della copertura, il riassicuratore rimborserà alla cedente una quota del premio ricevuto.  

Accadimento
Termine usato per indicare che l´assicuratore o il riassicuratore sono responsabili in base alla data di accadimento del danno, piuttosto che alla data di decorrenza della polizza. Il termine ricorre frequentemente riferito al Ramo Trasporti, ma giuridicamente non è limitato ad esso.  

Accessori del veicolo
Il termine ricorre frequentemente nel Ramo Auto Rischi Diversi e specificatamente nella garanzia Furto. Con esso si identificano alcuni componenti delle autovetture (audioriproduttori, condizionatori d´aria, antinebbia, ecc.). Molte imprese distinguono i c. d. optionals (forniti e installati dal costruttore) dagli accessori aggiunti successivamente all´acquisto. Spesso la presenza di accessori o optionals comporta tassazioni di premio più elevate, applicazione di scoperti e/o franchigie. Vedi SCOPERTI, FRANCHIGIE  

Accidentalità
Concetto tipico delle assicurazioni rientranti nella R.C. Generale, per cui non sono accidentali (e sono quindi esclusi dall´assicurazione) quei comportamenti formalmente colposi ma ripetitivi e, come tali, forieri di un risultato altamente prevedibile. Trattasi di un concetto da chiarire con un esempio. Un imbianchino inizia a dipingere una parete e qualche goccia di colore sporca il pavimento. Sin qui siamo nell´accidentalità. Ma se l´imbianchino continua a lavorare senza preoccuparsi di coprire il pavimento (con cartoni, vecchi giornali, ecc.), l´ulteriore sgocciolamento non può più essere considerato accidentale.  

Accordo nazionale imprese-agenti di assicurazione
È il contratto collettivo con il quale gli organismi rappresentativi delle imprese e degli agenti di assicurazione hanno finora definito le condizioni minime del contratto di agenzia di assicurazione prevalentemente sotto il profilo normativo, ma, in parte, anche sotto il profilo economico. Storicamente vanno registrati due tipi di Accordo: - uno destinato a regolare i rapporti fra imprese autorizzate all´esercizio dell´assicurazione e gli agenti professionisti di assicurazione (a partire dall´entrata in vigore della Legge 7.2.79, n. 48, purché iscritti all´Albo nazionale); - l´altro destinato a regolare i rapporti fra le gestioni in economia (vedi GERENZA) delle stesse imprese e gli agenti non professionisti o sprovvisti di ufficio autonomo. Dopo la seconda guerra mondiale assume rilevanza l´accordo del 10 ottobre 1951, stipulato fra l´Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.) e l´Associazione Nazionale Agenti (A.N.A.), accordo che, in quanto recepito e pubblicato in allegato al D.P.R. 18 marzo 1961, n. 387, ha valore ´´erga omnes´´, ossia fissa i minimi legali normativi ed in parte economici del contratto di agenzia di assicurazioni. Il primo Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione è del 10.10.1951; l´ultimo accordo stipulato tra le parti (ANIA - Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici, da una parte e SNA - Sindacato Nazionale Agenti e UNAPASS - Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione dall´altra) è stato stipulato il 28/7/1994, con decorrenza dal 1° agosto 1994 e scadenza al 31/12/1997. L´accordo, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente di due anni in due anni. La precedente denominazione di S.N.A. (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione) era A.N.A. (Associazione Nazionale Agenti).  

Acqua condotta
Si ha fuoriuscita di acqua condotta quando, a seguito di rottura o guasto accidentale di impianti idrici, igienici e termici esistenti nel fabbricato, si verificano danni materiali alle cose assicurate. Forma oggetto di garanzia in polizza Incendio e globale fabbricati. Vedi INCENDIO, GLOBALE FABBRICATI. Possono essere comprese o meno in garanzia le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione (normalmente entro limiti contenuti e con l´applicazione di una franchigia).  

Acqua di mare
Danneggiamento della merce per effetto della penetrazione dell´acqua nella stiva. Spesso, nel dubbio, un campione di merce viene sottoposto ad analisi chimica.  

Acqua piovana
Danneggiamento della merce a causa di intemperie quali pioggia, neve, grandine, nel corso delle operazioni d´imbarco, trasbordo e sbarco che in genere si presenta esteso uniformemente su tutta la superficie dell´imballo.  

