Incidente stradale - Risarcimento diretto - ASSIBORGO SAS DI BONELLI MIRKO Agenzia di assicurazioni

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                   In Caso di Sinistro                    





Dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente stradale, si applica la nuova procedura di Risarcimento Diretto (artt. 149 e 150 Cod. Ass. Priv. e DPR 254/2006) che permette all’assicurato danneggiato di rivolgersi direttamente al proprio assicuratore per il risarcimento dei danni subiti.

Quando si applica la nuova procedura di risarcimento ?
La nuova procedura di risarcimento si applica solo nei casi di seguito indicati; negli altri casi la richiesta di risarcimento dovrà essere formulata nei confronti dell’assicuratore del veicolo responsabile, in tutto o in parte, del sinistro.
Ai fini dell’applicazione della procedura di Risarcimento Diretto, l’incidente deve essere avvenuto nel territorio della Repubblica (Repubblica di San Marino e Città del Vaticano sono però comprese) e deve aver coinvolto soltanto due veicoli a motore identificati, regolarmente assicurati e immatricolati in Italia (Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ancora comprese), senza coinvolgimento di altri responsabili.
Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere munito della nuova targa ai sensi del DPR n° 153/2006.
I danni risarcibili in regime di Risarcimento Diretto sono:
· i danni al veicolo,
· le lesioni di lieve entità al conducente (inabilità temporanea e
 invalidità permanente fino al 9%);
· i danni a cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del
 conducente.
La procedura di liquidazione inizia a seguito dell’invio, da parte dell’assicurato danneggiato, di una richiesta di risarcimento al proprio assicuratore.
La richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all’Agenzia presso cui è stata stipulata la polizza, al Centro Liquidazione di zona o alla Sede Legale della Compagnia e potrà essere inviata con lettera raccomandata a.r., a mezzo telegramma, via telefax o consegnata a mano all’Agenzia.

Che dati deve contenere la richiesta di risarcimento?
La richiesta deve essere corredata di tutti i dati previsti dalla legge e, per i danni al veicolo, deve contenere:
· le generalità complete degli Assicurati;
· le targhe dei veicoli coinvolti;
· la denominazione delle rispettive imprese;
· la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro (luogo,
 data e ora dell’accadimento, dinamica, indicazione dei danni riportati
 dai veicoli coinvolti);
· le generalità di eventuali testimoni (o meglio, copia delle dichiarazioni
 testimoniali);
· l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia (con la
 precisazione dell’Autorità e del comando intervenuto);
· il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili
 per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nel caso in cui a seguito del sinistro il conducente subisca lesioni, la richiesta di risarcimento dovrà inoltre contenere:
· l’età, l’attività ed il reddito del danneggiato;
· l’entità delle lesioni subite (intera documentazione medica, referti,
 certificati, esami, ecc.);
· la dichiarazione di cui all’art. 142 Cod. Ass. Priv. circa la spettanza o
 meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni
 sociali obbligatorie (ad es. INAIL);
· l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o
 senza postumi permanenti (il referto del medico curante che certifica
 l’avvenuta guarigione);
· l’eventuale consulenza medica di parte, corredata dall’indicazione del
 compenso spettante al professionista (la relazione medico-legale, con
 allegata copia della fattura).

… e se manca qualche dato?
Se la richiesta è incompleta di qualche elemento richiesto dalla legge, l’assicuratore provvede alla richiesta di integrazione della stessa.
La redazione della richiesta di risarcimento, che nel contempo è anche la denuncia di sinistro, è un adempimento molto importante da parte dell’assicurato: infatti, una denuncia precisa, chiara, ben compilata, contenente tutte le informazioni sulla dinamica del sinistro e sulle generalità delle parti coinvolte, già corredata da elementi probatori sulla individuazione delle responsabilità (dichiarazioni testimoniali, notizie su verbali di Autorità intervenute), mette in condizione la Compagnia di poter gestire fin da subito il sinistro disponendo di tutte le informazioni necessarie.

… se un trasportato sul veicolo si fa male, si può applicare lo stesso la nuova procedura di Risarcimento Diretto ?
Il coinvolgimento di terzi trasportati non impedisce l’applicazione della procedura di Risarcimento Diretto per i danni al veicolo o per le lesioni (di lieve entità) del conducente.
Le lesioni personali subite dai trasportati restano soggette alla specifica procedura prevista, già in vigore dal 1° gennaio 2006: il terzo trasportato dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava a prescindere dalla responsabilità del conducente nella causazione del sinistro.

Un consiglio: è bene conservare sempre in auto un modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (C.A.I. – c.d. “modulo blu”) perché …
L’utilizzo e l’allegazione alla richiesta di risarcimento del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (C.A.I. – c.d. “modulo blu”), se correttamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti, permette una forte semplificazione delle procedure e rende più veloce la gestione del sinistro: il modulo controfirmato permetterà infatti una immediata ed univoca individuazione delle responsabilità.

Se ho torto, devo denunciare il sinistro provocato ?
Occorre ricordare che sussiste l’obbligo di informare per iscritto il proprio assicuratore sia che si subisca sia che si provochi un incidente stradale: il fatto che nella procedura di Risarcimento Diretto il sinistro causato con torto venga istruito e liquidato da un’altra impresa assicuratrice e successivamente addebitato alla propria, non modifica l’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile e a termini contrattuali.
In caso di mancata denuncia del sinistro passivo in regime di Risarcimento Diretto, una volta che il sinistro è stato pagato dall’altra impresa, non vi sarà più la possibilità di sollevare qualsivoglia eccezione, sia sul riparto delle responsabilità che sulla valutazione dei danni, con conseguente ed inevitabile caricamento del “malus” sulla polizza.
Inoltre, in caso di sinistro non rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, ai sensi del contratto R.C.Auto, l’impresa assicuratrice è titolare della gestione della lite e può perciò procedere alla trattazione del danno con la controparte, in presenza di una richiesta di risarcimento.
E’ perciò estremamente importante che l’assicurato inoltri sempre e comunque alla propria Compagnia una denuncia di sinistro tempestiva e completa, anche qualora non abbia riportato alcun danno, né intenda richiedere alcun risarcimento.



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