Acque territoriali
Spazi di mare chiamati anche ´´mare territoriale´´ sui quali i singoli Stati esercitano la loro sovranità. La loro estensione varia da Stato a Stato; in Italia sono comprese entro 24 miglia dalla costa. Art. 2 C.d.n.  

Aggressioni
Possono determinare infortuni dovuti ad atti violenti subiti dall´assicurato a seguito di tumulti, scioperi o semplicemente atti di teppismo o rapina. Perché siano compresi in garanzia gli infortuni sofferti a seguito di aggressioni non ci dovrà essere stata parte attiva dell´assicurato agli stessi atti violenti. Egli deve, in buona sostanza, essere vittima incolpevole di tali manifestazioni.  

Ammortamento delle provvigioni
Le provvigioni relative all´acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale (Rami Danni) e di assicurazione sulla vita, sono ammortizzabili di norma in 3 anni, in base a quanto disposto dal T.U. delle imposte sui redditi (Titolo II, capo II, art. 103). Se iscritte tra gli elementi dell´attivo a copertura delle riserve tecniche, sono ammortizzabili, nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi, in un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a 10 anni. D.P.R. 22/12/1986 n. 917, L. 22/10/1986 n. 242.  

Annullabilità e risoluzione
Le polizze non gestite a norma di legge sono annullabili; quelle assunte da imprese operanti in violazione di legge o del divieto di assumere nuovi affari sono risolute su semplice denuncia del contraente. L. 295/78 (art.71) e L. 742/86 (art. 67), R.D. 63/25 (art. 129), D.P.R. 449/59 (art. 75).  

Appendice
Atto contrattuale rilasciato posteriormente all´emissione della polizza a mezzo del quale, su richiesta di una delle parti, si procede alla modifica di uno o più termini originari oppure a semplice precisazione. può anche comportare aumento o diminuzione del premio. Con analogo atto si procede al calcolo del premio dovuto dall´assicurato per i contratti che prevedono un premio provvisorio assoggettabile a conguaglio.  

Assenso
E´ richiesto all´assicurato per la polizza stipulata sulla sua vita da un altro soggetto. Art. 1919 C.c.  

Assicurato
In termini generali, l’assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni contro i danni, in particolare, l’assicurato è il titolare dell’interesse economico protetto (ad esempio, il proprietario dell’immobile assicurato contro l’incendio); nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende l’obbligo per l’assicuratore di pagare un capitale o una rendita. L’assicurato non coincide necessariamente con il contraente, che è colui che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio; nelle assicurazioni sulla vita, può anche essere diverso dal beneficiario che è il soggetto al quale l’assicuratore corrisponde le somme dovute.  

Assicurazione a primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.  

Assicurazioni a primo rischio relativo
Forma di assicurazione per la quale devono essere indicati in polizza sia il valore assicurato, che rappresenta il massimo dell’indennizzo ottenibile dall’assicuratore, sia il valore delle cose assicurate (valore assicurabile). Se, al momento del sinistro, il valore dei beni assicurati risulta superiore al valore a questo titolo dichiarato in polizza, l’indennizzo viene ridotto secondo la regola proporzionale.  

Assicurazione a valore intero
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo si ha sottoassicurazione, si applica la regola proporzionale, per cui l’assicuratore indennizza il danno solo in parte in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.

Assicurazione in nome altrui
E´ l´assicurazione stipulata da un contraente che non ha il potere di impegnare il soggetto per il quale stipula e che agisce, quindi, come ´´falso´´ procuratore di quest´ultimo. In tal caso, l´interessato (nel cui nome è stata fatta l´assicurazione) può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro, ma fino alla ratifica o al rifiuto di questa il ´´falso´´ procuratore è obbligato personalmente nei confronti dell´assicuratore e, in particolare, gli deve i premi in corso all´atto del rifiuto della ratifica. Procuratore ´´falso´´ in termini meramente concettuali, prescindendo cioè da qualsiasi valutazione etica. può trattarsi, infatti, del parente di una persona assente che stipula il contratto in nome di questa proprio per farle un favore, per evitarle cioè di subire un sinistro, con relativo danno, non coperto da assicurazione. Art. 1890 C.c.  

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
E´ l´assicurazione stipulata da un soggetto per conto di un altro soggetto individuato (es. dipendente assicurato contro gli Infortuni, per patto sindacale, dal datore di lavoro) o individuabile al momento del sinistro (es. conducente del veicolo nel momento in cui si verifica l´incidente stradale: la responsabilità civile di detto conducente, non individuato, è stata assicurata, insieme con la propria, dal proprietario del veicolo stesso). Nell´assicurazione sulla vita, è il contratto in cui il contraente assicura la vita di una terza persona, nell´interesse ed a favore della stessa. Gli obblighi derivanti dal contratto (salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti solo dall´assicurato) gravano sul contraente, mentre i diritti spettano all´assicurato e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l´espresso consenso di detto assicurato. Art. 1891 C.c.  

Assicurazione presso diversi assicuratori
Quando il medesimo rischio viene assicurato presso diversi assicuratori, l´assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le altre assicurazioni. Pena, in caso di omissione dolosa dell´avviso, la perdita dell´indennità su tutti i contratti. Anche dell´avvenuto sinistro bisogna dare avviso a tutti gli assicuratori, ad ognuno dei quali l´assicurato può chiedere l´indennità come da contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l´ammontare del danno. Questa situazione viene chiamata, invero piuttosto impropriamente, di ´´coassicurazione indiretta´´. Quando si tratti di polizze infortuni non può ovviamente esservi alcun limite all´ammontare del danno liquidato. Art. 1910 (1, 2 e 3 co.) C.c.  

Assicurazione della nave
Si configura quando l´assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l´assicurato, entro i limiti convenuti, della perdita totale della nave (es. affondamento) o di altri danni subiti dalla stessa (incendio, incaglio, collisione ecc.).  

Assicurazione fluttuante
Assicurazione che viene prestata quando si è in presenza di elementi variabili nel corso dello stesso periodo assicurativo. La garanzia viene adeguata in base alla denuncia delle quantità da parte dell´assicurato con una regolazione finale del premio dovuto.  

Assicurazioni adeguabili
Sono forme assicurative accomunate da una fondamentale caratteristica: mentre i premi restano costanti, le prestazioni dell´assicuratore si adeguano annualmente in base all´aumento dell´indice del costo della vita, nella misura massima del 3%.  

Assicurazioni agevolate
Sono così definite le polizze contro i danni da grandine, gelo, e brina assistite da un contributo statale al pagamento del premio. Le colture ammesse a questa facilitazione vengono fissate annualmente per decreto.  

Assicurazioni collettive
Sono contratti che riuniscono una pluralità di assicurazioni su altrettante teste, con la particolarità che il gruppo degli assicurati presenti determinate caratteristiche di omogeneità. Frequentemente si tratta dei dipendenti di uno stesso datore di lavoro, o degli appartenenti ad una certa categoria professionale, o degli aderenti ad una stessa associazione.  

Assicurazioni complementari
I contratti di assicurazione Vita prevedono spesso delle prestazioni aggiuntive, tecnicamente conosciute come assicurazioni complementari. Le prestazioni aggiuntive riguardano i rischi di: invalidità totale e permanente, morte accidentale, beneficio orfani.  

Assicurazioni di gruppo
Sono assicurazioni collettive monoannuali, rinnovabili per il caso di morte o di invalidità permanente. Per essere definito gruppo un insieme di persone deve essere composto da almeno 5 unità. Queste assicurazioni prevedono, in molti casi, sconti sui premi e bonus alla scadenza contrattuale.  

Assicurazioni di interesse collettivo
Sono assicurazioni private, ma rese obbligatorie da norme di legge, a scopo di socialità, come ad esempio diverse assicurazioni R.C. (tra cui primeggia quella degli autoveicoli e dei natanti) ed alcune assicurazioni Infortuni previste dal codice della navigazione. Le assicurazioni R.C. rientranti in questo ambito mirano a sostituire al debitore naturale (responsabile) un più solvibile debitore legale (assicuratore) nell´interesse della vittima incolpevole (danneggiato) del fatto illecito. L. 990/69 Artt. 935 e 941 C.d.n.  

Assicurazioni indicizzate
Sono forme assicurative con la seguente caratteristica: premi e capitali variano annualmente in base all´aumento dell´indice del costo della vita. Le polizze indicizzate sono di due tipi: - media indicizzazione: mentre le prestazioni dell´assicuratore variano annualmente in misura pari al 50% dell´indice del costo della vita, con un massimo del 18%, i premi crescono di tre punti in meno; - alta indicizzazione: mentre le prestazioni dell´assicuratore crescono annualmente in misura pari al 50% dell´indice del costo della vita più 3 punti, con un massimo del 21%, i premi crescono nella stessa misura.  

Assicurazioni miste
Danno luogo alla prestazione dell´assicuratore alla morte dell´assicurato, se questa si verifica entro un certo termine, o al termine stesso, ove l´assicurato sia ancora in vita.  

Assicurazioni popolari
Sono le assicurazioni sulla Vita destinate alle persone meno abbienti. Caratteristiche proprie di queste assicurazioni sono: il limitato capitale garantito, il pagamento del premio in rate mensili e l´esenzione dal controllo medico (sostituito da un periodo di carenza) (vedi CARENZA).  

Assicurazioni rivalutabili
Sono forme assicurative con la seguente caratteristica: la prestazione dell´assicuratore varia annualmente in base al rendimento della riserva matematica afferente questo tipo di polizza e costituita in gestione separata. Il premio annuo può essere costante o rivalutabile.  

Assicurazioni sociali
Sono costituite da prestazioni, intese a garantire la sicurezza sociale, erogate da enti pubblici, non in base al contratto di cui all´art. 1882 C.c., ma secondo apposite norme di legge. Continuano ad essere chiamate assicurazioni perché tali erano in origine, mentre ora la caratteristica assicurativa più (es. I.N.A.I.L.) o meno (es. I.N.P.S.) presente nella gestione dell´Ente erogatore si è, comunque, sensibilmente attenuata. Art. 1886 C.c.  

Assicurazioni su più teste
Sono le assicurazioni in cui l´evento garantito (morte o sopravvivenza) riguarda un gruppo di teste assicurate, fra cui esistono legami di interdipendenza. Esempio: l´assicurazione temporanea di morte su più teste, nella quale la somma assicurata è pagabile al primo decesso, purché esso avvenga entro un determinato periodo di tempo.  

Assicurazioni tradizionali
Sono forme assicurative accomunate da una fondamentale caratteristica: quella di essere basate su tariffe in cui l´esatta entità sia dei premi dovuti dal contraente, sia delle prestazioni dell´assicuratore, è predeterminata fin dalla stipulazione del contratto.  

Attestazione (o attestato di rischio)
Nell’assicurazione obbligatoria rc auto è il documento consegnato all’assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione. Esso contiene, tra l’altro, l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, nonché, nel caso che si applichi la clausola bonus-malus, la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione e la classe di assegnazione in base all’ultima tariffa CIP approvata prima della liberalizzazione tariffaria del 1994.  

Atto di surroga
Dichiarazione dell´assicurato che, una volta ottenuto il risarcimento del danno da parte dell´assicuratore, in ossequio al disposto legislativo, gli trasferisce il diritto di ripetere la somma corrisposta nei confronti di eventuali terzi responsabili. Art. 1916 C.c.  

Assicurazione assistenza
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell’assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito (guasto meccanico all’auto, infortunio all’estero, ecc.). L’aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro.

Assicurazione cauzioni
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a indennizzare – nei limiti della somma garantita - un terzo (beneficiario) nel caso in cui l’assicurato non adempia gli obblighi previsti da un contratto o da una norma, successivamente rivalendosi verso l’assicurato stesso. L’assicurazione cauzioni svolge la medesima funzione giuridico-economica delle cauzioni in denaro e delle fideiussioni bancarie.

Assicurazione del credito
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a coprire il rischio dell’insolvenza qualora un debitore dell’assicurato non adempia al pagamento del debito alla scadenza stabilita.  

Assicurazione della responsabilità civile generale
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione. I rischi della responsabilità civile sono numerosi e possono riguardare : la proprietà di un fabbricato, l’attività professionale, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), la responsabilità per l’inquinamento, etc..  

Assicurazione della tutela giudiziaria
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a rimborsare all’assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell’assicurato stesso nei confronti di un terzo. Rientrano nelle spese rimborsabili, tra le altre, quelle di consulenza e assistenza legale nonché, se necessarie, quelle sostenute per l’intervento di un avvocato e quelle processuali.

Assicurazione di secondo rischio
Contratto di assicurazione contro i danni complementare ad altra garanzia assicurativa, nel senso che l’assicurazione di secondo rischio è operante solo per la parte di danno che supera l’indennizzo dovuto dal primo assicuratore

Assicurazione furto
Contratto di assicurazione con il quale l´assicuratore si impegna a indennizzare l´assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate.

Assicurazione incendio
Contratto di assicurazione con il quale l´assicuratore si impegna a indennizzare l´assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dall´incendio delle cose assicurate.

Assicurazione infortuni
Contratto di assicurazione con il quale l´assicuratore si impegna a garantire all´assicurato l´indennizzo dei danni conseguenti ad un infortunio, dal quale derivi un´invalidità permanente e un´inabilità temporanea a svolgere un´attività lavorativa oppure la morte.  

Assicurazione invalidità da malattia
v. Assicurazione malattia

Assicurazione Kasko
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a indennizzare l’assicurato per i cosiddetti ´´guasti accidentali´´, ossia i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada non dovuti alla responsabilità di terzi. Possono essere compresi nella garanzia anche i danni dovuti ad atti vandalici o ad eventi atmosferici.

Assicurazione malattia
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a rimborsare i costi sostenuti dall’assicurato in conseguenza di ricovero o intervento chirurgico dovuti a malattia o infortunio, ovvero in conseguenza di visite specialistiche o esami diagnostici, oppure a garantire all’assicurato l’indennizzo dei danni conseguenti ad una malattia dalla quale derivi un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea a svolgere un’attività lavorativa.

Assicurazione obbligatoria RC auto
Contratto di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore ed i natanti che garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o del natante. Nell’assicurazione obbligatoria r.c. auto , a differenza di quanto avviene generalmente nelle assicurazioni della responsabilità civile, il danneggiato può rivolgersi direttamente all’assicuratore del responsabile per ottenere il risarcimento del danno (azione diretta).

Assicurazione plurima
Si ha assicurazione plurima o presso diversi assicuratori quando per lo stesso rischio (ad esempio: incendio), sullo stesso bene (ad esempio: abitazione) e per un comune periodo di tempo, l’assicurato stipula separatamente più contratti di assicurazione presso diversecontratti di assicurazione che sono volti a garantire l’assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l’automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla persona (assicurazione infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario.  

Assicurazione trasporti
Contratto di assicurazione con il quale l´assicuratore si impegna a indennizzare l´assicurato per i danni che dovessero riguardare un particolare mezzo di trasporto (nave, aereo, treno) o le merci trasportate su di esso. Se la garanzia riguarda i danni alla merce si parla di assicurazione di corpi; se essa riguarda i danni alla merce si parla di assicurazione delle merci trasportate. L´assicurazione trasporti copre anche le responsabilità connesse al trasporto: ad esempio, r.c. del vettore terrestre per danni alle merci trasportate su autocarro, r.c. veicoli marittimi, lacustri, fluviali (compresa la responsabilità del vettore).  

Assicurazioni contro i danni
Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti di assicurazione che sono volti a garantire l´assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l´automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla apersona (assicurazione infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario.  

Assicurazioni contro i danni alla persona
Contratti di assicurazione con i quali l’assicurato si tutela contro il rischio di danni alla propria persona. Rientrano in questa categoria l’assicurazione infortuni e l’assicurazione invalidità da malattia.

Assicurazioni del patrimonio (o assicurazioni di spese)
Contratti di assicurazione con i quali l’assicurato si tutela contro il rischio di una variazione negativa del suo patrimonio, considerato nel suo complesso, sia che essa derivi dal sorgere di un debito (assicurazione della responsabilità civile) sia che essa derivi da una spesa (ad esempio: spese legali, spese di cura).

Assicurazioni di cose
Contratti di assicurazione aventi per oggetto uno o più beni determinati del patrimonio dell’assicurato, il cui valore può essere esattamente calcolato.

Assicurazioni sulla vita
Le assicurazioni sulla vita comprendono tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (ad esempio, morte o sopravvivenza ad una certa data). Nell’ambito delle assicurazioni sulla vita si possono distinguere le seguenti tipologie: polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Atti dolosi
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:
- Verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- Causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio.

Autocombustione
Combustione determinata da una serie di trasformazioni spontanee (fermentazione ossidazione) senza l’applicazione di sorgenti di ignizione.


© 2018 - Assiborgo Sas di Bonelli Mirko - Partita IVA: 01774130346 - CCIAA PR REA n. 177764 Iscritto nel RUI Sezione A Nr. A000011994 il 30/01/14
L'intermediario è soggetto alla vigilanza IVASS consultabile tramite sito web Registro Unico degli Intermediari - IVASS Autorità competente alla vigilanza dell’attività svolta: IVASS

I nostri orari
Dove siamo
Via Giavazzoli n. 1
43036 Fidenza (Parma)
Mappa del sito
Seguici su
Privacy Policy
Cookie Policy
Torna ai contenuti